Tag Archivio per: cpi

CPI scaduto. Che fare?

Capita spesso ai professionisti che gestiscono pratiche di prevenzione incendi di imbattersi in attività per le quali si è in presenza di un CPI scaduto.

Che fare e come comportarsi in presenza di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con CPI scaduto?

L’art. 5 del DPR 151/2011 prevede che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio sia trasmessa ogni 5 anni dal il titolare delle attività di cui all’Allegato I del Decreto.

L’attestazione “tardiva” di rinnovo periodico della conformità antincendio, ovvero la presentazione dell’attestazione dopo la data di scadenza del CPI, non è espressamente contemplata dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151.

Anche se il Ministero dell’Interno ha trasmesso ai Comandi Provinciali VV.F. alcuni chiarimenti applicativi a questo riguardo attraverso la Nota Ministeriale n° 5555 del 18 aprile 2012 , rimangono ancora non poche incertezze sulle procedure da seguire. 

Intanto in caso attività proseguita oltre il periodo di validità del CPI, il titolare è da considerarsi suscettibile di reato penale ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n. 139. Il titolare è dunque sempre tenuto a presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile.

Come si comportano i Comandi VVF territorialmente competenti?

Alcuni Comandi VVF accettano istanze di rinnovo giunte anche dopo molti anni dalla scadenza del CPI. Altri Comandi richiedono invece che, alla scadenza dei 5 anni, sia presentata una nuova SCIA.

Nel primo caso le attestazioni di rinnovo “tardive” vengono comunque accolte e la validità dell’attestazione è calcolata a partire dalla data di scadenza del CPI o dell’ultimo rinnovo approvato.

Nel secondo caso la buona notizia è che, quando viene richiesta la presentazione di una nuova SCIA Antincendio, generalmente non viene richiesto di allegare copia di tutte le certificazioni. 

La motivazione è semplice:

  • In assenza di variazioni sostanziali, la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e le dichiarazioni di conformità saranno identici a quanto è già agli atti. 
  • l’Asseverazione allegata alla SCIA antincendio può riportare una Distinta della documentazione archiviata già approvata in precedenza.

Alcune attività subiscono poche variazioni nel tempo e l’obiettivo dell’istanza è di “regolarizzare” la propria situazione. Per altre attività il discorso invece potrebbe rivelarsi più complesso. 

In caso di incertezze, conviene sempre contattare il Comando VVF della provincia su cui è insediata l’attività da rinnovare e rivolgersi ad un professionista antincendio di fiducia.

Per info e preventivi contattami

Il Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligo di legge

Lo scenario attuale della prevenzione incendi prevede il cosiddetto “doppio binario” per le attività non normate.

Cosa significa?

Il DM 3 Agosto 2015, detto “Codice di prevenzione incendi” o Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è ormai in vigore da tempo. Il campo di applicazione del Codice riguarda le sole attività che non erano dotate di una specifica regola tecnica.

Per un periodo transitorio di circa quattro anni esso è stato oggetto di applicazione volontaria, da qui il termine “doppio binario”. Ora però le regole stanno cambiando: le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019, prevedono l’eliminazione del doppio binario”.

Con la circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi…) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e si pone fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Quali sono le attività interessate dalla modifica?

Sono ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell’Allegato 1 del DPR n. 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

Si tratta prevalentemente di attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV): fabbriche, officine, depositi, stabilimenti e impianti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, privi di regola tecnica verticale, per i quali, attualmente, si applicano cosiddetti “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

Restano invece ancora escluse da tale obbligo:

  • uffici
  • autorimesse
  • scuole
  • alberghi
  • attività commerciali

per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

In sintesi