Testo Unico Rinnovabili e interesse pubblico prevalente
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Con il Testo Unico Rinnovabili è possibile che l’’edilizia sia libera, ma che un impianto non si possa fare. Vediamolo insieme
Ecobonus 110% finalmente al via: ciò che a Maggio vi avevo anticipato, nel mese di Agosto 2020 è inizia ad essere più chiaro. Sono infatti stati rilasciati importanti aggiornamenti sui lavori che daranno diritto alle detrazioni maggiorate. Vediamo insieme le principali novità.
E’ stato confermato che la detrazione è subordinata ad alcuni requisiti relativi agli interventi, ed è applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020.
Le spese sostenute sono ripartibili in 5 anni di credito di imposta anziché negli usuali 10 anni. In alternativa è possibile cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i lavori, oppure alla banca.
Gli interventi TRAINANTI accedono direttamente alla super detrazione e consistono in:
installazione di un sistema di isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdenti opache (es. cappotto, intonaco termico, contropareti interne o insufflaggio);
sostituzione di caldaie esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini;
sostituzione di una caldaia esistente con una pompa di calore (anche ibrida), con caldaia a condensazione, in edifici unifamiliari o “case a schiera”;
realizzazione di interventi Sismabonus definiti all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.
Gli interventi TRAINATI, se si realizzano congiuntamente agli interventi trainanti, hanno accesso all’ecobonus 110% e alla ripartizione in 5 anni. Fanno parte degli interventi trainati:
l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete, installati su edifici;
L’installazione di un sistema di accumulo (contestuale o successiva ad un impianto fotovoltaico)
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore.
Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi dà ufficialmente il via al superbonus introdotto dal decreto Rilancio: il decreto contiene i parametri normativi da seguire per il miglioramento della classe energetica e la riduzione del rischio sismico.
Il decreto del MISE definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi:
La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di:
Dopo un’introduzione di natura normativa, la guida entra nel dettaglio delle misure contenute nel decreto Rilancio e risponde a molte delle domande che tutti noi ci siamo posti nelle ultime settimane, illustrando anche interessanti casi pratici.
il MISE infine ha infine pubblicato sul suo sito internet il testo firmato del Decreto Asseverazioni, nonché i due moduli – Allegato 1 e Allegato 2.
Con il provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
Desideri saperne di più? CONTATTAMI
L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove possibilità per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute saranno rimborsabili in cinque anni. Ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.
Ammettiamo di avere già risolto l’ostacolo maggiore: trovare una impresa, un fornitore oppure una banca che acquisti il nostro credito di imposta.
Gli ostacoli purtroppo non sarebbero terminati.
In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi, che definiranno i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al bonus oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli, fin da subito si può comprendere che non sarà semplice per chi intende usufruire di questo superbonus del 110% orientarsi tra di obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, asseverazioni …
Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus: ad essere incentivato non sarà qualunque tipo di intervento. Il panorama, anzi, è piuttosto ristretto. E ci sono tetti di spesa e detrazione da rispettare.
(Fonte per questo e per il successivo paragrafo: Il Sole 24 Ore)
Tralasciando il sismabonus, gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto allo sconto sono tre:
Queste percentuali si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus, «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati.
Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.
Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.
Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Stando al Decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da farsi rilasciare successivamente al termine dei lavori.
Se non si dispone di una APE in corso di validità a cui fare riferimento per la classe energetica di partenza, perché ad esempio l’abitazione di proprietà non è stata oggetto di compravendita o di ristrutturazioni importanti nei dieci anni precedenti all’intervento, occorre farla predisporre da un Tecnico Abilitato.
Se già si è in possesso di una APE valida, essa può costituire il punto di partenza per valutare se gli interventi in progetto rispettano il miglioramento di classe tramite:
Premesso che l’efficacia degli interventi di riqualificazione andrà valutata ad hoc, nella maggioranza dei casi risulterà determinante la distribuzione delle lavorazioni sugli interventi ammessi.
Ad esempio: sconsiglio di sostituire un impianto di riscaldamento a gas con un sistema in pompa di calore su un edificio non coibentato, poiché sarebbero richiesti una taglia di impianto ed un conseguente consumo di energia elettrica molto elevati.
Altro esempio: è probabile che un cappotto termico possa garantire l’abbassamento di almeno due classi energetiche, ma si tratta di un intervento non sempre realizzabile. Edifici vincolati o che affacciano direttamente sulla pubblica via potrebbero non essere idonei all’isolamento esterno. Tuttavia un intervento di coibentazione delle intercapedini e di sostituzione dei serramenti, abbinato alla sostituzione del sistema di riscaldamento, potrebbe ovviare al problema.
