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Ecobonus 2018: come funziona e spese ammesse in detrazione

Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.

Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.

La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.

Ecobonus 2018 novità: cosa cambia?

I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.

Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:

  • sostituzione e posa in opera di infissi;
  • sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa;
  • installazione di schermature solari.

Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.

Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.

Ecobonus 2018: spese e lavori ammessi in detrazione

L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.

Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica. 

Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Gli interventi

  • Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa;
    • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
  • Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
    • pompe di calore;
    • sistemi di building automation;
    • collettori solari per produzione di acqua calda;
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
    • interventi di tipo condominiale.

Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Importo massimo detraibile

L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.

Chi può richiedere l’Ecobonus

La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.

A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

Ecobonus solo per lavori su immobili già esistenti

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile. 
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.

Come richiedere la detrazione fiscale Ecobonus 2018

La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.

Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.

Documenti da conservare

Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.

Ecco tutti i documenti da conservare:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
  • attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.

Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati. 
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.

Modalità di pagamento

Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:

  • nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.

I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.

In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.

Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a

Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo  per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo. 

Il dubbio che persiste

Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).

Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.

Le detrazioni sulle batterie per impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).

La conferma che impianti in storage possono godere della detrazione al 50%

La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.

Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).

Detrazioni IRFEF ed incentivi in Conto Energia

L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.

Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.

Certificati Bianchi e fotovoltaico

I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per  incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni.  Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere

Quota rinnovabili negli edifici di nuova costruzione

Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l’obbligo dell’installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’immobile in questione, parzialmente o in tutto.
L’obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili  per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all’art.11 del Dlgs n. 28/2011.

IN CHE COSA CONSISTE L’OBBLIGO DEL DECRETO RINNOVABILI N. 28/2011?

Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell’immobile stesso. Ciò significa che nell’edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l’acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L’obiettivo dell’intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.
Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l’obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell’immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base al seguente schema che garantisce l’accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

  • del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
  • del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all’interno della progettazione dei piani di qualità dell’aria e di rispetto dell’ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

  • 1 kW ogni 80 mq per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012  fino al 31/12/2013;
  • 1 kW ogni 65 mq per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • 1 kW ogni 50 mq per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE?

Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l’idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all’entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l’obbligo dell’istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE?

La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

  • un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l’involucro stesso;
  • un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l’obbligo di installazione dell’impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico (vedi sotto).

COSA SUCCEDE SE IN UN EDIFICIO EX NOVO O CON RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE NON VIENE INSTALLATO UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.

SE NELL’EDIFICIO NON È POSSIBILE INSTALLARE UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

E’ possibile che nell’edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.

PER CHI NON HA VALORE IL DECRETO RINNOVABILI?

L’obbligo dell’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell’immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Fonte: http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/obbligo-di-impianto-da-fonti-rinnovabili.html

Conto Termico 2.0

La Conferenza unificata ha approvato il 20 gennaio 2016 il decreto attuativo “Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” inerente il Conto Termico 2.0, tenendo conto delle proposte di Anci e Regioni.

Il decreto è stato firmato il 27 gennaio 2016 dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Questi gli elementi principali del decreto: Continua a leggere

Fotovoltaico: Esempi di applicazione della qualifica SEU

Esempi di applicazione della qualifica SEU


Premessa: l’articolo è liberamente tratto da quanto pubblicato sul numero di Giugno della rivista Tuttonormel, alla quale si rimanda per la trattazione completa.

Prima di esporre il vantaggio economico per chi ottiene la qualifica con due esempi pratici, è opportuno richiamare l’attenzione ad alcuni punti salienti con riferimento agli impianti fotovoltaici.
Gli utenti SSP (Scambio Sul Posto) sono privilegiati in quanto non necessitano di attivazione poiché conseguono in automatico la qualifica SSP-A, SSP-B o SEESEU-B.
Gli utenti in ritiro dedicato (o vendita sul mercato libero) con impianti in cessione totale i quali immettono in rete il 100% dell’energia prodotta, salvo quella consumata per i servizi ausiliari e di centrale, sono del tutto estranei al tema SEU e SEESEU; possono quindi dormire sogni tranquilli.
Devono invece mobilitarsi tutti gli altri utenti che consumano una parte dell’energia prodotta in proprio o da altro produttore (auto consumata).

