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Clienti finali nascosti

 

La delibera ARERA N.276/2017/R/eel datata 30 Aprile 2017 e avente come oggetto “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”,  ha regolamentato i “clienti finali nascosti”.

L’intento della delibera è di fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e rientrino in una delle configurazioni ammesse, ovvero tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo non sono classificati tra le reti elettriche. Al loro interno il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o trasporto, possibile solo su concessione dello Stato, bensì come auto-approvvigionamento.

Ricordo infatti che l’assegnazione della tipologia di SSPC, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più onere del Produttore: è il Gestore di rete che ne indica l’assegnazione all’attivazione della connessione. 

Esempi di configurazioni ammesse

  1. Appartamento con relativa cantina e garage (pertinenze), ubicati nella medesima unità immobiliare ed alimentati dallo stesso POD.
  2. Condominio che dispone di un proprio POD per box auto e cantine.
  3. Complesso industriale in cui la persona giuridica che svolge l’attività principale fornisce energia ai locali che svolgono attività secondarie (es. mensa aziendale, portineria …). La configurazione è ammessa purché si abbia la piena disponibilità delle unità immobiliari assegnate ed esse si trovino su particelle catastali contigue.

Chi sono i clienti finali nascosti?

I clienti ”nascosti” sono soggetti che sono allacciati alla rete elettrica, ma non dispongono di un contatore di energia autonomo ufficiale cioè installato dal gestore.

I clienti finali nascosti non sono tollerabili poiché non sono visibili dal sistema elettrico: non possono scegliere il proprio venditore di energia ma soprattutto non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte.

In particolare, non versano le componenti fisse e, in presenza di produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, neanche le componenti variabili degli oneri generali di sistema.

Esempi di clienti finali nascosti

  1. Villetta a due piani accatastata come unica unità immobiliare. Se il piano terra viene adibito ad attività produttiva ed il secondo piano, indipendente, resta abitazione allora si configurano due unità immobiliari distinte. Quella priva di POD risulta un cliente finale nascosto.
  2. Palazzina uffici di proprietà di un unico soggetto giuridico in cui le diverse unità immobiliari sono date in locazione a terzi che pagano l’energia elettrica al suddetto soggetto.
  3. Stabilimento industriale costituito da più unità immobiliari alimentate da un’unica fornitura. Una di queste unità viene affittata ad altra società che non lavora per lo stabilimento industriale.
  4. Centro commerciale costituito da un’area comune e da diversi negozi alimentati attraverso la cabina MT del centro commerciale.

Regolarizzazione dei clienti finali nascosti

Il 30 giugno 2018 è scaduto il termine per la regolarizzazione dei clienti della rete elettrica “nascosti”.

La regolarizzazione consiste nel richiedere la connessione con il relativo codice POD al Gestore di Rete competente per il proprio territorio.

In alternativa l’insieme dei clienti finali nascosti abbinati ad una unità di consumo possono regolarizzarsi costituendo un Altro Sistema di Consumo (ASDC).  Si tratta di una procedura complessa, che richiede presupposti specifici ed esula da questa trattazione.

I clienti finali nascosti che non si sono auto-dichiarati entro il 30 Giugno oppure che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, sono soggetti a sanzioni maggiorate del 30%, andando a restituire quanto dovuto dal 1° gennaio 2014 fino alla data della regolarizzazione.

In sintesi i clienti finali nascosti prima emergono e meno pagano, perché il costo dell’emersione aumenta con il passare del tempo.

Quanto si paga

Il calcolo per sapere quanto deve pagare un cliente finale nascosto è “semplice” se occorre valutare le sole componenti fisse degli oneri di sistema, ovvero le quote:

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale

Il calcolo è “complesso” se il cliente finale nascosto fa parte di un sistema che comprende almeno un produttore di energia. Ad esempio, in presenza di impianto fotovoltaico intestato al soggetto che ha la proprietà del POD,  si valutano le quote :

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale
  • energia (€/kWh)

 

 

Bando 2017 in Lombardia per sistemi di accumulo sul fotovoltaico

La Regione Lombardia promuove l’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso un bando di incentivi per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici, destinato alle utenze domestiche.

