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Prevenzione incendi nelle palestre: Come si valuta?

Con il regolamento di prevenzione incendi del 2011 sono state incluse anche alcune attività che non rientravano tra gli impianti sportivi, già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65:
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.

A seguito del DPR 151 quindi la situazione è la seguente:

  • al di sotto di 100 persone e di 200 mq non è previsto l’obbligo di presentazione della SCIA o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio.
  • sopra le 100 persone e fino a 200 mq i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio.
  • sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C.

Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA antincendio.

Il termine del 6 ottobre 2012 è ormai stato ampiamente superato, ma gli adeguamenti antincendio delle strutture esistenti sono ancora lontani dall’essere stati completati e le nuove installazioni devono prevedere obbligatoriamente il progetto a fini antincendio per poter ottenere l’apertura dell’attività.

Come si valuta una palestra a fini antincendio?

Si applica unicamente la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo, il DM 19/08/1996  per:

  • locali a ridotto affollamento nei quali non si svolgono attività regolate dal CONI ma unicamente attività ginniche non in presenza di pubblico in tribuna 
  • attività nelle quali c’è presenza di pubblico (es. stadi, palazzetti dello sport, velodromi etc…)

Osservo a tale proposito che gli aspetti di prevenzione incendi più critici nelle palestre riguardano:

  • la presenza di disabili
  • la gestione dell’esodo

Per compensare entrambi questi aspetti sempre maggiore importanza viene attribuita ai sistemi di evacuazione vocale, di cui parlo ampiamente in questo articolo.

La gestione della disabilità nella prevenzione incendi fa invece riferimento alla check-list contenuta nella Circolare N° 4 del 1 marzo 2002 .

Di seguito riporto alcuni casi pratici, analizzati in funzione dei quesiti ministeriali disponibili.

Caso pratico n.1: Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica

Rif. Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004.

Quali sono i requisiti di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco richiesti per i fabbricanti destinati a palestre realizzati in strutture completamente indipendenti e non comunicanti con la struttura destinata alle altre attività scolastiche? E’ necessario applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi,meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici?

Il Ministero dell’Interno si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici, le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Caso pratico n.2: Piscina aperta al pubblico senza spettatori

Rif. Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3-03-2003.

Un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori è soggetto l controllo di prevenzione incendi (come attività n. 65 del DPR 151/2011) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza?

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone (oppure se la superficie dell’attività è superiore a 200 mq – NdA), pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile il D.M. suddetto.

Caso pratico n.3: Palestre per l’esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili

Rif. Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21-09-2000.

Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, danza ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili veri e propri locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggetti ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 65 del D.P.R. 151/2011 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone (o la loro superficie sia superiore a 200 mq – ndA).