Tag Archivio per: portale

GSE: Cambio di titolarità per un impianto incentivato

Per accedere alle tariffe incentivanti, alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE.

Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta va inoltrata al GSE mediante un’apposita procedura. Nel caso di voltura della sola bolletta, senza anche il trasferimento dell’impianto, l’operatore che abbia stipulato un contratto di Scambio Sul Posto con il GSE dovrà richiedere il cambio di titolarità dello stesso a favore del nuovo intestatario della bolletta.

La procedura deve essere effettuata dall’operatore cedente

Quando effettuare il cambio di titolarità

Ecco i casi più comuni che rendono necessario il cambio di titolarità:

  • Vendita di un immobile con annesso impianto o vendita del solo impianto
  • Locazione di immobile/terreno con annesso impianto
  • Contratto di comodato d’uso dell’impianto
  • Separazione/divorzio
  • Donazione
  • Morte
  • Trasferimento di impianto a condominio
  • Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto
  • Cessione del diritto di superficie e impianto
  • Cambio della persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa
  • Locazione finanziaria di impianto
  • Cessione del contratto di leasing dell’impianto
  • Affitto di azienda o di ramo d’azienda
  • Cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda
  • Fusione
  • Scissione
  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione straordinaria

Come richiedere il cambio di titolarità

Per richiedere la variazione occorre inviare al GSE, per via telematica attraverso il portale GSE Area Clienti, la documentazione necessaria: tale documentazione varia a seconda del contratto stipulato, come da indicazioni riportate sul Manuale

Solo  nel caso di trasferimento di titolarità per contratti non attivi (escluse le FER-Elettriche) e di trasferimento di contratti per l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti che operano sul Mercato Libero (PMG-ML) è necessario comunicare la variazione di titolarità inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, via e-mail, alla casella variazionititolarita@gse.it, corredandolo di tutta la documentazione richiesta per la casistica.

Per il cambio di titolarità relativo ai Certificati Bianchi è invece prevista un’apposita procedura descritta nel Manuale dedicato.

Quanto costa?

Per impianti di potenza minore o uguale a 3 kW GSE non applica nessun costo. Per impianti di potenza maggiore, è invece previsto un contributo di istruttoria al GSE pari a:

• 50 euro per cambi di titolarità tra persone fisiche relativi ad impianti da 3,01 a 6 kW,

• 150 euro per gli altri tipi di cambio di titolarità.

I costi sono a carico del soggetto subentrante in caso di richiesta accettata, a carico del soggetto cedente in caso di richiesta respinta e il corrispettivo per l’istruttoria viene addebitato un’unica volta nel caso l’operatore abbia stipulato più convenzioni per lo stesso impianto.

Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione: non è il caso di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o di chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza disattivata in passato;
  • l’impianto da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente: se un’utenza elettrica ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di  franchigia ovvero effettivi 3,3 kW, l’impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
  • l’impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;
  • per l’impianto da realizzare deve essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio Sul Posto;
  • deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio;
  • non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione (altri impianti fotovoltaici) sullo stesso punto di prelievo (connessi cioè alla stessa utenza elettrica);
  • l’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura: un nuovo impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • la domanda di connessione non può essere richiesta per impianti già realizzati ma non ancora autorizzati.

Riepilogo

iter fotovoltaico

 

Nuovi impianti con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

Conclusioni

Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione  occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.

Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE al fine della stipulazione della convenzione di Scambio Sul Posto.

Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:

  • presentare il modello unico, se si rientra nei requisiti;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • tenere traccia di tutti i passaggi eseguiti in autonomia dal Gestore, per ricavare le proprie credenziali di accesso ai portali Gaudì e GSE.

Per saperne di più :

Portale GSE: Come usare il codice identificativo o il PIN?

Questo articolo illustra la procedura guidata per creare un nuovo utente sul portale GSE.

Nell’articolo precedente ho spiegato cosa sono il codice identificativo e il PIN. Di seguito illustrerò come si usano per creare nuovi utenti o per creare il proprio utente dopo che è stata completata con GSE la procedura per il recupero delle credenziali di accesso al portale.

Registrazione

Per prima cosa accedere al Portale GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Ci si troverà di fronte a questa schermata, proseguire con “Registrati“.

Proseguire selezionando il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore

Proseguire inserendo il Codice Fiscale o, se il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore è una persona Giuridica, la Partita IVA. Concludere l’operazione.

