CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, nella versioni consolidate.

Le norme sono liberamente disponibili sul sito www.ceinorme.it ai link:

Per entrambe le norme, le principali novità riguardano l’allineamento con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators – RfG), che ha comportato la suddivisione dei generatori in 4 distinte classi (Tipi), in base alla taglia e alla tensione del punto di connessione:

  • A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW
  • B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW
  • C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW
  • D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV.

Le novità di CEI 0-16 e CEI 0-21 versione 2019

Premetto intanto che la nuova versione delle norme sostituisce interamente le versioni precedenti. Le novità introdotte dalle versioni 2016 e 2017, consultabili qui, vengono interamente recepite ed ampliate per renderle conformi al Regolamento UE 2016/631.

Entrando nel dettaglio, tra le principali novità dalle nuove norme
possiamo trovare agli allegati Bbis (per la CEI 0-21) e Nbis (per la CEI
0-16) la definizione di “scalarità e modularità”, che consente di limitare le prove di tipo necessarie per la conformità dei sistemi di accumulo da immettere sul mercato europeo.

Tra le prove da eseguirsi sui dispositivi di protezione e interfaccia (SPI) è stata introdotta la “Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza” sia per dispositivi connessi in bassa tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato A della CEI 0-21) sia per i dispositivi connessi in media e alta tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato E della CEI 0-16).

Una ulteriore novità, introdotta da CEI 0-21, è quella dei cosiddetti impianti di produzione “Plug & Play”. Per impianto di produzione “Plug & Play si definisce un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente senza la necessità di avvalersi di un installatore qualificato.

In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, l’intero impianto costituirà un’unità che potrà essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.

Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza

La nuova prova, valida sia per CEI 0-16 che per CEI 0-21, seguele disposizioni dell’art. 13.1 punto b del Regolamento UE 2016/631, “un gruppo di generazione deve essere in grado di restare connesso alla rete e di funzionare con valori di derivata di frequenza fino a 2,5Hz/s. In questa condizione il SPI non deve pertanto emettere comando di scatto.”

La prova viene eseguita facendo riferimento alle seguenti impostazioni delle protezioni di frequenza:

  • 81>: soglia di intervento 51,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  • 81<: soglia di intervento 47,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  1.  Applicare una terna di tensioni simmetrica di sequenza ciclica diretta avente modulo del 100% della tensione nominale e frequenza 47,550 Hz;
  2. aumentare la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms, sino a raggiungere il valore di frequenza di 51,450 Hz (*);
  3. diminuire la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms sino a raggiungere il valore di frequenza di 47,550 Hz (*);
  4. ripetere le prove di cui ai precedenti punti 2 e 3 per quattro volte, per un totale di 5 rampe positive e negative.

La prova si ritiene superata in assenza di scatti della protezione di minima e massima frequenza.
(*) Queste impostazioni della rampa producono una derivata di frequenza pari a 12,5 mHz / 5 ms = 2,5 Hz/s

Per saperne di più: CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligo di legge

Lo scenario attuale della prevenzione incendi prevede il cosiddetto “doppio binario” per le attività non normate.

Cosa significa?

Il DM 3 Agosto 2015, detto “Codice di prevenzione incendi” o Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è ormai in vigore da tempo. Il campo di applicazione del Codice riguarda le sole attività che non erano dotate di una specifica regola tecnica.

Per un periodo transitorio di circa quattro anni esso è stato oggetto di applicazione volontaria, da qui il termine “doppio binario”. Ora però le regole stanno cambiando: le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019, prevedono l’eliminazione del doppio binario”.

Con la circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi…) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e si pone fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Quali sono le attività interessate dalla modifica?

Sono ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Si tratta prevalentemente di attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV): fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

Restano invece ancora escluse da tale obbligo:

  • uffici
  • autorimesse
  • scuole
  • alberghi
  • attività commerciali

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In sintesi