Numero verde Portale Produttori E-Distribuzione (ENEL)

Aggiornamento Dicembre 2018: l’Area Produttori di E-Distribuzione ora risponde dal numero generico per la segnalazione guasti: 803500.

Digitando le opzioni “3” e “4” è possibile parlare con un operatore.


Spesso chi, come me, opera sull’Area Produttori, gradirebbe avere un po’ di assistenza per le pratiche di connessione degli impianti di produzione.

E-Distribuzione ha predisposto un Numero Verde  relativo all’assistenza clienti sul Portale Produttori, ma non lo pubblicizza molto. Beh, eccolo. 

Numero verde portale produttori:

800 085 577 ora reindirizzato su 803 500

Il servizio funziona e mi ha risolto più di un dubbio.  Unica osservazione: se si stanno inserendo pratiche a nome di un Produttore, gli Operatori vi richiederanno una delega prima di fornirvi le informazioni che avete richiesto. Preparatevi quindi per tempo e fatevi sempre autorizzare formalmente dal Produttore che state seguendo.

Mi pare strana questa scarsa visibilità per un servizio utilissimo (il numero copre le connessioni in BT e MT), ma spero che chi passa da questo sito possa trovare utile la dritta se ancora non lo conosceva.

 

SEU, SEESEU, ASAP, ASE. Un po’ di chiarezza

A partire da Gennaio 2015 sul Portale ENEL Produttori, per attivare un impianto fotovoltaico anche domestico, ci viene richiesto quanto segue:
COMUNICA/ COMUNICANO, LA TIPOLOGIA DI ASSPC NELLA QUALE RIENTRA LA CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA CHE SUSSISTERA’ A VALLE DEL PUNTO DI CONNESSIONE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI CONNESSIONE:
SEU
SEESEU
ASAP
ASE

Da dove provengono queste sigle e cosa significano in italiano?

Iniziamo dalle sigle, che derivano dal TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – TISSPC e si riferiscono ad “altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC): l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

i. i sistemi efficienti di utenza (SEU);
ii. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici (SEESEU);
iii. gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
iv. altri sistemi esistenti (ASE)

Sistema efficiente di utenza (SEU):

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU)

i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Altro sistema di autoproduzione (ASAP)

Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

Altri sistemi esistenti (ASE)

Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.

Il fotovoltaico come si configura?

GSE descrive gli impianti come SSPC (Sistemi Semplici Produzione e Consumo) quelli in cui si ha attività di auto approvvigionamento energetico e li distingue in SEESEU (Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza) e SEU (Sistemi Efficienti di Utenza). Per questi sistemi sono previste agevolazioni tariffarie in merito all’applicazione degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, relative all’energia autoconsumata istantaneamente.
Per il 2014, l’esenzione è totale sull’EE autoconsumata, mentre dal 01/01/2015, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano all’energia elettrica autoconsumata in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete, fatta eccezione per gli impianti in SSP con P<20kW per i quali i corrispettivi degli oneri generali di sistema si applicano solo sull’energia elettrica prelevata.
Per ottenere questi benefici, è necessario però presentare una richiesta di qualifica del Sistema SEU e SEESEU al GSE, secondo regole operative del GSE, previa approvazione da parte dell’AEEGSI (che manca ancora).
Il soggetto referente è tenuto ad inoltrare una richiesta informatica di qualifica al GSE specificando:

  • la categoria del Sistema per la quale si richiede la qualifica;
  • gli elementi che costituiscono il Sistema (UP, UC e collegamento privato);
  • i dati di dettaglio relativi agli impianti.

E’ richiesta documentazione atta a verificare il processo dei requisiti necessari per qualificare il Sistema.
La presentazione della richiesta SEU o SEESEU presuppone la corretta registrazione sul portale Gaudì.
Per i sistemi entrati in esercizio in data antecedente al 01/01/2014 che usufruivano dello SSP alla medesima data, non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica poichè il GSE procederà automaticamente a classificare gli impianti in SSP e le UC (unità di consumo) ad essi associate come SEESEU-B. (fonte: Key Energy Rimini – 06/11/14)

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Schemi di sintesi grafica

Riscaldamento a biomassa e detrazione al 65%

L’installazione di una caldaia a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico? Dipende.
Per approfondire l’argomento riassumiamo le categorie di intervento ammesse alla detrazione sul risparmio energetico:

  • Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  • Interventi sull’involucro dell’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (relativamente al riscaldamento rientrano nella detrazione solo la sostituzione di impianti esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia).

Non essendo contemplata all’interno dell’ultima categoria di intervento (quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale), l’installazione di una caldaia a biomasse può ad ogni modo essere valutata nella prima categoria, ossia la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Tale categoria, a differenza delle altre, non individua interventi specifici agevolabili, bensì ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all’edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale.

L’installazione di una caldaia a biomasse non può quindi beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico come intervento di per sé, indipendentemente da come è fatto il resto dell’edificio, ma solo se in conseguenza all’installazione l’immobile raggiunge specifici requisiti energetici. Questo è il motivo per cui non tutte le installazioni di caldaie a biomasse sono agevolabili.
Oltre alla condizione relativa all’indice di prestazione energetica invernale dell’edificio, ve ne sono poi altre da rispettare. In parte ci sono requisiti di partenza dell’edificio necessari per qualsiasi tipo di intervento per il quale si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e in parte vi sono poi delle condizioni specifiche richieste solo per le caldaie a biomasse.

Requisiti dell’edificio per accedere alla detrazione sul risparmio energetico

Per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che l’edificio sia esistente (quindi iscritto al catasto) e che sia già dotato di un impianto di riscaldamento.
E’ inoltre necessario che l’intervento sia riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (rif. FAQ di ENEA).

Requisiti per accedere alla detrazione per le caldaie a biomasse

  • La caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011) e deve essere conforme alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012;
  • La caldaia deve rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs 3/4/2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni (rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011)) , oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
  • La caldaia deve utilizzare biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili e assimilabili (finestre, porte e vetrine anche se non apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati devono rispettare i valori massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C a D.Lgs. 192 del 2005.

Il primo ed il secondo requisito sono facilmente verificabili sulla documentazione del Produttore da parte del Progettista. Il terzo requisito è verificabile insieme al Fornitore del pellet. L’ultimo requisito è generalmente il più difficile da rispettare: in pratica significa che le chiusure devono essere di ultima generazione, in grado di garantire un valore di trasmittanza pari a  2,2 W/mqK.  Per avere un’idea dei valori di trasmittanza dei propri infissi si può fare riferimento alla guida ENEA.

La rispondenza di tutti questi requisiti va riportata nell’asseverazione che un tecnico abilitato deve compilare e dichiarata nel resto della documentazione da trasmettere all’ENEA.

La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è quindi scontata. Prima di procedere all’acquisto della caldaia e alla sua installazione, il consiglio è rivolgersi ad un tecnico di fiducia, che in base alle caratteristiche dell’abitazione vi potrà indicare se ci sono o meno le condizioni per procedere. Una volta verificata la possibilità di accedere alla detrazione fiscale, il tecnico provvederà alla redazione di tutti i documenti necessari (asseverazione, certificazione energetica) e all’invio dell’apposita comunicazione all’ENEA.

Qualora il proprio intervento non ricada tra quelli finanziabili al 65% (prorogata a tutto il 2015) è comunque possibile richiedere la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

fonti: http://www.lavorincasa.it/caldaia-a-biomasse-e-detrazione-65/ http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf