Tecnico abilitato e professionista antincendio

l Decreto del 7 agosto 2012, nell’articolo 1  definisce che:

  • Il “Tecnico abilitato” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • Il “Professionista antincendio” è: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nella pratica il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, necessitano della firma del professionista antincendio.

Come si diventa professionisti antincendio?

A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 i requisiti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alle certificazioni antincendio sono i seguenti:

  •  iscrizione all’Albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi, dottori forestali …);
  • aver seguito il corso base di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato (eccetto dirigenti o laureati che comprovino in altre modalità di aver ricevuto formazione o aver svolto attività professionali inerenti la prevenzione e la certificazione antincendio).

L’art. 2 prevede che gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno:

  • rilasciare certificazioni ( D.Lgs 139/2006);
  • redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico (D.M. 09.05.2007);
  • redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA-D.M. 09.05.2007).

Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.

 

La formazione obbligatoria dei professionisti

Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri , che prevede la formazione continua obbligatoria.
In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012). Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrino nei seguenti casi: maternità o paternità (un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; casi documentati di impedimento.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni. Le attività che prevedono il rilascio di CFP sono quelle di aggiornamento professionale continuo:

  • non formale, riconosciute dal CNI e rese note sul suo sito online;
  • informale, aggiornamenti legati all’attività professionale dimostrabile,certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale;
  • formale, ovvero master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca e corsi universitari con esame finale.

Il mio personale consiglio? Approfittiamo della formazione obbligatoria per acquisire nuove competenze e maggiore professionalità. Scegliamo corsi che siano davvero utili alla nostra professione, magari abilitandoci a poter svolgere nuovi ruoli che fino a ieri ci erano preclusi.

E non fissiamoci unicamente sui corsi gratuiti: gli importi sostenuti per la formazione obbligatoria sono deducibili al 50%.