La certificazione energetica sottocosto

La certificazione energetica sottocosto. Prendo spunto da questo articolo pubblicato da Altroconsumo: http://www.altroconsumo.it/casa-energia/nc/news/certificazione-energetica-meglio-non-fidarsi-delle-offerte-online

La testata ha provato a comprare tre diversi coupon che offrivano certificati energetici a buon prezzo (da 30 € a 130 €) tramite Groupon, sito web di acquisti scontati online. I risultati della loro inchiesta dimostrano “luci e ombre sulla qualità delle certificazioni energetiche low cost” e la cosa non mi stupisce.

Chi acquista un servizio low cost sa che una certa percentuale di rischio è da mettere in conto.

Può andare bene. Risponde il giovane professionista che è veloce (ha ancora poche commesse) e preparato (ha studiato fino all’altro ieri) ma ancora tiene i prezzi bassi perchè ha da poco iniziato a lavorare e vive presso la famiglia di origine praticamente senza spese. Risponde lo studio tecnico, anche avviato, che sfrutta a sua volta il servizio low cost come trampolino di lancio per attirare nuovi clienti e proporre loro a prezzo di mercato le prestazioni professionali successive.

Ma può anche andare male, se rispondono ditte dalla dubbia serietà professionale (per usare un eufemismo) che, dopo avere intascato il pattuito, non si fanno più trovare.

l’APE esprime una classe energetica come risultato della messa nero su bianco delle caratteristiche dell’immobile che si sta valutando. Forma e tipologia dei corpi scaldanti, degli impianti, dimensioni e caratteristiche delle superfici opache e trasparenti e valutazione delle tecniche di costruzione utilizzate consentono di ricavare l’indice di prestazione energetica.

Risultati difformi tra due attestati su di uno stesso immobile possono solo significare una cosa: qualcuno lo ha valutato approssimativamente.

Quindi, conviene affidarsi ai professionisti del sottocosto?

Solo se ci si sente di correre il rischio. E comunque informandosi preventivamente sui professionisti a cui ci si affida.
Qualcuno può credere che l’APE sia soltanto “un altro pezzo di carta”, ma pagare poco e ricevere zero non va a genio a nessuno.

Come opero io

Ho scelto di operare dando ai miei clienti da subito una tempistica di evasione pratica e di proporre tariffe ragionevoli.
Come? Se riesco, attraverso una attenta valutazione dei miei costi di gestione attività, a limitare le spese generali dello studio senza andare a discapito della qualità, questo vantaggio ho deciso di ribaltarlo sui miei clienti finali.

Ma se l’APE di un appartamento richiede al professionista una giornata di lavoro + una trasferta (valutazione mediamente realistica) non è possibile scendere al di sotto di un prezzo minimo: non è solo questione di accuratezza nella valutazione, è proprio il tempo materiale che ci si impiega a redigerla che non è poco.

 

 

 

L’IVA agevolata e l’IVA ordinaria in edilizia

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%.
Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.