Adeguamento impianti – del. 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/

Test di interfaccia. Domande e risposte

Spesso su internet si legge di tutto sui test alle protezioni di interfaccia. In questo intervento cercherò, sotto forma di domanda/risposta, di chiarire alcuni dei dubbi più comuni sull’utilità del test, sulle prescrizioni da rispettare e sulle procedure da seguire.

D. Il regime incentivante per il fotovoltaico è terminato. I test di interfaccia sono ancora necessari?

R. SI. Malgrado il regime incentivante in Italia si sia concluso, le nuove installazioni di potenza nominale superiore a 6 kWp richiedono comunque l’esecuzione dei test sul dispositivo di interfaccia.

D. In cosa consistono i test sui sistemi di protezione di interfaccia secondo la CEI 0-21?

R. Il servizio consiste nella verifica, da eseguirsi in campo, del Sistema di Protezione di Interfaccia con cassetta prova relè certificata su un impianto operante in bassa tensione.
In particolare, la prova deve essere:

  • realizzata da un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08
  • effettuata mediante strumentazione certificata, come la Cassetta Prova Relè – ELDES ELD PRTF 2116N
  • corredata, a completamento dell’intero processo, del relativo attestato di prova e dei report su ciascuna prova rilasciati in formato non modificabile

Per maggiori indicazioni sullo svolgimento della prova consulta questa sezione.

D. Cosa significa “prova in campo”? Come esegui le prove sul dispositivo se l’impianto è ancora da connettere e manca persino il contatore?

R. Spesso si fa confusione tra “prova in campo” e “prova sul campo”.  Per “prova in campo” io intendo l’esecuzione dei test non solo sul sistema di interfaccia ma sull’intero quadro di interfaccia, cablato e completo di relè, temporizzatori, sistemi di protezione  contro sovracorrente o cortocircuito (es. portafusibili, interruttori magnetotermici), allarmi e, naturalmente, cablaggi.
La prova sul solo relè di interfaccia di per sè ha poco senso (e la variante V.1 alla CEI 0-21 la vieta espressamente) in quanto il dispositivo, in presenza di tensioni o frequenze fuori soglia lato rete, agisce interrompendo il funzionamento dell’impianto in immissione di corrente e lo scopo della prova è misurare proprio il tempo di interruzione. Senza includere nel test anche i componenti sui quali la SPI agisce non si può avere un quadro “realistico” (ai sensi della CEI 0-21 V.1) del comportamento del dispositivo che si sta testando.

Non è necessario recarsi “sul posto” a meno di non avere già il quadro installato sul posto e non serve avere la corrente in trifase: la cassetta relè si collega alla rete monofase e “genera”, simulandola, una corrente trifase a tensione e frequenza controllate con la quale si alimenta  il dispositivo da testare. Il contatore o la corrente trifase non sono necessari per eseguire i test, è invece indispensabile che il collegamento della SPI nel quadro sia impostato come lo sarà a impianto connesso alla rete.

D. Quanto costa un test di interfaccia?

R. Premesso che ciascun professionista può stabilire un importo sulla base delle proprie valutazioni personali e di mercato, mi limito a precisare come io compongo la mia proposta.
Con la strumentazione in mio possesso impiego circa un paio d’ore di verifica strumentale per eseguire in modalità manuale (nessun autotest, imposto a mano i valori di soglia per avere il controllo totale sulle prove svolte). A queste aggiungo circa un’ora di lavoro per la stesura del report ed aggiungo l’ammortamento della strumentazione. A tutto ciò si sommano i costi (variabili) di trasferta.
Il risultato è un prezzo competitivo ma in linea con il mercato.

Per maggiori informazioni in merito ti invito a contattarmi e sarò lieta di fornirti una quotazione personalizzata.

 

Il POS obbligatorio per i professionisti?

POS obbligatorio anche per i professionisti. Il nostro paese ha ben altre priorità rispetto all’obbligo del POS che scatterà per noi professionisti a partire da Gennaio 2014, secondo me questo balzello è assurdo quanto ridicolo.

In un comunicato stampa pubblicato di recente Inarsind si schiera con chiarezza contro la norma che obbliga i professionisti ad adottare il POS, a partire da gennaio 2014. In ogni modo, non è prevista nessuna sanzione, quindi… lascio ogni commento a chi mi legge.

Il presidente di Inarsind Salvo Garofalo ha dichiarato: “Norma sbagliata e controproducente. Architetti e ingegneri non la applichino: non è prevista alcuna sanzione. Il governo Letta dica se sta dalla parte di chi lavora o di Banche e Assicurazioni”.

Questa storia del POS è emblematica dell’attenzione che viene riservata a noi professionisti. 
In un paese dove il fatturato medio del 60% di ingegneri e architetti è sotto i 25.000 euro e dove persino gli ingegneri sono in esubero rispetto alla domanda di mercato. In un paese dove i pagamenti di noi professionisti sono distribuiti al massimo, per chi ha una clientela frazionata, in 20-25 movimenti all’anno e dove la gran parte dei nostri clienti sono altri colleghi, aziende ed enti pubblici che prima acquisiscono la fattura e poi, molto tempo dopo, pagano quasi sempre con bonifici, a che ci serve un POS?

Ve lo scrive una persona che si è sempre mossa in anticipo, dotandosi di firma digitale, pec, assicurazione professionale, conto corrente professionale e corsi di formazione periodici molto prima che tutto questo divenisse obbligatorio. Anzi, alcune delle cose che ho menzionato non hanno ancora obbligo di legge ma ritenengo che siano necessarie a svolgere bene il mio lavoro.

“Purtroppo i Ministri del Governo Monti – osserva Garofalo – almeno in questo caso, hanno legiferato senza conoscere i destinatari delle loro norme creando, nonostante i proclami, sempre più burocrazia, costi e incombenze. O forse, come qualcuno sosteneva, quello era davvero il governo delle Banche e delle Assicurazioni?”.

Difficile dargli torto sul POS. Personalmente non lo adotterò, non mi serve a nulla.  E poi trovo che la stessa disposizione che lo introduce sembri scritta apposta per essere scavalcata. Come sempre … quando (se)  lo riterrò una risorsa utile alla mia attività mi interesserò a farmene installare uno in ufficio.