FER 2019: il Decreto Rinnovabili

Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del Decreto Rinnovabili “FER” ma è ormai certa la sua definitiva emanazione, dopo una lunga serie di modifiche avvenute durante la redazione dello stesso.

Una bozza del decreto può essere consultata QUI: http://www.ingcapra.it/wp-content/uploads/2019/06/bozza-decreto-fer-2018-2020.pdf.

Il decreto sarà una misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021, il regime FER aiuterà l’Italia a realizzare i suoi obiettivi per le energie rinnovabili.

Le novità del Decreto FER

  • gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Verrà quindi incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
  • per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh. Gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
  • i restanti impianti avranno diritto alla tariffa incentivante riportata all’Allegato 1 del Decreto. In ogni caso il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Il funzionamento degli incentivi

L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. I produttori interessati potranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri.

Tali procedure riguarderanno gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
  • fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta.

Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti.

La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

Accumulo e detrazioni: serve chiarezza sugli sgravi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Essa fornisce chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi.

La circolare avrebbe dovuto fare chiarezza sulla detrazione fiscale dei sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, ma il risultato si è rivelato ambiguo.

Detrazioni per i sistemi di accumulo: una opzione possibile?

La circolare 13/E del 2019 riprende la formulazione della circolare 7/E del 2018 della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui:

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso” 

– ed aggiunge – 

L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”

In conclusione

Secondo le associazioni di settore, in questo modo, l’Agenzia negherebbe l’applicabilità della detrazione Irpef sui sistemi di accumulo installati su impianti che beneficiano di tariffe incentivanti.

Si ritiene che questa interpretazione sia fortemente penalizzante per un settore ancora in fase di sviluppo.

Sembra infatti che l’Agenzia delle entrate vada in una direzione diversa dal Governo. E questo pare improbabile, da cui la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Ricordiamo soltanto che i sistemi di accumulo, abbinati all’impianto fotovoltaico, valorizzano tutte le tecnologie installate nelle abitazioni: pompe di calore, caldaie, accumulatori termici, ricariche elettriche… Essi massimizzano l’autoconsumo ed il risparmio energetico.

Il ruolo della detrazione fiscale nella divulgazione dei sistemi di accumulo è centrale in quanto si tratta ancora di una tecnologia costosa, ma necessaria in ottica di risparmio energetico.

In conclusione non resta che attendere gli ulteriori sviluppi per questa interpretazione ma, al momento, permane grande incertezza sulle detrazioni per i sistemi di accumulo.

Decreto crescita: nuovi fondi ai piccoli comuni

Segnalo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti  dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (Decreto crescita)

La norma assegna fino a  500 milioni di euro per il 2019 ai Comuni, per la realizzazione di progetti di:

  • efficientamento energetico: si tratta ad esempio di interventi volti al miglioramento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, oppure all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile: sono compresi in questa categoria gli interventi in materia di mobilità sostenibile, ma anche gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare del contributo

Il contributo attribuito dal Decreto Crescita a ciascun Comune avviene sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

POPOLAZIONE RESIDENTE CONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti 50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti 70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti 90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti 130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti 170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti 210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti 250.000 euro

Condizioni per accedere

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

  1. non abbiano già ottenuto un finanziamento su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  2. siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il Comune che riceve il finanziamento è poi tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione avviene:

  • per il 50% all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
  • per il restante 50% a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. 

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

 

Fonte: Biblus Acca