Tag Archivio per: VVF

CPI scaduto. Che fare?

Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto.

Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto?

L’art. 5 del DPR 151/2011 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio sia trasmessa ogni 5 anni dal il titolare delle attività di cui all’Allegato I del Decreto.

L’attestazione “tardiva” di rinnovo periodico della conformità antincendio, ovvero la presentazione dell’attestazione dopo la data di scadenza del CPI, non è espressamente contemplata dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151.

Anche se il Ministero dell’Interno ha trasmesso ai Comandi Provinciali VV.F. alcuni chiarimenti applicativi a questo riguardo attraverso la Nota Ministeriale n° 5555 del 18 aprile 2012 , rimangono ancora non poche incertezze sulle procedure da seguire. 

Intanto in caso attività proseguita oltre il periodo di validità del CPI, il titolare è da considerarsi suscettibile di reato penale ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n. 139. Il titolare è dunque sempre tenuto a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile.

Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?

Alcuni Comandi VVF accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI. Altri Comandi richiedono invece che, alla scadenza dei 5 anni, sia presentata una nuova SCIA.

Nel primo caso le attestazioni di rinnovo “tardive” vengono comunque accolte e la validità dell’attestazione è calcolata a partire dalla data di scadenza del CPI o dell’ultimo rinnovo approvato.

Nel secondo caso la buona notizia è che, quando viene richiesta la presentazione di una nuova SCIA Antincendio, generalmente non viene richiesto di allegare copia di tutte le certificazioni. 

La motivazione è semplice:

  • In assenza di variazioni sostanziali, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e le dichiarazioni di conformità saranno identici a quanto è già agli atti. 
  • l’Asseverazione allegata alla SCIA antincendio può riportare una Distinta della documentazione archiviata già approvata in precedenza.

Alcune attività subiscono poche variazioni nel tempo e l’obiettivo dell’istanza è di “regolarizzare” la propria situazione. Per altre attività il discorso invece potrebbe rivelarsi più complesso. 

In caso di incertezze, conviene sempre contattare il Comando VVF della provincia su cui è insediata l’attività da rinnovare e rivolgersi ad un professionista antincendio di fiducia.

Per info e preventivi contattami

La sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione

A partire dal 6 maggio gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.

Con il D.M. 25 gennaio 2019, sono state aggiornate le norme relative alla sicurezza antincendio per edifici residenziali, che riguarda soprattutto la gestione delle emergenze.

Il provvedimento va a modificare quanto previsto dal vecchio dm 16 maggio 1987, n. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.

Ambito di applicazione e tempi di attuazione

Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:

  • 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
  • 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Per tutti gli edifici, in caso di interventi di rifacimento delle facciate (ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata) le nuove norme devono essere osservate già a partire dal 6 maggio.

Requisiti sicurezza antincendio delle facciate

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.

I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio
  • limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio)
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate

Non si applicano, invece a:

  • edifici di civile abitazione per i quali  alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

 

Le novità principali previste dal D.M. 25 gennaio 2019

Molte delle nuove misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze. Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.

Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti.

La nuova norma prevede 4 gruppi di misure graduate in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio, definite nel modo seguente:

  • L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 24 metri;
  • L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
  • L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
  • L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

Il Livello di Protezione 0 si applica agli edifici non soggetti a controlli di prevenzione incendi, in quanto il D.P.R. 151/2011 al punto 77 assoggetta edifici con altezza antincendio superiore a 24 m, quindi le relative misure devono essere adottate esclusivamente sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. Gli altri L.P. si applicano ad edifici soggetti.

Livelli di Prestazione 0 – 12 m ≤ h < 24 m

Compiti del Responsabile dell’attività:
  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Compiti degli Occupanti

In condizioni ordinarie:

  • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.

Misure da attuare in caso d’incendio

Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Livelli di Prestazione 1 – 24 m < h ≤ 54 m

Compiti del Responsabile dell’attività:

Organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso:

  • predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza;
  • informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
  • mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
  • esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
  • verifica, per le aree comuni, dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
  • adozione delle misure antincendio preventive.
Compiti degli Occupanti

In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della gestione della sicurezza antincendio, in particolare:

  • osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell’attività/ Amministratore;
  • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:

  • attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
  • attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.
Misure antincendio preventive

Le misure antincendio previste consistono in:

  • corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
  • mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
  • corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
  • riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
  • gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
  • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti.
Pianificazione dell’emergenza

La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
  • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.
  • ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 2 – 54 m ≤ h < 80 m

Compiti del Responsabile dell’attività:

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 1 ed in aggiunta prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte.

Compiti degli Occupanti

Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1.

Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

 Pianificazione dell’emergenza

In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.

Livelli di Prestazione 3 – h > 80 m o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1.000 occupanti

Compiti del Responsabile dell’attività:

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 ed in aggiunta:

  • predispone centro di gestione dell’emergenza;
  • designa il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
  • designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
  • prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

Pianifica e organizza le attività della gestione della sicurezza antincendio di seguito indicate:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
  • segnala al Responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Coordinatore dell’emergenza

Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

  • se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell’emergenza;
  • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.
 Occupanti

I compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.

Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:

  • centro di gestione dell’emergenza;
  • Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d’arte.
Pianificazione emergenza

In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell’emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza.

Centro di gestione dell’emergenza

Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).

Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di:

  • informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…);
  • centrale gestione sistema EVAC;
  • centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;

Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

I 9 pilastri della sicurezza antincendio

Questo articolo riporta una guida tratta dal sito Antincendio Semplice. La guida è stata integralmente scritta da Marco Riefolo, il creatore di Antincendio Semplice, un servizio specializzato di consulenza, progettazione e verifiche in ambito prevenzione incendi.  Personalmente consiglio di visitare il sito http://www.antincendiosemplice.it a tutti i titolari di impresa che vogliono approfondire la prevenzione incendi.

La pubblico perché spesso chi si trova a “subire” le regole di prevenzione incendi ritiene di trovarsi di fronte un argomento complesso e inaccessibile, a meno di non essere un addetto ai lavori. Non è così: le regole di base della prevenzione incendi non sono incomprensibili e spesso sono più semplici di quanto si possa pensare e conoscerle è un vantaggio, anche e soprattutto per il portafoglio.

Ringrazio quindi il collega Riefolo per l’ottimo lavoro che troverete di seguito.

La guida

Premessa

Pur esistendo normative di prevenzione incendi specifiche e diverse da attività ad attività, spesso le prescrizioni di sicurezza antincendio seguono un filone e degli aspetti abbastanza comuni per la maggior parte delle situazioni.

Questo deriva dal fatto che, una volta noti i comportamenti degli incendi e le strategie utili per prevenirli/spegnerli, chi scrive le norme di prevenzione incendi ha ritenuto sensato riutilizzare gli stessi concetti e di conseguenza dare prescrizioni simili. Prendi con le pinze quanto ti ho appena detto, ovviamente ci sono molte eccezioni a questo, ad esempio la sicurezza antincendio in una scuola pubblica si attua in maniera diversa rispetto ad un’autorimessa.

Ecco a te le principali cose che devi sapere e a cui prestare attenzione per valutare la sicurezza antincendio nella tua attività, i 9 pilastri su cui, mediamente, si basano le normative di prevenzione incendi. Vediamole uno ad uno.
[WPSM_FAQ id=1891]

Incendio fotovoltaico: guida all’uso e manutenzione dell’impianto

Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.

Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.

Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo  pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.

In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco). 

Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.

Che cosa deve sapere chi installa gli impianti

«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.

«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».

Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.

L’importanza della manutenzione

«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro  – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».

I controlli

«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.

Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».

«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visivase un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».

Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.

Il monitoraggio

«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .

E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.

Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.

Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».

Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.

L’inverter  comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.

Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.

La pulizia

Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.

«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»

Come può avvenire l’innesco di un incendio

«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –

  • Fenomeno di hot spot, punto caldo all’interno di una cella oscurata o sporca, magari per mancata di pulizia dei pannelli per errata progettazione 
  • All’interno della scatola di giunzione nel pannello
  • Se c’è una perdita d’isolamento si può creare un arco elettrico tra cella e cella del pannello e quindi una scintilla
  • Altro innesco può avvenire nei cavi di connessione, se si verifica una perdita d’isolamento.
  • Arco elettrico dovuto a temperature elevate.
  • In presenza di un tetto in legno (sono preferibili da un punto di vista della sicurezza i tetti in cemento armato).» 

«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.

Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.

I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.

E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».

Lontani dalla canna fumaria

«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.

Come si sviluppa un incendio sul tetto in presenza di pannelli

  1. «Ipotesi uno: poniamo che su un tetto in legno, si crei un arco elettrico causato da due cavi. Ci possono essere mille variabili ma in media in mezz’ora una porzione di tetto prende fuoco, poi il fuoco si sposta verso i piani sottostanti. Conclusione: per i tetti in legno ventilati il monitoraggio deve essere ancora maggiore» spiega Foggetti
  2. «Ipotesi due: se l’incendio si sviluppa su un tetto di cemento il fuoco cammina sul tetto e lungo la guaina bituminosa o materiale isolante . Se non trova un lucernaio o evacuatori di fumo, si limita a camminare sul tetto».

Incendio e modalità di installazione

«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto.  Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».

«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.

Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».

Un trend in crescita

Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.

Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).

 Che fare se scoppia un incendio

«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».

Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.

«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.

Assicurazione: senza manutenzione non paga

In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.

Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».

Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.

Come muoversi

Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese.  Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.

Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.

Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.

Centrale termica in deroga. Analisi del rischio e misure di compensazione

Per una centrale termica spesso è necessario ricorrere alla deroga di prevenzione incendi perché non è possibile rispettare una o più misure di sicurezza:

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Superficie di aerazione.
  • Attestazione superfici di aerazione su spazio scoperto
  •  Formazione ATEX
  • Smaltimento prodotti incendio
  • Carenza aria di combustione
  • Limitazione insorgenza incendi/esplosioni
  • Stabilità strutture
  • Salvaguardia occupanti (formazione di CO)
  • Ubicazione periferica (Attestazione parete esterna)
  •  Operazioni di soccorso
  • Coinvolgimento locali adiacenti
  •  Limitata propagazione
  • Salvaguardia operatori di soccorso
  •  Altezza locale
  • Formazione ATEX (a parità di rilascio, minore V0)
  •  Limitazione insorgenza incendi/esplosioni

 

Prima di approfondire la valutazione del rischio vediamo insieme in cosa consiste la deroga.

Di seguito  fornirò alcune indicazioni sintetiche. La trattazione completa della deroga non si esaurisce in queste poche indicazioni, ma suggerisco due approfondimenti per chi è interessato:

Che cosa si intende per istituto della deroga

La deroga è il procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se l’esercizio di una attività per la quale non sia possibile rispettare una o più prescrizioni di sicurezza antincendi possa, con l’ausilio di misure antincendio alternative, ottenere il nulla osta di prevenzione incendi.

Quindi si ricorre all’istituto della “deroga” quando non è possibile rispettare integralmente la specifica normativa di prevenzione incendi.

Secondo l’art. 7 del DPR 151/2011 (regolamento di semplificazione dei prevenzione incendi), che ha introdotto l’istituto della deroga alle materie di prevenzioni incendi, l’obiettivo è di “temperare la rigidità delle prescrizioni e di consentire al professionista, attraverso la valutazione dei rischi, e di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti a quelle prescritte dalla regola tecnica”.

Cosa fare per richiedere l’istituto della deroga

Nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni dettate dalla Norma di prevenzione incendi, l’interessato può proporre misure alternative in modo da poter raggiungere un grado di sicurezza antincendio equivalente.

Nella richiesta di deroga, l’interessato dovrà:

  1.  specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
  2.  effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla impossibilità di rispettare alcune disposizioni normative;
  3.  Proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Criteri di compensazione per una centrale termica 

La compensazione  delle misure di sicurezza non rispettate per una centrale termica riguarda principalmente questi aspetti. 