Nella schermata successiva ci viene richiesto il PIN. Utilizzare uno dei tre codici nel campo dedicato. Una volta utilizzato il PIN non sarà più riutilizzabile. Nel caso la procedura non vada a buon fine per problemi di rete o interruzioni accidentali, il PIN inserito non sarà comunque più recuperabile.

Compilare il modulo e salvare. Da qui in poi la procedura è identica a quella proposta per le nuove registrazioni. 

Per proseguire con la registrazione consultare il Manuale Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale GSE.

 

Come recuperare i dati di accesso al portale GSE

A seguito delle modifiche intercorse nelle procedure di recupero dati di GSE, di seguito illustrerò la procedura aggiornata di recupero / aggiornamento delle proprie credenziali di accesso al portale. Sia il portale che la procedura sono cambiati radicalmente nel 2018 pertanto molte istruzioni presenti sul web, se precedenti, non sono più attendibili.

Prima di continuare la lettura vi chiedo di leggere qui:

  • L’articolo ha come obiettivo di mettere il Produttore in condizioni di eseguire in autonomia la procedura di recupero dati e di creare nuove credenziali di accesso alla propria area clienti. Se il Produttore preferisce affidare l’operazione a me o ad un altro Consulente l’operazione è a pagamento.  Per saperne di più.

  • A meno che il Produttore non sia nostro cliente per il fotovoltaico, lo Studio Tecnico non è a conoscenza delle password  registrate presso GSE. Lo Studio Tecnico non può fornire copia delle credenziali di autenticazione.

Le FAQ di GSE

Invito a consultare questa pagina presente sul sito GSE: Come accedere all’Area Clienti

La procedura

Spesso capita che un utente titolare di impianto fotovoltaico non disponga o non ricordi le proprie credenziali di accesso al portale GSE.

Per poter accedere e consultare i dati in possesso del Gestore dei Servizi Energetici la procedura di recupero dati è ben documentata sulla Guida all’utilizzo dell’Area Clienti: non occorre neppure l’intervento di chi ha istruito la pratica, ma occorre un distinguo.

Si ha accesso all’indirizzo email indicato in fase di registrazione

Per ottenere nuovamente Userid e Password, è necessario attivare le funzioni previste sulla home page dell’area clienti che sono “recupera userid” e “reimposta password”.

REIMPOSTA PASSWORD – La funzionalità Reimposta Password consente all’Utente registrato, che abbia dimenticato la sua password, di impostarla nuovamente. È possibile reimpostare la password, cliccando sul link
Password sotto il tasto ENTRA sul form di Login.

RECUPERA USERID – La funzionalità Recupera Userid consente all’Utente registrato, che abbia dimenticato la Userid, di recuperarla. È possibile procedere al recupero della Userid, cliccando sul link Userid sotto il tasto
ENTRA sul form di Login.

TRASMISSIONE PIN – Qualora si possiedano le credenziali, basta cliccare su “Gestisci Operatore> Invia PIN”; i PIN verranno inviati all’indirizzo email associato all’Operatore, che può essere verificato e aggiornato nella sezione “Gestisci Operatore> Anagrafica Operatore”. I PIN ricevuti, ottenuti dalla validazione di un link, permetteranno di associare fino a 3 Utenti allo stesso Operatore. Il sistema provvederà a rinnovare automaticamente i PIN, una volta utilizzato l’ultimo PIN a disposizione dell’Operatore.

Ciascuna procedura è documentata all’interno della Guida all’utilizzo dell’Area Clienti. 

Non si ha accesso all’indirizzo email indicato in fase di registrazione
Per recuperare le proprie credenziali è possibile richiedere l’aggiornamento dell’indirizzo email, associato alle credenziali, inviando una richiesta tramite il form di contatto dell’Area Supporto-Scrivici, “Area Clienti” – “Richiesta credenziali”, allegando il Modulo credenziali opportunamente compilato, insieme ai documenti richiesti nel modulo.

Qualora non si possiedano le credenziali per accedere all’Area Clienti, è possibile recuperare i PIN dell’Operatore e/o variare l’indirizzo email per riceverli, inviando una richiesta tramite il form di contatto dell’Area Supporto-Scrivici, impostando nei menù a tendina “Area Clienti” – “Richiesta PIN”, allegando il Modulo PIN opportunamente compilato, insieme ai documenti su esso indicati.

