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Formazione: Corso FER 2019

Per mantenere l’abilitazione FER, ovvero la possibilità di operare su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili, i Responsabili Tecnici delle imprese termiche ed elettriche devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore entro il 31 dicembre  2019.

In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici.

A chi si rivolge il Corso FER

Il corso si rivolge ai Responsabili Tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche:

  • A – incaricati prima del 3/08/2013
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018.
  • B – incaricati tra il 4/08/2013 e il 31/12/2016
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore.

L’obbligo è rivolto a tutti i soggetti che intendono svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di

  • Caldaie, caminetti e stufe a biomassa
  • Sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
  • Sistemi geotermici a bassa entalpia
  • Pompe di calore

 

Rammento che il corso FER è un obbligo di legge ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”.

La mancata formazione nei tempi comporta la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER, finché la stessa non venga svolta con esito positivo.

Devi rinnovare la tua abilitazione FER 2019? CONTATTAMI

I 9 pilastri della sicurezza antincendio

Questo articolo riporta una guida tratta dal sito Antincendio Semplice. La guida è stata integralmente scritta da Marco Riefolo, il creatore di Antincendio Semplice, un servizio specializzato di consulenza, progettazione e verifiche in ambito prevenzione incendi.  Personalmente consiglio di visitare il sito http://www.antincendiosemplice.it a tutti i titolari di impresa che vogliono approfondire la prevenzione incendi.

La pubblico perché spesso chi si trova a “subire” le regole di prevenzione incendi ritiene di trovarsi di fronte un argomento complesso e inaccessibile, a meno di non essere un addetto ai lavori. Non è così: le regole di base della prevenzione incendi non sono incomprensibili e spesso sono più semplici di quanto si possa pensare e conoscerle è un vantaggio, anche e soprattutto per il portafoglio.

Ringrazio quindi il collega Riefolo per l’ottimo lavoro che troverete di seguito.

La guida

Premessa

Pur esistendo normative di prevenzione incendi specifiche e diverse da attività ad attività, spesso le prescrizioni di sicurezza antincendio seguono un filone e degli aspetti abbastanza comuni per la maggior parte delle situazioni.

Questo deriva dal fatto che, una volta noti i comportamenti degli incendi e le strategie utili per prevenirli/spegnerli, chi scrive le norme di prevenzione incendi ha ritenuto sensato riutilizzare gli stessi concetti e di conseguenza dare prescrizioni simili. Prendi con le pinze quanto ti ho appena detto, ovviamente ci sono molte eccezioni a questo, ad esempio la sicurezza antincendio in una scuola pubblica si attua in maniera diversa rispetto ad un’autorimessa.

Ecco a te le principali cose che devi sapere e a cui prestare attenzione per valutare la sicurezza antincendio nella tua attività, i 9 pilastri su cui, mediamente, si basano le normative di prevenzione incendi. Vediamole uno ad uno.
[WPSM_FAQ id=1891]

Portale GSE: Come usare il codice identificativo o il PIN?

Questo articolo illustra la procedura guidata per creare un nuovo utente sul portale GSE.

Nell’articolo precedente ho spiegato cosa sono il codice identificativo e il PIN. Di seguito illustrerò come si usano per creare nuovi utenti o per creare il proprio utente dopo che è stata completata con GSE la procedura per il recupero delle credenziali di accesso al portale.

Registrazione

Per prima cosa accedere al Portale GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Ci si troverà di fronte a questa schermata, proseguire con “Registrati“.

Proseguire selezionando il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore

Proseguire inserendo il Codice Fiscale o, se il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore è una persona Giuridica, la Partita IVA. Concludere l’operazione.

Nella schermata successiva ci viene richiesto il PIN. Utilizzare uno dei tre codici nel campo dedicato. Una volta utilizzato il PIN non sarà più riutilizzabile. Nel caso la procedura non vada a buon fine per problemi di rete o interruzioni accidentali, il PIN inserito non sarà comunque più recuperabile.

Compilare il modulo e salvare. Da qui in poi la procedura è identica a quella proposta per le nuove registrazioni. 

Per proseguire con la registrazione consultare il Manuale Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale GSE.

 

Rischio di incendio sui luoghi di lavoro: classificazione

Spesso ci si chiede quale sia il rischio di incendio per il proprio luogo di lavoro.

La domanda è lecita, perché da questa valutazione derivano gli obblighi di legge per la prevenzione incendi e la formazione dei lavoratori.

Di seguito illustrerò come si procede abitualmente nel classificare i luoghi di lavoro per rischio di incendio (all. IX DM 10.3.98)

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

–  industrie e depositi, di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni.
–  fabbriche e depositi di esplosivi.
–  centrali termoelettriche.
–  impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.
–  impianti e laboratori nucleari.
–  depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq.
–  attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq.
–  scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane.
–  alberghi con oltre 200 posti letto.
–  ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani.
–  scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.
–  uffici con oltre 1000 dipendenti.
–  cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m.
–  cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

–  luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
–  cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

– tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: Approfondimenti sul DPR 151/2011

Economie di sopravvivenza: il risparmio energetico

Giovedì 19 Febbraio 2015, ho avuto il piacere di intervenire come relatore ad un evento cittadino, che parlava di risparmio energetico, chiamato “ECONOMIE DI SOPRAVVIVENZA”.