AREAZIONE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Superficie di aerazione.
  • Attestazione superfici di aerazione su spazio scoperto
  •  Formazione ATEX
  • Smaltimento prodotti incendio
  • Carenza aria di combustione
  • Limitazione insorgenza incendi/esplosioni
  • Stabilità strutture
  • Salvaguardia occupanti (formazione di CO)

Misure di compensazione efficaci:

  • Verifica ATEX G secondo Titolo XI D.Lgs. 81/08 e adozione di impianto rivelazione gas secondo Cap.7 CEI 31-35
  •  Impianto di ventilazione meccanica per evacuazione prodotti della combustione conforme alla norma UNI 9494-2:2012 e dotato di alimentazione di sicurezza Cap.56 CEI 64-8

 

UBICAZIONE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  • Ubicazione periferica (Attestazione parete esterna)
  •  Operazioni di soccorso
  • Coinvolgimento locali adiacenti
  •  Limitata propagazione
  • Salvaguardia operatori di soccorso

Misure di compensazione efficaci:

  • Accessibilità dall’esterno mediante percorso protetto
  • Superfici di ventilazione attestate su spazio scoperto “distanziate” da altre aperture del fabbricato
  • Installazione di impianto di rivelazione fughe gas + EV a maggior sicurezza contro il rischio di formazione ATEX rispetto a standard DM in analogia a quanto previsto per altre installazioni “difficili” (installazione a -10m)

 

ALTEZZA LOCALE

 Misura di sicurezza
non rispettata
 Aggravio  Obbiettivi influenzati
  •  Altezza locale
  • Formazione ATEX (a parità di rilascio, minore V0)
  •  Limitazione insorgenza incendi/esplosioni

Misure di compensazione efficaci:

  • Verifica eventuali limitazioni all’installazione dettate dal costruttore
  • Verifica ATEX G secondo Titolo XI D.Lgs. 81/08 e adozione di impianto rivelazione gas secondo Cap.7 CEI 31-35 + EV

 

Prevenzione incendi nelle palestre: Come si valuta?

Con il regolamento di prevenzione incendi del 2011 sono state incluse anche alcune attività che non rientravano tra gli impianti sportivi, già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.

A seguito del DPR 151 quindi la situazione è la seguente:

  • al di sotto di 100 persone e di 200 mq non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio.
  • sopra le 100 persone e fino a 200 mq i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio.
  • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C.

Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA antincendio.

Il termine del 6 ottobre 2012 è ormai stato ampiamente superato, ma gli adeguamenti antincendio delle strutture esistenti sono ancora lontani dall’essere stati completati e le nuove installazioni devono prevedere obbligatoriamente il progetto a fini antincendio per poter ottenere l’apertura dell’attività.

Come si valuta una palestra a fini antincendio?

Si applica unicamente la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo, il DM 19/08/1996  per:

  • locali a ridotto affollamento nei quali non si svolgono attività regolate dal CONI ma unicamente attività ginniche non in presenza di pubblico in tribuna 
  • attività nelle quali c’è presenza di pubblico (es. stadi, palazzetti dello sport, velodromi etc…)

Osservo a tale proposito che gli aspetti di prevenzione incendi più critici nelle palestre riguardano:

  • la presenza di disabili
  • la gestione dell’esodo

Per compensare entrambi questi aspetti sempre maggiore importanza viene attribuita ai sistemi di evacuazione vocale, di cui parlo ampiamente in questo articolo.

La gestione della disabilità nella prevenzione incendi fa invece riferimento alla check-list contenuta nella Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 .

Di seguito riporto alcuni casi pratici, analizzati in funzione dei quesiti ministeriali disponibili.

Caso pratico n.1: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica

Rif. Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004.

Quali sono i requisiti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco richiesti per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in strutture completamente indipendenti e non comunicanti con la struttura destinata alle altre attività scolastiche? E’ necessario applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi,meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici?

Il Ministero dell’Interno si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Caso pratico n.2: Piscina aperta al pubblico senza spettatori

Rif. Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3-03-2003.

Un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori è soggetto l controllo di prevenzione incendi (come attività n. 65 del DPR 151/2011) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza?

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone (oppure se la superficie dell’attività è superiore a 200 mq – NdA), pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile il D.M. suddetto.

Caso pratico n.3: Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili

Rif. Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21-09-2000.

Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, danza ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili veri e propri locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggetti ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 65 del D.P.R. 151/2011 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone (o la loro superficie sia superiore a 200 mq – ndA).

