Controlli GSE: novità per i moduli contraffatti

Importante novità da GSE per tutti coloro che, a seguito di controlli, si sono visti revocare gli incentivi perché sul proprio impianto sono stati utilizzati pannelli contraffatti.

L’antefatto

A partire dal 2014 GSE ha avviato una campagna di controlli sugli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Il Decreto Controlli 

  • dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili;
  • individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE.

Nel corso delle verifiche le principali problematiche riscontrate riguardano:

  • moduli fotovoltaici
  • aspetti di carattere autorizzativo e amministrativo
  • modalità di installazione
  • premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
  • modifiche agli impianti non segnalate

Recentemente il GSE ha fatto sapere che circa il 10% degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto esito negativo del procedimento di verifica. 

Utilizzo di moduli fotovoltaici contraffatti

Una delle principali violazioni riscontrate riguarda l’utilizzo di moduli contraffatti (o rubati).

Ulteriori violazioni riguardano il mancato rispetto di:

  • certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
  • garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
  • adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
  • conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
  • attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
  • Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli

La norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione.

Durante le verifiche eseguite sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti.

In particolare, il GSE ha reso noto che i verificatori hanno rilevato:

  • etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
  • artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
  • caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.

La parola ai Produttori

Da una prima ricostruzione della vicenda sembrerebbe che alcune società abbiano effettivamente immesso in commercio pannelli fotovoltaici di fabbricazione cinese apponendo false etichette “MADE IN EUROPE”e spacciandoli per pannelli di fabbricazione UE.

L’utilizzo di pannelli provenienti da paesi esterni all’area UE non era vietato in Conto Energia, ma avrebbe comportato la non riconoscibilità della maggiorazione del 10% degli incentivi ovvero il solo incentivo base.

GSE, da parte sua, in prima istanza ha ritenuto tale non conformità capace di annullare tutto il beneficio connesso con consequenziale blocco delle erogazioni e richiesta di restituzione delle somme percepite. A seguito dei numerosi contenziosi scaturiti, nei quali è stata fatta emergere la buona fede dei produttori, GSE ha recentemente rilasciato un importante annuncio, che porrà fine a questa vicenda.

Mantenimento degli incentivi

GSE ha recentemente annunciato che il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale è stata rilevata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, può presentare al GSE un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% se è già stato sottoposto a decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti.

Per gli impianti fotovoltaici beneficiari degli incentivi in Conto Energia che non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo, per i quali il Soggetto Responsabile dichiari al GSE che presso il proprio impianto  sono installati dei moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, è possibile presentare un’istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%.

L’istanza deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000), secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve provare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli
  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.

Il GSE, a seguito del ricevimento della suddetta istanza, avvia un procedimento amministrativo ex Legge 241/90 finalizzato al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata così come da richiesta dal Soggetto Responsabile.

 

Fonti:

DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli.

Qualenergia

GSE

Portale GSE: Come usare il codice identificativo o il PIN?

Questo articolo illustra la procedura guidata per creare un nuovo utente sul portale GSE.

Nell’articolo precedente ho spiegato cosa sono il codice identificativo e il PIN. Di seguito illustrerò come si usano per creare nuovi utenti o per creare il proprio utente dopo che è stata completata con GSE la procedura per il recupero delle credenziali di accesso al portale.

Registrazione

Per prima cosa accedere al Portale GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Ci si troverà di fronte a questa schermata, proseguire con “Registrati“.

Proseguire selezionando il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore

Proseguire inserendo il Codice Fiscale o, se il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore è una persona Giuridica, la Partita IVA. Concludere l’operazione.

Nella schermata successiva ci viene richiesto il PIN. Utilizzare uno dei tre codici nel campo dedicato. Una volta utilizzato il PIN non sarà più riutilizzabile. Nel caso la procedura non vada a buon fine per problemi di rete o interruzioni accidentali, il PIN inserito non sarà comunque più recuperabile.

Compilare il modulo e salvare. Da qui in poi la procedura è identica a quella proposta per le nuove registrazioni. 

Per proseguire con la registrazione consultare il Manuale Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale GSE.

 

Come recuperare i dati di accesso al portale GSE

A seguito delle modifiche intercorse nelle procedure di recupero dati di GSE, di seguito illustrerò la procedura aggiornata di recupero / aggiornamento delle proprie credenziali di accesso al portale. Sia il portale che la procedura sono cambiati radicalmente nel 2018 pertanto molte istruzioni presenti sul web, se precedenti, non sono più attendibili.

Prima di continuare la lettura vi chiedo di leggere qui:

  • L’articolo ha come obiettivo di mettere il Produttore in condizioni di eseguire in autonomia la procedura di recupero dati e di creare nuove credenziali di accesso alla propria area clienti. Se il Produttore preferisce affidare l’operazione a me o ad un altro Consulente l’operazione è a pagamento.  Per saperne di più.

  • A meno che il Produttore non sia nostro cliente per il fotovoltaico, lo Studio Tecnico non è a conoscenza delle password  registrate presso GSE. Lo Studio Tecnico non può fornire copia delle credenziali di autenticazione.