Il bando dunque prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo per  l’energia elettrica.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

Tutti i privati cittadini residenti in Lombardia che sono proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni in Regione Lombardia su cui è installato un impianto fotovoltaico.

RISORSE DISPONIBILI:

La dotazione finanziaria del bando è di € 4.000.000,00.

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE:

Il contributo erogato è a fondo perduto.
Con un importo variabile (fino al 50% delle spese sostenute) per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico per uso domestico.

Il contributo massimo concedibile è pari a € 3.000,00 ed è la somma di due quote:

  • la quota A, dipendente dall’efficienza del sistema di accumulo (calcolata con parametri tecnici del sistema)
  • la quota B, relativa al costo sostenuto per l’installazione.

Sono ammissibili i costi sostenuti a partire dal 3 febbraio 2016, data di pubblicazione della dgr 4769/2016 relativa al bando precedente.

Non sono ammesse spese differenti da quelle relative all’acquisto e all’installazione del sistema di accumulo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello.
Con accesso all’istruttoria di ammissibilità e secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande in SIAGE, nel periodo di apertura del Bando e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

E’ vivamente consigliato:

  • registrarsi in anticipo alla piattaforma SIAGE,
  • verificare il funzionamento della firma elettronica,  
  • preparare e controllare tutta la documentazione richiesta dal Bando,

al fine di evitare disguidi o ritardi nell’inserimento della domanda e successivo invio.

Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line mediante la piattaforma SIAGE, accedendo al bando a partire dalle ore 12.00 del 12 settembre 2017 e fino alle ore 12.00 del 25 settembre 2017, salvo esaurimento risorse (lista d’attesa inclusa).

La modulistica da allegare alla domanda sarà scaricabile e ricaricabile sul sito di SIAGE http://www.siage.regione.lombardia.it all’apertura del bando.

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SEU – Sospeso il portale informatico

Il GSE informa che a decorrere dal 1° maggio 2017 verranno sospese le funzionalità del portale informatico per l’invio delle richieste di qualifica SEU o SEESEU o di comunicazioni di avvenuta modifica dei sistemi per i quali era già stata presentata una richiesta di qualifica. Questo a seguito della Delibera 276/2017/R/eel (in applicazione del decreto legge Milleproroghe) con la quale l’Autorità per l’energia ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 non sarà più necessario presentare richiesta di qualifica SEU o SEESEU. Continua a leggere

Certificati Bianchi e fotovoltaico

I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere

Fotovoltaico semplificato – il nuovo “modello unico”

Fotovoltaico semplificato: a partire dal 22 novembre 2015 le procedure amministrative per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici diventeranno più snelle.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato un decreto, previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce notevolmente l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/05/2015.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente, agendo simultaneamente su due fronti:

  • a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
  • b) razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

In particolare, l’utente è chiamato attraverso un’unica interfaccia informatica a comunicare, con un primo invio, l’inizio dei lavori e, con un secondo invio, la fine degli stessi. Entrambe le comunicazioni comportano la trasmissione di un numero minimo di informazioni. A seguito dell’invio del Modello Unico, che consentirà altresì la richiesta dei servizi del GSE, sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Allegati:

Schema decreto (pdf,372 Kb)

Modello unico (pdf,173 Kb)

 Chi è agevolato dalle nuove procedure semplificate?

Il nuovo “modello unico” semplificato riguarda la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo dalla rete. In ogni caso il modello unico semplificato è applicabile agli impianti di potenza fino ai 20 kW. Non solo: l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato presso l’utente finale (l’utilizzatore dell’energia prodotta) che già sia allacciato in rete su un punto di prelievo attivo in bassa tensione.

Questa tipologia di utenza riguarda, in effetti, la gran parte degli impianti fotovoltaici che oggi vengono installati ed è la situazione di installazione più semplice e immediata.

 Cosa riguarda la semplificazione dell’iter?

La semplificazione riguarda tre semplici punti.

Primo: la procedura. Enel Distribuzione, che di norma emette un suo preventivo per l’allacciamento in rete degli impianti e attende l’accettazione del cliente con versamento di caparra, ora dovrebbe avviare automaticamente l’iter di connessione dopo una semplice richiesta da parte dell’utente. Le lunghe tempistiche per la connessione in rete, in questo modo, si riducono di molto per i piccoli impianti e per i casi più frequenti.

