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L’autorizzazione paesaggistica semplificata

L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere se vogliamo effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.

Il DPR 31/2017 (link Bosetti e Gatti), in vigore dal 6 aprile 2017, elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Si tratta di un provvedimento che ha allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.

L’Allegato A al Decreto definice i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.

L’Allegato B elenca, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.

L’immagine successiva, tratta da Edilportale (link), illustra i principali adempimenti a cui sono sottoposti gli edifici di civile abitazione soggetti a vincolo paesaggistico.

paesaggistica

Edilportale: interventi soggetti ad iter semplificato negli edifici di civile abitazione

La tabella comparativa degli interventi, tratta dal portale Professione Architetto (link), mostra invece una comparazione con il vecchio decreto del 2010, abrogato.

Autorizzazione paesaggistica e fotovoltaico

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel vecchio DPR 139/2010:

  • Scompare la limitazione di 25 mq come massima superficie del generatore in iter semplificato.
  • Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è ora intervento libero (Allegato A) se il luogo di installazione non è compreso tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
  • Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è soggetto ad iter semplificato (Allegato B) se ricade tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.

Cosa cambia nella procedura per la richiesta dell’autorizzazione

La procedura è stata semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:

  • la procedura va eseguita soltanto per via telematica
  • l’iter è più veloce: ha un termine massimo di 60 giorni
  • se necessario, l’ente può richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
  • È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.

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Iter semplificato per impianti fotovoltaici. Condizioni per accedere

E’ possibile impiegare l’iter semplificato (vedi link) se per l’impianto fotovoltaico sono soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • deve essere realizzato presso clienti finali che dispongono già di un’utenza elettrica attiva (un contatore) in bassa tensione: non è il caso di nuove utenze ancora prive di contatore (ad esempio per abitazioni appena realizzate) o di chi possiede un contatore elettrico relativo ad un’utenza disattivata in passato;
  • l’impianto da realizzare non deve avere una taglia in potenza maggiore della potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente: se un’utenza elettrica ha una potenza contrattuale in prelievo di 3 kW + il 10% di  franchigia ovvero effettivi 3,3 kW, l’impianto fotovoltaico che si desidera realizzare non deve superare 3,3 kWp;
  • l’impianto fotovoltaico non deve comunque avere una taglia in potenza nominale superiore a 20 kWp;
  • per l’impianto da realizzare deve essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello Scambio Sul Posto;
  • deve essere realizzato su tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato con pannelli disposti in modo aderente o integrato al tetto dell’edificio;
  • non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione (altri impianti fotovoltaici) sullo stesso punto di prelievo (connessi cioè alla stessa utenza elettrica);
  • l’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura: un nuovo impianto fotovoltaico realizzato in fascia di rispetto fluviale o stradale, o in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve seguire l’iter ordinario;
  • la domanda di connessione non può essere richiesta per impianti già realizzati ma non ancora autorizzati.

Riepilogo

iter fotovoltaico

 

Nuovi impianti con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico che rispetta tutti i requisiti può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

Conclusioni

Qualora decidiate di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della vostra abitazione  occorrerà scegliere un installatore ed un professionista
che, oltre a seguirvi a livello progettuale, potranno anche gestire per voi l’iter amministrativo.

Per un impianto fotovoltaico in iter ordinario occorrerà:

  • ottenere le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto stesso;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • dichiararlo al GSE al fine della stipulazione della convenzione di Scambio Sul Posto.

Per un impianto fotovoltaico in iter semplificato occorrerà:

  • presentare il modello unico, se si rientra nei requisiti;
  • connetterlo alla rete elettrica nazionale;
  • tenere traccia di tutti i passaggi eseguiti in autonomia dal Gestore, per ricavare le proprie credenziali di accesso ai portali Gaudì e GSE.

Per saperne di più :

Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.