Le FAQ di GSE

Invito a consultare questa pagina presente sul sito GSE: Come accedere all’Area Clienti

La procedura

Spesso capita che un utente titolare di impianto fotovoltaico non disponga o non ricordi le proprie credenziali di accesso al portale GSE.

Per poter accedere e consultare i dati in possesso del Gestore dei Servizi Energetici la procedura di recupero dati è ben documentata sulla Guida all’utilizzo dell’Area Clienti: non occorre neppure l’intervento di chi ha istruito la pratica, ma occorre un distinguo.

Si ha accesso all’indirizzo email indicato in fase di registrazione

Per ottenere nuovamente Userid e Password, è necessario attivare le funzioni previste sulla home page dell’area clienti che sono “recupera userid” e “reimposta password”.

REIMPOSTA PASSWORD – La funzionalità Reimposta Password consente all’Utente registrato, che abbia dimenticato la sua password, di impostarla nuovamente. È possibile reimpostare la password, cliccando sul link
Password sotto il tasto ENTRA sul form di Login.

RECUPERA USERID – La funzionalità Recupera Userid consente all’Utente registrato, che abbia dimenticato la Userid, di recuperarla. È possibile procedere al recupero della Userid, cliccando sul link Userid sotto il tasto
ENTRA sul form di Login.

TRASMISSIONE PIN – Qualora si possiedano le credenziali, basta cliccare su “Gestisci Operatore> Invia PIN”; i PIN verranno inviati all’indirizzo email associato all’Operatore, che può essere verificato e aggiornato nella sezione “Gestisci Operatore> Anagrafica Operatore”. I PIN ricevuti, ottenuti dalla validazione di un link, permetteranno di associare fino a 3 Utenti allo stesso Operatore. Il sistema provvederà a rinnovare automaticamente i PIN, una volta utilizzato l’ultimo PIN a disposizione dell’Operatore.

Ciascuna procedura è documentata all’interno della Guida all’utilizzo dell’Area Clienti. 

Non si ha accesso all’indirizzo email indicato in fase di registrazione
Per recuperare le proprie credenziali è possibile richiedere l’aggiornamento dell’indirizzo email, associato alle credenziali, inviando una richiesta tramite il form di contatto dell’Area Supporto-Scrivici, “Area Clienti” – “Richiesta credenziali”, allegando il Modulo credenziali opportunamente compilato, insieme ai documenti richiesti nel modulo.

Qualora non si possiedano le credenziali per accedere all’Area Clienti, è possibile recuperare i PIN dell’Operatore e/o variare l’indirizzo email per riceverli, inviando una richiesta tramite il form di contatto dell’Area Supporto-Scrivici, impostando nei menù a tendina “Area Clienti” – “Richiesta PIN”, allegando il Modulo PIN opportunamente compilato, insieme ai documenti su esso indicati.

Approfondimenti

Il codice identificativo

Fino al 2016 il codice identificativo unico era un codice numerico unico che veniva assegnato a ciascun impianto dal GSE. Il codice era formato da 8 cifre (ad esempio: “12345678“) e veniva inviato via email da GSE in fase di registrazione al Portale Produttori. Tramite questo codice era possibile permettere ad un utente di creare nuovi utenti abilitati ad accedere al Portale Produttori per un impianto.

Gli operatori già registrati a sistema prima dell’introduzione del portfolio PIN possono utilizzare, per l’associazione di un nuovo utente, il codice identificativo univoco già in loro possesso. Al momento dell’associazione tale codice sarà invalidato ed il sistema provvederà alla creazione di un portfolio PIN da mettere a disposizione dell’operatore.

 

Vai all’articolo

Guida all’utilizzo dell’Area Clienti

 

Rinnovo taratura SPI: la delibera 786/2016/R/EEL

Aggiornamento alle verifiche 2020: Link QUI.

Come prescritto dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16, i sistemi di protezione di interfaccia (SPI) permettono la disconnessione dell’impianto in caso i parametri di rete escano dal range stabilito e permettono inoltre di ricevere comandi remoti per disconnettere l’impianto o cambiare i parametri delle varie protezioni.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo”. Il documento integrale relativo alla Delibera 786/2016/R/eel è consultabile sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm

Il documento definisce le modalità e le tempistiche:

  • per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della norma CEI 0-21, relativamente agli impianti di produzione da connettere in bassa tensione;
  • per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI) ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

Taratura periodica

La delibera conferma le tempistiche entro le quali debbano essere effettuate le verifiche periodiche alla taratura del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè, prevedendo che:

  1. i gestori di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, inviino un sollecito al produttore, qualora la medesima verifica non sia già stata effettuata;
  2. qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal sollecito di cui sopra, il gestore di rete ne dia comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; e che a seguito dell’effettuazione delle verifiche e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, tale sospensione cessi gli effetti;
  3. le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano effettuate obbligatoriamente anche all’atto della sostituzione dei medesimi nel caso di guasto e/o malfunzionamento;
  4. nel caso di impianti di produzione costituiti da due o più sezioni, ai fini della definizione della periodicità delle verifiche, si faccia riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.

Obblighi e tempistica

Per quanto riguarda l’effettuazione delle verifiche di taratura sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:

  • per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:

Per preventivi o chiarimenti : paola@ingcapra.it