Secondo:costi di allacciamento. Il prezzo da pagare ad Enel Distribuzione diventa un prezzo forfetario di 100 euro.

Terzo: le tempistiche. Enel Distribuzione deve attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II del Modello Unico (inviato dal titolare impianto o suo delegato). Enel deve comunicare immediatamente al titolare impianto la disponibilità all’attivazione della connessione proponendo alcune date possibili per l’uscita effettiva dei suoi tecnici.

 Il nuovo iter sarà davvero così veloce?

La procedura semplificata per l’allacciamento in rete del fotovoltaico riguarda solo alcune tipologie di impianto, che sono in questo momento quelle più frequenti. Per tutti gli altri impianti la prassi, i costi e le tempistiche di allaccio rimangono quelle stabilite con le precedenti delibere.

Al di là delle indubbie semplificazioni, resta immutata la necessità di sottoscrivere e compilare il Regolamento di Esercizio, con i relativi allegati, che costituisce la parte più complessa della procedura di allacciamento alla rete per i non “addetti ai lavori”

Il tuo nuovo impianto fotovoltaico ha i requisiti per l’iter semplificato? Verificalo QUI

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2032755-due-soli-click-per-impianto-fotovoltaico-sui-tetti-fino-a-20kw

Ringrazio http://www.fotovoltaiconorditalia.it per le FAQ.

Delibera AEEG 421 – Allegato A72 di Terna: teledistacco

Nuovi adempimenti in vista per gli impianti di generazione distribuita.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna , in relazione alla possibilità di teledistacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete su indicazioni di Terna.

Terna, al fine di prevenire tali eventuali criticità, nell’agosto 2012 pubblica l’allegato A72 al codice di rete “Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale “.
Successivamente vengono emanate dall’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico le delibere:

  • 562/2012/R/EEL del 20/12/2012 con la quale vengono stabiliti i criteri di distacco per alcune tipologie di impianti di generazione, la cui richiesta di connessione è successiva al 31/12/12;
  • 421/2014/R/EEL del 7/08/2014 con la quale viene recepita la revisione 1 dell’allegato A72 (agosto 2013) e vengono introdotti gli interventi di retrofit da adottare ad alcune tipologie di impianti già esistenti.

In breve il nuovo allegato A72 si allinea con la norma CEI 0-16 (art. 8.8.6.5 e allegato M), introducendo la soluzione di distacco in tempo reale degli impianti (GDRM) tra quelle già previste dalla precedente versione 3.
Vengono così definiti gli obblighi da parte dei distributori (implementazione del sistema per la gestione del tele distacco ed aggiornamento del portale per la predisposizione del regolamento di esercizio) e quelli a carico degli utenti (installazione di appositi dispositivi atti al tele distacco via GSM).
Tale allegato entrerà in vigore il 1 settembre 2015.

Gli impianti oggetto della Delibera 421/2014/R/EEL,  sono  gli impianti esistenti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

In pratica l’adeguamento consiste in:

  • Installazione di un dispositivo GSM conforme alla CEI 0-16 ed. III che consenta di ricevere i messaggi inviati dal distributore, comandare l’apertura del dispositivo di interfaccia e dare conferma dell’avvenuta apertura al distributore
  • Comunicazione al distributore l’avvenuto adeguamento
  • Sottoscrizione del nuovo regolamento di esercizio
  • Invio al distributore una dichiarazione, firmata da un tecnico che attesti la conformità del sistema di distacco alla norma CEI 0-16 ed.III

In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti saranno sospesi gli incentivi fino alla data di adeguamento.

 

Norme di riferimento:
 Delibera 07 agosto 2014, 421/2014/R/eel – Prescrizioni relative ai servizi di rete e ai distacchi per la generazione distribuita
CEI 0-16 – ed. III, art. 8.8.6.5 e allegato M – Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato M, Partecipazione ai piani di difesa
Allegato al codice di rete Terna A72 – Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)

SEU e SEESEU: GSE pubblica le regole applicative

Nei giorni scorsi GSE ha finalmente pubblicato le “Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014.“.

Le Regole illustrate nel documento, valide per tutti i SEU/SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, definiscono le modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica di SEU e di SEESEU (A-B-C) da parte del GSE.