Chi ottiene la qualifica paga sull’energia auto consumata gli oneri variabili di sistema, ovvero il 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso utente deve sull’energia prelevata dalla rete.

Gli SSP-A non pagano invece nulla sull’energia autoconsumata.
Chi non ottiene la qualifica deve pagare gli oneri generali si sistema su tutta l’energia autoconsumata.

Va da sè che, in ogni caso, è carico dell’utente la parte fissa degli oneri generali di sistema relativa al punto di prelievo e la parte variabile sull’energia prelevata dalla rete.

In poche parole l’utente “qualificato SEU” non aumenta le entrate ma riduce le uscite rispetto ad un utente “non qualificato SEU”; ovvero si ottiene un risparmio riducendo il costo delle componenti tariffarie che gravano sulla bolletta elettrica ogni anno (beneficio tariffario).
Tale beneficio tariffario è cumulabile con quello relativo al ritiro dedicato o scambio sul posto e con i meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica e dell’efficienza energetica.
La data da cui decorre il suddetto beneficio tariffario dipende da quando il sistema è stato configurato e dalla data di richiesta della qualifica.

Costi a parte non c’è alcuna controindicazione nel presentare la richiesta di qualifica al GSE.

Impianto Fotovoltaico 3 kW

 Consideriamo un utente domestico con potenza impiegata di 3 kW e impianto fotovoltaico di 3 kW incentivato in quinto conto energia.
Si ipotizzano:

  • 4113 kWh di energia annua prodotta;
  • 2193 kWh di energia immessa in rete;
  • 2139 kWh di energia prelevata dalla rete.

Ne consegue:
energia autoconsumata pari a (4113 – 2193) kWh = 1920 kWh;
energia totale consumata all’anno di (1920 + 2139) kWh = 4059 kwH

Oneri generali di sistema per utenza domestica con potenza fino a 3kW (II trimestre 2015)

SEUL’utente non qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete e su quella autoconsumata, pari a 4059 kWh.
Gli oneri generali di sistema ammontano a:

  • 1800 kWh x 0,037712 €/kWh = 67,99€ sui primi 1800 kWh;
  • 840 kWh x 0,056142 €/kWh = 47,15 € sui successivi 840 kWh;
  • 1419 kWh x 0,080962 €/kWh = 114,89 sui restati 1419 kWh;

per un totale di € 229,93.

L’utente qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete di 2139 kWh e cioè:

  • 1800 kWh x 0,037712 €/kWh = 67,88 € sui primi 1800 kWh;
  • 339 kWh x 0,056142 €/kWh = 19,03 € sui restanti 339 kWh;

per un totale di € 86,91.

L’utente qualificato deve inoltre pagare sull’energia autoconsumata gli oneri generali di sistema pari al 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso deve sull’energia prelevata dalla rete.L’Autorità ha stabilito una quota forfettaria per l’anno 2015, per gli impianti connessi a bassa tensione, pari a 36 €.

L’utente qualificato paga complessivamente (86,91 + 36) € = 122,91 €.
Dunque risparmia per l’anno 2015: (229,93 – 122,91) € = 107,02 €.

Se l’impianto fotovoltaico era già in servizio il 1° gennaio 2014 e la richiesta di qualifica viene presentata entro il 30 settembre 2015, il suddetto risparmio si estende all’anno 2014 in pari misura (supponendo, per semplicità, costanti l’energia prodotta e consumata e le componenti tariffarie) inoltre, sempre per quanto riguarda l’anno 2014 non viene applicata la quota forfettaria di 36 €.
Negli anni successivi, l’utente continuerà ad usufruire del beneficio tariffario sopra descritto, salvo eventuali aggiustamenti della quota del 5%.