Il rischio esplosione nelle aziende agricole – fattori di rischio e mitigazione

Spesso il rischio esplosione nelle aziende agricole viene trascurato.

Ma si tratta di una problematica di grandissima attualità che prescinde dalla dimensione dell’azienda e non è necessariamente legata all’assoggettabilità della stessa alle norme di prevenzione incendi.

La valutazione delle atmosfere esplosive è un argomento molto complesso strettamente legato alla valutazione del rischio di incendio  e, per la sua trattazione completa, rimando alle norme tecniche di riferimento. In questo articolo mi limiterò a valutare qualitativamente la consistenza del rischio esplosione in una azienda agricola: il primo passo progettuale è basato sulla valutazione dei rischi connessi con le caratteristiche di combustibilità dei prodotti trattati.  

Nelle aziende agricole i cereali ed i prodotti derivati dalla loro macinatura sono da considerare un combustibile.
Cosa si comprende in questa categoria?

Riso, risone, mais, soia, orzo, frumento, segale, avena, girasole, colza, sorgo, pisello, caffè, e legumi sgranati e macinati in genere.

Il combustibile, granulare o polverulento che sia, è da considerare sempre un combustibile di tipo solido. In tali combustibili, un grande impatto sul raggiungimento della temperatura di accensione ai fini dell’innesco della combustione e sulla successiva fase di propagazione di un incendio lo ha la cosiddetta “pezzatura” o granulometria del materiale.

Minore è la granulometria del materiale, minore è l’energia termica che occorre fornire per portare il materiale alla sua temperatura di accensione. La diminuzione della granulometria inoltre fa sì che il fronte di fiamma generato dall’accensione sia tanto più veloce quanto essa è piccola.

Fattori di rischio per le esplosioni

Il rischio di esplosione è ritenuto dai vari autori particolarmente temibile in relazione alle seguenti circostanze:

  • facilità di formazione di polveri in ogni cereale per svariate ragioni. Fra cui: attrito tra i granelli durante la movimentazione (all’interno e all’esterno dei silos), sporcizia, funghi, frammenti e schegge di altri componenti inglobati accidentalmente durante la movimentazione, etc.
  • elevata formazione di polveri per alcune tipologie di cereali.
  • bassa energia di attivazione.
  • basso valore del limite inferiore d’infiammabilità (per la definizione vedere qui – Wikipedia).
  • molteplicità dei tipi di innesco ipotizzabili, facilmente verificabili se non adeguatamente neutralizzati. Ad esempio: scintille per attrito tra i grani (accentuate dall’eventuale presenza di quote di polveri metalliche nelle polveri di cereali), scintille meccaniche, colpi su acciaio arrugginito in presenza di tracce di alluminio e magnesio nel punto d’impatto, scintille di saldatura e taglio, scintille elettriche, fiamme libere, presenza di punti caldi, surriscaldamento anche accidentale, etc.
  • possibili detonazioni in tubazioni destinate alla movimentazione dei cereali.
  • gravità dei sinistri registrati dall’esperienza storica per esplosione di polveri di cereali, con conseguenze talvolta catastrofiche. Sia per l’elevato numero di vittime che per i danni distruttivi alle strutture.

Facendo un esempio, il posizionamento di un essiccatoio o di un deposito di cereali in luogo chiuso costituisce un pericolo di potenziale esplosione. Il posizionamento  dell’essiccatoio all’aperto invece non costituisce un fattore di incremento del rischio esplosione tuttavia, per scongiurare del tutto il rischio esplosione durante la lavorazione del prodotto, il Produttore raccomanda di rimuovere periodicamente la polvere che va a depositarsi all’interno della struttura dell’essiccatoio in modo che non se ne accumuli troppa (qualche mm) all’interno della macchina.

Mitigazione del rischio esplosione

A fronte dei rischi sopra citati, generalmente suggerisco l’adozione di molteplici provvedimenti, orientati essenzialmente a prevenire l’incendio, l’autoaccensione e le esplosioni di polveri.