Sarà inoltre necessario tutelare il Committente che i lavori intrapresi concorrano al raggiungimento del requisito sulle classi energetiche. Altrimenti il bonus andrà perso, malgrado i soldi spesi.
Ti interessa approfondire se nel tuo caso potresti avere diritto al superbonus del 110% per riqualificazione edilizia? Ti occorrono indicazioni sugli interventi più adatti per la tua abitazione? Contattami senza impegno, ti risponderò nel più breve tempo possibile.
L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere se vogliamo effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.
Il DPR 31/2017 (link Bosetti e Gatti), in vigore dal 6 aprile 2017, elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Si tratta di un provvedimento che ha allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.
L’Allegato A al Decreto definice i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
L’Allegato B elenca, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
L’immagine successiva, tratta da Edilportale (link), illustra i principali adempimenti a cui sono sottoposti gli edifici di civile abitazione soggetti a vincolo paesaggistico.

Edilportale: interventi soggetti ad iter semplificato negli edifici di civile abitazione
La tabella comparativa degli interventi, tratta dal portale Professione Architetto (link), mostra invece una comparazione con il vecchio decreto del 2010, abrogato.
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel vecchio DPR 139/2010:
La procedura è stata semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:
Contattami per maggiori informazioni, o per richiedere un preventivo personalizzato.
Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.
Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.
La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.
I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.
Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:
Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.
Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.
L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.
Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica.
Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:
Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.
A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.
La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.
Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.
Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
Ecco tutti i documenti da conservare:
Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.
Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:
Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.
I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.
In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a
Dall’inizio nel 2017 a oggi si sono contati numerosi di incendi in presenza di fotovoltaico. A essere colpiti sono state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti.
Nel 2012 i Vigili del Fuoco pubblicarono due circolari in cui indicavano come realizzare un impianto fotovoltaico in sicurezza. Dall’andamento degli incidenti riportato in tabella pare che le circolari siano state molto utili nel ridurre gli incidenti di questo tipo.
Tuttavia molto ancora si può fare per prevenire questo tipo di incidenti. Di seguito riporterò alcuni utilissimi consigli, tratti da un articolo pubblicato da Silvia Puchetti su Business Insider Italia.
In questo articolo riporto alcuni passaggi dell’intervista a Michele Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco).
Nell’articolo è riportato anche il contributo di Andrea Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano. Il contenuto dell’articolo originale è disponibile QUI.
«Chi ha installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» secondo Mazzaro.
«Con queste circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in caso d’incendio. – continua Mazzaro – Sono norme importanti, per esempio, per impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio nella zona sottostante dell’edificio».
Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali che utilizzano gli installatori per montare gli impianti.
«Le ditte installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei loro manuali. –continua Mazzaro – Invece, molte volte l’utente non conosce i rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».
«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.
Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico. Da una scintilla si può provocare l’incendio».
«L’impianto va controllato almeno una volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi. – spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visiva: se un topo, per esempio, ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo».
Lo scoglio principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento che va fatto.
«In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o “effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti .
E ancora se ci sono ossidazioni e perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio, nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili.
Invece, attorno all’inverter è richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri materiali che facilmente possano prendere fuoco.
Bisogna anche provvedere a un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati. L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».
Il presente e il futuro del monitoraggio degli impianti fotovoltaici è rappresentato dal controllo da remoto. Da oggi è possibile tenere sotto controllo l’ impianto fotovoltaico tramite un sito web o un’applicazione per smartphone.
L’inverter comunica con le piattaforme web e le app tramite la connessione ad internet che può essere via Cavo LAN oppure tramite Wi-Fi, in base al modello o alla tipologia di rete disponibile.
Questa soluzione porta enormi vantaggi poiché in questo modo è possibile controllare sempre e in qualsiasi luogo l’andamento del proprio impianto fotovoltaico.
Con questo sistema, nel caso in cui si verifichino delle anomalie o comunque dei guasti all’impianto fotovoltaico, non solo si riceveranno in tempo reale delle notifiche sullo smartphone, ma il sistema invierà in automatico anche un tecnico comunicandogli anche il tipo di guasto in corso.
Anche la pulizia dell’impianto non è da sottovalutare e va fatta in modo corretto.