Impianto fotovoltaico da 675 kW

Consideriamo uno stabilimento di potenza impegnata di 900 kW e impianto fotovoltaico di 675 kW con accesso al ritiro dedicato.
Si ipotizzano:

  • 742.483 kWh di energia annua prodotta;
  • 58.192 kWh di energia immessa in rete;
  • 1.410.778 kWh di energia prelevata dalla rete.

Ne consegue:
energia auto consumata pari a (742.483 – 58.192) kWh = 684.291 kWh;
energia totale consumata all’anno (1.410.778 + 684.291) kWh = 2.095.069 kWh.
L’utente non qualificato paga gli oneri generali di sistema per tutta l’energia consumata (prelevata dalla rete + autoconsumata), ovvero su 2.095.069 kWh.

Oneri generali di sistema per una utenza in media tensione (II trimestre 2015) SEUL’utente paga dunque 0,054862 €/kWh x 2.095.069 kWh = 114.959,68 €.

L’utente qualificato paga gli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete di 1.410.778 kWh; paga cioè 0,054862 €/kWh x 1.410.778 kWh = 77.398,10 €.

L’utente deve anche pagare sull’energia autoconsumata gli oneri generali di sistema in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari che lo stesso deve sull’energia prelevata dalla rete.

Per gli impianti connessi in media tensione, l’Autorità ha stabilito per l’anno 2015 la quota forfettaria di seguito indicata

potenza nominale dell’impianto (kW) x 1000 h x 0,5 x 0,00273 €/kWh.
Nel caso di specie: 675 kW x 1000 h x 0,5 x 0,00273 €/kWh = 921,38 €.
L’utente qualificato paga complessivamente (77.398,10 + 921,38) € = 78.319,10 €.
Risparmia quindi per l’anno 2015: (114.939,68 – 78.319,10) € = 36.620,20 €.

 Se il sistema era già in servizio al 1° gennaio 2014 e la richiesta di qualifica è presentata prima del 30 settembre 2015, il risparmio suddetto si estende all’anno 2014 (sempre supponendo, per semplicità, pari energia prodotta, e consumata e le stesse componenti tariffarie).

Inoltre per l’anno 2014 non si applica la quota forfettaria di 921,38. In questo caso l’utente qualificato risparmia 36.620,20 € per l’anno 2015 più (36.620,20 + 921,38) € per l’anno 2014 per un totale di 74.161,78 €.

Negli anni successivi l’utente continuerà ad usufruire del beneficio tariffario suddetto, salvo eventuali aggiustamenti della quota del 5%.

Si risparmia con la qualifica SEU?

Ritorno su un argomento che suscita grande interesse.

Perchè qualificare il proprio impianto di produzione come SEU – “Sistema efficiente di Utenza”?
La qualifica SEU o altri sistemi efficienti di utenza è una pratica per il recupero degli importi sugli oneri generali di sistema. Sul numero di Marzo di TNE è stato pubblicato un articolo molto ben fatto a riguardo: riassumo alcuni concetti ripresi dalla pubblicazione originale (a pagamento), alla quale vi consiglio di rifarvi per la trattazione completa.

Non è obbligatorio richiedere la qualifica, ma fino a che non la si richiede si perdono sgravi fiscali sugli oneri di sistema, ossia in bolletta anche  l’energia autoconsumata paga a pieno valore le maggiorazioni per oneri generali per:

  • A2 (nucleare)
  • A3 (incentivi rinnovabili e assimilate)
  • A4 (regimi speciali per le Ferrovie)
  • A5 (ricerca di sistema)
  • Ae (agevolazioni alle industrie manifatturiere)
  • As (bonus elettrico)
  • UC4 (compensazioni per le imprese elettriche minori)
  • UC7 (efficienza energetica per usi finali)
  • MCT (compensazioni territoriali agli enti che ospitano impianti nucleari)

Un impianto con qualifica SEU non paga tutto ciò ma solamente la parte variabile per A2, A3, A4, A5, Ae, As e MCT per  l’energia prelevata in rete, mentre per l’autoconsumata si applica un 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata in rete.