Una panoramica generale delle misure di compensazione del rischio esplosione potrebbe ad esempio comprendere:

  • misure di carattere generale per la prevenzione incendi, volte a ridurne la probabilità d’insorgenza e a limitarne la diffusione in caso di evento incidentale.
  • adozione dii recipienti resistenti a colpi d’ariete.
  • misure atte a prevenire la costituzione di fonti di accensione, sia nel funzionamento normale che in caso di anomalie. Per esempio: superfici calde, fiamme e gas caldi, incendi covanti e relativi focolai, scintille prodotte meccanicamente, installazioni elettriche, elettricità statica, etc.
  • adozione di dispositivi soppressori di esplosioni.
  • misure atte a prevenire la formazione dii miscele aria-polveri in concentrazioni esplosive.
  • idonei accorgimenti per la realizzazione delle tubazioni.
  • idonea conformazione delle superfici dei locali esposti alla formazione dii polveri.
  • misure atte ad impedire la propagazione delle esplosioni (organi dii intercettazione meccanici, barriere estinguenti automatiche, aspirazione e separazione della polvere).
  • accorgimenti finalizzati allo sfogo della pressione dii scoppio.
  • istruzione del personale ai fini della corretta gestione degli impianti e dei depositi, sia per evitare errori umani che per pianificare i corretti comportamenti in caso di guasti, anomalie ed in situazioni di emergenza.

Una corretta valutazione del rischio esplosione, condotta da un tecnico competente in materia secondo CEI 31-36 e CEI 31-52, è il primo passo per valutare il potenziale di rischio e per definire le eventuali misure di mitigazione.
Lo studio tecnico ing. Paola Capra svolge l’attività di valutazione del rischio esplosione ed è in grado di definire, sulla base delle conclusioni dello studio, gli interventi e/o le norme comportamentali da porre in atto per una concreta riduzione del rischio.

Per una valutazione senza impegno contattami.

Prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole

La corretta prevenzione e valutazione del rischio incendio nelle aziende agricole deve esaminare una serie di fattori indipendenti -in origine- l’uno dall’altro per poi considerarne le influenze, le interferenze reciproche e le conseguenze complessive. Semplificando occorre individuare:

  1. ogni pericolo di incendio (p.e. Depositi di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, le sorgenti di innesco, situazioni e lavorazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio).
  2. i lavoratori, le altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio, gli animali e le cose che possono essere danneggiati da incendio.
  3. le modalità di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio.
  4. la verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti oppure l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Elementi critici che possono essere presenti nelle aziende agricole:

  • Depositi di GPL in serbatoi fissi (* con capacità > 0,75 metri cubi).
  • Depositi di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili (* con capacità > a 1 mc) Mulini per cereali (* con potenzialità giornaliera > a 200 q.li ).
  • Essiccatoi con depositi di prodotto essiccato alimentati a gas o a gasolio (* se di potenza > 100.000Kcal).
  • Depositi di paglia e di fieno (* per quantitativi > ai 500 q.li).
  • Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci (* con potenzialità globale > a 500 q.li) Gruppi elettrogeni (* di potenza > 25 kW).
  • Impianti per la produzione del calore (* con potenzialità > 100.000 Kcal\h ).
  • Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili con serbatoi per alimentazione caldaie o essiccatoi, o per autotrazione (* con capacità > 25 metri cubi).
  • Autorimesse private (con più di 300 mq).
  • Accumuli di polveri organiche.

Qualche possibile sorgente di innesco:

  • Impianti elettrici non protetti.
  • Macchine a motore endotermico (gasolio, benzina, gas).
  • Autocombustione da processi fermentativi.
  • Fiamme libere.
  • Scintille da sfregamento.
  • Superfici molto calde.
  • Scariche atmosferiche.

Talvolta questi elementi impongono l’obbligo di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per avere conferma della necessità di adeguarsi alla normativa antincendio, è opportuno contattare un professionista del settore.

Il quale, dopo una valutazione preliminare (generalmente gratuita), saprà indirizzare l’imprenditore agricolo verso soluzioni maggiormente efficaci e meno onerose, in funzione dell’organizzazione della propria attività.

Per una consulenza preliminare contattami. Senza impegno.

Fonte:  Agriparma
* = se si superano questi valori di è soggetti alla normativa di prevenzione incendi