«D’estate, con le alte temperature i pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto, quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti, effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto»
«L’innesco che può portare all’incendio può avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –
«Gli incendi in presenza di impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi veloci.
Quando c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri quadrati, può bruciare in due o tre ore.
I Vigili del Fuoco, di solito per come sono organizzati arrivano entro 30 minuti.
E’ necessario che elementi con resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti all’interno dell’edificio».
«La canna fumaria posta vicino al pannello non va bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti.
«Fino al 2011 si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del tetto. Così si scaldavano meno perché veniva lasciata un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero realizzati all’interno dei tetti stessi».
«I nuovi pannelli integrati sono a filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono rischiosi.
Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori, per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».
Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.
Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più se necessario).
«La priorità è chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più convertire la corrente continua proveniente dai pannelli».
Il consiglio è comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere l’intervento anche se l’incendio sembra risolto.
«Se c’è stato un principio d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.
In caso d’incendi come si regolano le assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria.
Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno amministrativo. Non viene considerato un problema per la collettività e finisce per essere un problema tra assicurazione e utente».
Gli errori più comuni? Quelli di non provvedere a fare la manutenzione o di affidarsi ad aziende improvvisate o di continuare ad affidarsi alla stessa azienda che ha costruito l’impianto senza fare un controllo super-partesche possa evidenziare eventuali vizi dell’impianto.
Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio o produce meno delle attese. Si tratta di un’analisi super partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli dell’impianto, quindi può essere molto utile.
Anche se questa verifica ha costi bassi, spesso i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità.
Spesso non sanno che esiste oppure perché non era prevista nel loro piano iniziale di investimento.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo.
Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).
Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.
Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.
L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).
La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.
Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).
L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.
Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.
I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni. Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere
Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l’obbligo dell’installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’immobile in questione, parzialmente o in tutto.
L’obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all’art.11 del Dlgs n. 28/2011.
Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell’immobile stesso. Ciò significa che nell’edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l’acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L’obiettivo dell’intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.
Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l’obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell’immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base al seguente schema che garantisce l’accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:
Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.
La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all’interno della progettazione dei piani di qualità dell’aria e di rispetto dell’ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.
Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:
Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:
La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:
In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.
E’ possibile che nell’edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.
L’obbligo dell’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell’immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.
Fonte: http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/obbligo-di-impianto-da-fonti-rinnovabili.html
L’articolo che segue è tratto da www.ingegneri.info, a cura della redazione della testata. Il contenuto è protetto da copyright. L’approfondimento è a cura dell’ing. Annamaria Castagna – Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft.
Esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze: Continua a leggere
paola@ingcapra.it
ufficio.tecnico@aierimpianti.it
WHATSAPP e telefono: 01431921384

Indirizzo
Corso Martiri della Libertà 38
Ovada (AL)
Da Lunedì a Venerdì: 9:00-13.00 14.30-18:00
Sabato: 9:00-13:00
Domenica: chiuso
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.
Accettare le impostazioniNascondi solo la notificaImpostazioniPotremmo richiedere che i cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.
Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirvi i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue caratteristiche.
Poiché questi cookie sono strettamente necessari per fornire il sito web, rifiutarli avrà un impatto come il nostro sito funziona. È sempre possibile bloccare o eliminare i cookie cambiando le impostazioni del browser e bloccando forzatamente tutti i cookie di questo sito. Ma questo ti chiederà sempre di accettare/rifiutare i cookie quando rivisiti il nostro sito.
Rispettiamo pienamente se si desidera rifiutare i cookie, ma per evitare di chiedervi gentilmente più e più volte di permettere di memorizzare i cookie per questo. L’utente è libero di rinunciare in qualsiasi momento o optare per altri cookie per ottenere un’esperienza migliore. Se rifiuti i cookie, rimuoveremo tutti i cookie impostati nel nostro dominio.
Vi forniamo un elenco dei cookie memorizzati sul vostro computer nel nostro dominio in modo che possiate controllare cosa abbiamo memorizzato. Per motivi di sicurezza non siamo in grado di mostrare o modificare i cookie di altri domini. Puoi controllarli nelle impostazioni di sicurezza del tuo browser.
Utilizziamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori esterni di video. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti permettiamo di bloccarli qui. Si prega di notare che questo potrebbe ridurre notevolmente la funzionalità e l’aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.
Google Fonts:
Impostazioni Google di Enfold:
Cerca impostazioni:
Vimeo and Youtube video embeds:
