I Bonus Fotovoltaico nel 2023

Definisco Bonus Fotovoltaico quell’ insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare una parte o tutto l’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo: tra questi ci sono il SuperBonus, il Bonus Casa e l’agevolazione IVA.

Come funzionano i bonus fotovoltaico?

Sotto alla dicitura di Bonus Fotovoltaico rientra una grande varietà di incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2023. L’obiettivo dei bonus è il medesimo: assicurare al privato cittadino la possibilità di recuperare, in percentuali tempi e modi differenti, l’investimento sostenuto.

Superbonus 110%, che si riduce al 90% nel 2023

La soluzione che garantisce il maggior rientro ad oggi, resta il Superbonus, che nel 2023 passa al 90%. Esso permette una detrazione fiscale al 90% in caso di interventi volti non solo al miglioramento, ma anche alla riqualificazione di un immobile dal punto di vista energetico. Le modalità di accesso al Superbonus sono quelle previste dal Decreto Rilancio.

Per quanto riguarda i termini di validità, i privati possono considerare il 31 dicembre 2023 per unità unifamiliari o indipendenti: non è da escludere, comunque che venga prevista una proroga come è avvenuto negli anni passati. 

Per questo bonus, nel tempo, è previsto un sistema “a scalare”, ossia di anno in anno verrà ristretta la platea di destinatari e diminuita la percentuale di agevolazione. Se le cose non dovessero modificarsi nel tempo il piano rimane il seguente:

  • Superbonus al 70% per i lavori svolti durante l’anno 2024;
  • Superbonus al 65% per i lavori svolti durante l’anno 2025.
Bonus Casa al 50%

Il Bonus Casa prevede una detrazione del 50% non solo sugli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è valida fino al 31 dicembre 2024 e l’importo può essere equamente distribuito in rate di pari importo per 10 anni fino ad un massimale di 96.000€.

Iva agevolata al 10%

Per i pannelli fotovoltaici che l’IVA è prevista al 10% anziché al 22%. Questa nuova aliquota si applica non soltanto al costo dell’installazione dell’impianto tradizionale, ma anche a quello delle batterie quando optiamo per un impianto fotovoltaico con accumulo. Per il momento non è prevista una scadenza per questo incentivo. Fonte: Agenzia delle Entrate.

Come richiedere il Bonus Fotovoltaico

In base all’agevolazione alla quale vogliamo accedere, cambiano i requisiti. In particolare, per il Super Bonus occorre:

  • Assicurare un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio attraverso i propri lavori;
  • Il pagamento deve essere completato attraverso bonifico bancario parlante, ossia esplicitando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario;
  • Rispettare i termini di presentazione della documentazione che deve essere completa e rispettare quanto indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per il Bonus Casa, che comporta un recupero del 50% dell’importo speso, occorre:

  • Inviare la comunicazione all’ENEA entro i termini di legge;
  • Eseguire il pagamento attraverso bonifico bancario parlante, ossia esplicitando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA del destinatario.

Per quanto riguarda queste prime due agevolazioni, ricordo che le modalità di fruizione dell’aliquota di detrazione sono differenti e, nel caso si scelga il credito d’imposta, la somma verrà restituita in rate di pari importo nel lasso di tempo previsto dalla Legge.

La richiesta per l’IVA agevolata è invece molto più semplice in quanto è sufficiente compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione che deve essere inviata insieme alla conferma dell’ordine.

Iter semplificato: OK al Modello Unico fino a 200 kW

Modello unico per impianti fotovoltaici fino a 200 kW

A partire da Mercoledì 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare il modello unico per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, cambiando il limite che in precedenza era fissato a 50 kW.  Il modello unico ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico o di microcogenerazione.

L’ampliamento degli impianti che possono essere connessi in iter semplificato ha l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico per chi desidera installare o modificare un impianto fotovoltaico, di microcogenerazione da fonti rinnovabili o microcogenerazione ad alto rendimento.

L’iter semplificato

Per accedere all’iter semplificato, le caratteristiche degli impianti fotovoltaici previste dalla Del. 674/2022/R/EFR sono:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  • non più vincolante la potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • aventi potenza nominale minore o uguale a 200 kW (la potenza nominale, come da definizione delle norme CEI, è il minor valore tra la potenza complessiva dei moduli e la potenza complessiva degli inverter);
  • per i quali sia richiesto l’accesso al regime commerciale di scambio sul posto, cessione parziale, cessione totale;
  • realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, su manufatti fuori terra e su pertinenze dell’abitazione;
  • produttori connessi in MT sarà possibile richiedere o meno il servizio di misura dell’energia prodotta in ossequio al TIME;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Per quali impianti è previsto?

Per ottenere la semplificazione, un impianto fotovoltaico deve essere realizzato su edifici, strutture e manufatti installati in aree specifiche. In particolare, può essere installato su edifici considerati “fuori terra”, cioè una struttura con un livello di calpestio collocato a livello superiore o pari a quello del terreno.

Inoltre, il modello unico per gli impianti fotovoltaici è usato per la modifica, il potenziamento, la realizzazione e la connessione per le strutture che hanno una potenza non superiore a 200 kW.

Il modello di domanda è disponibile QUI

Desideri maggiori informazioni? Cerchi un tecnico a cui affidare la tua pratica di connessione? CONTATTAMI

Conto Termico 2023 – i nuovi requisiti

Con il Decreto Legislativo 199/2021, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato le nuove regole del Conto Termico 2.0 per i generatori a biomassa, in vigore dal 13 giugno 2022.

Il Decreto stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi del Conto Termico per i generatori di calore alimentati a biomassa.

Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l’accesso sia subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017.

Nel caso invece di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi dello stesso decreto.

Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, sulla base delle nuove disposizioni, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità.

Immagine: https://www.thermorossi.com/3/208/it/prodotti/Legna/Anna-Evo-Maiolica