Vediamo alcuni schemi significativi estratti dal regolamento.

L’argomento è complesso e non è possibile trattare tutto in un unico articolo.

Segnalo alcuni link che potrebbero risultare utili a chi desidera approfondire:

FAQ pubblicate dall’Autorità
http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm

GSE: pagina di riferimento
http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Qualifiche_SEU_SEESEU/Pagine/default.aspx

GSE: Manuale utente del portale applicativo

 

Definizioni
SEU

SEESEU-A

 

SEESEU-B

 

SEESEU-C

 

 

Benefici  tariffari
Benefici 2014


 


Teledistacco: gli impianti interessati e le sanzioni

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna.

Gli impianti interessati

Gli impianti oggetto della delibera,  sono  gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.

La prescrizione si applica ai generatori eolici e statici di potenza maggiore o uguale a 100 kW. Tali generatori, su richiesta del Distributore, devono consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto.

In regime transitorio la riduzione di potenza degli impianti di generazione, oggetto della delibera, dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato M della Norma CEI 0-16. In poche parole si tratta di modalità di trasmissione tramite modem GSM in grdo di recepire messaggi da parte del gestore di rete per l’apertura del DDI e per i segnali di conferma dell’avvenuta apertura.

La tempistica

I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015,  la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

(fonte: http://newsenergia.com/delibera-421-teledistacco-fotovoltaico-eolico-allegato-a72-0814.html )

 

La certificazione energetica sottocosto

La certificazione energetica sottocosto. Prendo spunto da questo articolo pubblicato da Altroconsumo: http://www.altroconsumo.it/casa-energia/nc/news/certificazione-energetica-meglio-non-fidarsi-delle-offerte-online

La testata ha provato a comprare tre diversi coupon che offrivano certificati energetici a buon prezzo (da 30 € a 130 €) tramite Groupon, sito web di acquisti scontati online. I risultati della loro inchiesta dimostrano “luci e ombre sulla qualità delle certificazioni energetiche low cost” e la cosa non mi stupisce.

Chi acquista un servizio low cost sa che una certa percentuale di rischio è da mettere in conto.

Può andare bene. Risponde il giovane professionista che è veloce (ha ancora poche commesse) e preparato (ha studiato fino all’altro ieri) ma ancora tiene i prezzi bassi perchè ha da poco iniziato a lavorare e vive presso la famiglia di origine praticamente senza spese. Risponde lo studio tecnico, anche avviato, che sfrutta a sua volta il servizio low cost come trampolino di lancio per attirare nuovi clienti e proporre loro a prezzo di mercato le prestazioni professionali successive.

Ma può anche andare male, se rispondono ditte dalla dubbia serietà professionale (per usare un eufemismo) che, dopo avere intascato il pattuito, non si fanno più trovare.

l’APE esprime una classe energetica come risultato della messa nero su bianco delle caratteristiche dell’immobile che si sta valutando. Forma e tipologia dei corpi scaldanti, degli impianti, dimensioni e caratteristiche delle superfici opache e trasparenti e valutazione delle tecniche di costruzione utilizzate consentono di ricavare l’indice di prestazione energetica.

Risultati difformi tra due attestati su di uno stesso immobile possono solo significare una cosa: qualcuno lo ha valutato approssimativamente.

Quindi, conviene affidarsi ai professionisti del sottocosto?

Solo se ci si sente di correre il rischio. E comunque informandosi preventivamente sui professionisti a cui ci si affida.
Qualcuno può credere che l’APE sia soltanto “un altro pezzo di carta”, ma pagare poco e ricevere zero non va a genio a nessuno.

Come opero io

Ho scelto di operare dando ai miei clienti da subito una tempistica di evasione pratica e di proporre tariffe ragionevoli.
Come? Se riesco, attraverso una attenta valutazione dei miei costi di gestione attività, a limitare le spese generali dello studio senza andare a discapito della qualità, questo vantaggio ho deciso di ribaltarlo sui miei clienti finali.

Ma se l’APE di un appartamento richiede al professionista una giornata di lavoro + una trasferta (valutazione mediamente realistica) non è possibile scendere al di sotto di un prezzo minimo: non è solo questione di accuratezza nella valutazione, è proprio il tempo materiale che ci si impiega a redigerla che non è poco.