Il mio intervento parlava di Europa e di Economia domestica che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono poi così distanti.

Questo è il contenuto dell’intervento che ho proposto ai cittadini che sono intervenuti all’incontro.
Il documento contiene informazioni sulle principali direttive europee che influenzano la nostra percezione dei consumi energetici, un prontuario “acchiappa-bufale”  ed un decalogo per risparmiare energia a costo zero.

Il mio intervento sul Risparmio energetico

Ringrazio per i contenuti le due fonti che ho impiegato nella stesura:

 

Scambio sul posto: si risparmia?

Quanto si può risparmiare con un impianto fotovoltaico? Di seguito riporto un esempio.

Esempio: impianto domestico da 3 kWp

Caratteristiche:
– impianto di 3 Kwp di potenza installato sul tetto rivolto a sud in provincia Padova;
– contratto di fornitura: utenza di tipo domestico, connesso in bassa tensione, in regime di maggior tutela, con il contratto di fornitura standard di 3 Kw (potenza contrattualmente impegnata);
– consumi medi annuali di 3.000 Kwh/anno.

Calcolo energetico su base annuale:

  • Energia prodotta in totale dall’impianto fotovoltaico: 3.300 Kwh;
  • Energia autoconsumata istantaneamente: 1.100 Kwh (pari al 30%);
  • Energia immessa in rete: 2.200 Kwh (cioè: 3.300-1.100 Kwh);
  • Energia prelevata dalla rete: 1.900 Kwh;
  • Energia immessa in eccedenza rispetto ai prelievi: 300 Kwh (cioè: 2.200-1.900).

Consumi annuali dell’utente: 3.000 Kwh (cioè: 1.100+1.900 Kwh)

Calcolo economico su base annuale in scambio sul posto

  • l’energia prelevata dalla rete ha un costo per l’utente finale di circa 0,20 €/Kwh (compreso di tutto: imposte, accise, servizi, …);
  • l’energia immessa in rete ha un valore di circa 0,10 €/Kwh (valore che riguarda la sola quota energia, senza tutte le altre voci pagate in bolletta);
  • il rimborso del contributo in conto scambio ha un valore di circa 0,14 €/Kwh (ovvero il valore dell’energia più il Controvalore unitario relativo ai servizi).

Attraverso l’energia autoconsumata l’utente risparmia:
1.100 X 0,20 = 220 € (0,20 è il prezzo medio lordo, comprensivo di tutto, dell’energia pagata in bolletta)
Attraverso le bollette elettriche l’utente paga:
Energia prelevata: 1.900 X 0,20 = 380 €
Attraverso lo Scambio sul Posto l’utente riceverà dal Gse:
a. Contributo in conto scambio, a titolo di rimborso: 1.900 X 0,14 = 266 € (circa)
b. Valore delle eccedenze di energia in più immessa in rete: 300 X 0,10 = 30 € (circa)
Queste cifre, seppur indicative, rendono l’idea del risparmio, e del guadagno, che l’utente ottiene installando l’impianto fotovoltaico di 3 Kwp.

Riepilogo

Riassumendo, ecco i dati conclusivi:

  • spesa annuale in bolletta senza impianto fotovoltaico: 600 €/anno (per consumi di 3.000 Kwh/anno);
  • spesa annuale in bolletta con impianto fotovoltaico in scambio sul posto: 114 € (cioè: 380-266);
  • guadagno annuale con i benefici dello scambio sul posto con un autoconsumo del 30% (dato prudente) dell’energia prodotta, sommando il risparmio effettivo in bolletta, i contributi di scambio sul posto e per l’eccedenza, e la quota in detrazione, sottratto la spesa di consumo:
    220 + 266 + 30 + 375 – 380 = 511 €

L’autoconsumo è sempre il fattore di maggior risparmio: più aumenta la quota di autoconsumo più aumentano gli introiti. Si può arrivare fino ad un massimo del 60% dell’energia prodotta.

 

La formazione obbligatoria dei professionisti

Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri , che prevede la formazione continua obbligatoria.
In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012). Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrino nei seguenti casi: maternità o paternità (un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; casi documentati di impedimento.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni. Le attività che prevedono il rilascio di CFP sono quelle di aggiornamento professionale continuo:

  • non formale, riconosciute dal CNI e rese note sul suo sito online;
  • informale, aggiornamenti legati all’attività professionale dimostrabile,certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale;
  • formale, ovvero master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca e corsi universitari con esame finale.

Il mio personale consiglio? Approfittiamo della formazione obbligatoria per acquisire nuove competenze e maggiore professionalità. Scegliamo corsi che siano davvero utili alla nostra professione, magari abilitandoci a poter svolgere nuovi ruoli che fino a ieri ci erano preclusi.

E non fissiamoci unicamente sui corsi gratuiti: gli importi sostenuti per la formazione obbligatoria sono deducibili al 50%.