Approfondimenti

Il codice identificativo

Fino al 2016 il codice identificativo unico era un codice numerico unico che veniva assegnato a ciascun impianto dal GSE. Il codice era formato da 8 cifre (ad esempio: “12345678“) e veniva inviato via email da GSE in fase di registrazione al Portale Produttori. Tramite questo codice era possibile permettere ad un utente di creare nuovi utenti abilitati ad accedere al Portale Produttori per un impianto.

Gli operatori già registrati a sistema prima dell’introduzione del portfolio PIN possono utilizzare, per l’associazione di un nuovo utente, il codice identificativo univoco già in loro possesso. Al momento dell’associazione tale codice sarà invalidato ed il sistema provvederà alla creazione di un portfolio PIN da mettere a disposizione dell’operatore.

 

Vai all’articolo

Guida all’utilizzo dell’Area Clienti

 

SEU – Sospeso il portale informatico

Il GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Continua a leggere

Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.

Si risparmia con la qualifica SEU?

Ritorno su un argomento che suscita grande interesse.

Perchè qualificare il proprio impianto di produzione come SEU – “Sistema efficiente di Utenza”?
La qualifica SEU o altri sistemi efficienti di utenza è una pratica per il recupero degli importi sugli oneri generali di sistema. Sul numero di Marzo di TNE è stato pubblicato un articolo molto ben fatto a riguardo: riassumo alcuni concetti ripresi dalla pubblicazione originale (a pagamento), alla quale vi consiglio di rifarvi per la trattazione completa.

Non è obbligatorio richiedere la qualifica, ma fino a che non la si richiede si perdono sgravi fiscali sugli oneri di sistema, ossia in bolletta anche  l’energia autoconsumata paga a pieno valore le maggiorazioni per oneri generali per:

  • A2 (nucleare)
  • A3 (incentivi rinnovabili e assimilate)
  • A4 (regimi speciali per le Ferrovie)
  • A5 (ricerca di sistema)
  • Ae (agevolazioni alle industrie manifatturiere)
  • As (bonus elettrico)
  • UC4 (compensazioni per le imprese elettriche minori)
  • UC7 (efficienza energetica per usi finali)
  • MCT (compensazioni territoriali agli enti che ospitano impianti nucleari)

Un impianto con qualifica SEU non paga tutto ciò ma solamente la parte variabile per A2, A3, A4, A5, Ae, As e MCT per  l’energia prelevata in rete, mentre per l’autoconsumata si applica un 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata in rete.

Quanto valgono a tariffa piena gli oneri generali lo si capisce consultando le proprie bollette e varia a seconda del contratto con il proprio Distributore.

Vale sempre la pena qualificare il proprio impianto di produzione?

Può valere la pena qualificare impianti esistenti se l’autoconsumo è una componente importante dello SSP (tutti gli impianti sopra i 3 kW sarebbero qualificabili), resta da vedere se il gioco vale la candela: la pratica ha un costo di gestione da corrispondere a GSE dell’ordine di qualche centinaio di Euro, oltre che un costo per l’istruttoria. In generale più si autoconsuma e prima si recupera l’importo speso.

Tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 3 kWp devono essere qualificati?

NO. Sono classificati in automatico  dal GSE tutti gli impianti con la convenzione di Scambio sul Posto valida o rinnovata
– per il solo 2014 come SEESEU-B
– per gli anni successivi al 2014 come SSP-A e SSP-B a seconda delle loro caratteristiche*.

* SSP-A = sistemi in SSP di potenza nominale ≤ 20 kW
   SSP – B = altri sistemi in SSP

Articolo correlato: Esempi di applicazione della qualifica

SEU e SEESEU: GSE pubblica le regole applicative

Nei giorni scorsi GSE ha finalmente pubblicato le “Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014.“.

Le Regole illustrate nel documento, valide per tutti i SEU/SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, definiscono le modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica di SEU e di SEESEU (A-B-C) da parte del GSE.

Vediamo alcuni schemi significativi estratti dal regolamento.

L’argomento è complesso e non è possibile trattare tutto in un unico articolo.

Segnalo alcuni link che potrebbero risultare utili a chi desidera approfondire:

FAQ pubblicate dall’Autorità
http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm

GSE: pagina di riferimento
http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Qualifiche_SEU_SEESEU/Pagine/default.aspx

GSE: Manuale utente del portale applicativo

 

Definizioni
SEU

SEESEU-A

 

SEESEU-B

 

SEESEU-C

 

 

Benefici  tariffari
Benefici 2014


 


Numero verde Portale Produttori E-Distribuzione (ENEL)

Aggiornamento Dicembre 2018: l’Area Produttori di E-Distribuzione ora risponde dal numero generico per la segnalazione guasti: 803500.

Digitando le opzioni “3” e “4” è possibile parlare con un operatore.


Spesso chi, come me, opera sull’Area Produttori, gradirebbe avere un po’ di assistenza per le pratiche di connessione degli impianti di produzione.

E-Distribuzione ha predisposto un Numero Verde  relativo all’assistenza clienti sul Portale Produttori, ma non lo pubblicizza molto. Beh, eccolo. 

Numero verde portale produttori:

800 085 577 ora reindirizzato su 803 500

Il servizio funziona e mi ha risolto più di un dubbio.  Unica osservazione: se si stanno inserendo pratiche a nome di un Produttore, gli Operatori vi richiederanno una delega prima di fornirvi le informazioni che avete richiesto. Preparatevi quindi per tempo e fatevi sempre autorizzare formalmente dal Produttore che state seguendo.

Mi pare strana questa scarsa visibilità per un servizio utilissimo (il numero copre le connessioni in BT e MT), ma spero che chi passa da questo sito possa trovare utile la dritta se ancora non lo conosceva.

 

SEU, SEESEU, ASAP, ASE. Un po’ di chiarezza

A partire da Gennaio 2015 sul Portale ENEL Produttori, per attivare un impianto fotovoltaico anche domestico, ci viene richiesto quanto segue:
COMUNICA/ COMUNICANO, LA TIPOLOGIA DI ASSPC NELLA QUALE RIENTRA LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA CHE SUSSISTERA’ A VALLE DEL PUNTO DI CONNESSIONE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI CONNESSIONE:
SEU
SEESEU
ASAP
ASE

Da dove provengono queste sigle e cosa significano in italiano?

Iniziamo dalle sigle, che derivano dal TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC e si riferiscono ad “altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (SEESEU);
iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
iv. altri sistemi esistenti (ASE)

Sistema efficiente di utenza (SEU):

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU)

i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Altro sistema di autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Altri sistemi esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

Il fotovoltaico come si configura?

GSE descrive gli impianti come SSPC (Sistemi Semplici Produzione e Consumo) quelli in cui si ha attività di auto approvvigionamento energetico e li distingue in SEESEU (Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza) e SEU (Sistemi Efficienti di Utenza). Per questi sistemi sono previste agevolazioni tariffarie in merito all’applicazione degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, relative all’energia autoconsumata istantaneamente.
Per il 2014, l’esenzione è totale sull’EE autoconsumata, mentre dal 01/01/2015, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano all’energia elettrica autoconsumata in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete, fatta eccezione per gli impianti in SSP con P<20kW per i quali i corrispettivi degli oneri generali di sistema si applicano solo sull’energia elettrica prelevata.
Per ottenere questi benefici, è necessario però presentare una richiesta di qualifica del Sistema SEU e SEESEU al GSE, secondo regole operative del GSE, previa approvazione da parte dell’AEEGSI (che manca ancora).
Il soggetto referente è tenuto ad inoltrare una richiesta informatica di qualifica al GSE specificando:

  • la categoria del Sistema per la quale si richiede la qualifica;
  • gli elementi che costituiscono il Sistema (UP, UC e collegamento privato);
  • i dati di dettaglio relativi agli impianti.

E’ richiesta documentazione atta a verificare il processo dei requisiti necessari per qualificare il Sistema.
La presentazione della richiesta SEU o SEESEU presuppone la corretta registrazione sul portale Gaudì.
Per i sistemi entrati in esercizio in data antecedente al 01/01/2014 che usufruivano dello SSP alla medesima data, non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica poichè il GSE procederà automaticamente a classificare gli impianti in SSP e le UC (unità di consumo) ad essi associate come SEESEU-B. (fonte: Key Energy Rimini – 06/11/14)

Articoli correlati:
Cosa si risparmia qualificando SEU il proprio impianto?

Esempi di applicazione della qualifica SEU
Schemi di sintesi grafica