Quanto valgono a tariffa piena gli oneri generali lo si capisce consultando le proprie bollette e varia a seconda del contratto con il proprio Distributore.

Vale sempre la pena qualificare il proprio impianto di produzione?

Può valere la pena qualificare impianti esistenti se l’autoconsumo è una componente importante dello SSP (tutti gli impianti sopra i 3 kW sarebbero qualificabili), resta da vedere se il gioco vale la candela: la pratica ha un costo di gestione da corrispondere a GSE dell’ordine di qualche centinaio di Euro, oltre che un costo per l’istruttoria. In generale più si autoconsuma e prima si recupera l’importo speso.

Tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 3 kWp devono essere qualificati?

NO. Sono classificati in automatico  dal GSE tutti gli impianti con la convenzione di Scambio sul Posto valida o rinnovata
– per il solo 2014 come SEESEU-B
– per gli anni successivi al 2014 come SSP-A e SSP-B a seconda delle loro caratteristiche*.

* SSP-A = sistemi in SSP di potenza nominale ≤ 20 kW
   SSP – B = altri sistemi in SSP

Articolo correlato: Esempi di applicazione della qualifica

Le detrazioni IRPEF 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Attenzione: il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013 e la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla GU del 3 agosto 2013) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Condizioni per chiedere la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013)
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
  • le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Attenzione: Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

I soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come e quando usufruire della detrazione 50%

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 – pdf):

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

 

 

Il meccanismo dello Scambio sul Posto

Nota: questo articolo è superato. Vai alla pagina aggiornata QUI

Concluso il quinto conto energia, restano alcune vie alternative per ripagare l’investimento in aggiunta all’autoconsumo dell’elettricità prodotta tra cui lo scambio sul posto è senza dubbio l’opzione più interessante per un piccolo produttore, titolare di un impianto domestico.

Parlando con i miei clienti mi sono resa conto che lo scambio sul posto è un argomento su cui spesso si fa confusione. Con questo post vorrei fare un po’ di chiarezza.

Lo scambio sul posto è un meccanismo che permette, a chi ha la titolarità di un impianto che può accedervi, di compensare il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete con il valore associabile al l’energia prelevata e consumata dalla rete, in un periodo diverso da quello in cui avviene la produzione.Il servizio è gestito dal  Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e riguarda:
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Il limite di 200 kW non si applica ad impianti nel caso in cui l’utente dello scambio sia il Ministero della Difesa ovvero un soggetto mandatario del Ministero stesso;
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Con lo scambio sul posto, l’energia prodotta e non immediatamente consumata è ceduta al Gse, quella prelevata dalla rete (la notte, ad esempio) viene acquistata dai venditori di energia con le regole che valgono per tutti, e viene gravata dagli usuali oneri per il transito sulla rete e dagli oneri di sistema, costituiti principalmente dal fabbisogno finanziario necessario all’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
 
Ciò che il GSE emette a titolo di rimborso sull’energia immessa in rete è il contributo in conto scambio dello scambio sul posto. Questo è emesso a favore dell’utente dello scambio (gestore dell’impianto) rimborsando parzialmente i costi sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete, ovvero: le bollette elettriche. Il Gse provvede poi a pagare al produttore l’energia immessa nella rete ai valori di mercato. In più, sull’energia scambiata restituisce quasi tutti gli oneri per il transito sulla rete e gli oneri di sistema, che sono stati pagati dall’interessato sull’energia prelevata. Il meccanismo è cumulabile con altre forme di incentivo (ad esempio le detrazioni Irpef per la realizzazione dell’impianto).

 Il meccanismo dello scambio sul posto

Il meccanismo è questo: prima pago le bollette per tutta l’energia prelevata dalla rete, e poi ricevo un rimborso parziale da parte di Gse.
Cioè: l’utente paga come di consueto la bolletta ad Enel (o ad altro gestore) per tutta l’energia prelevata.
Per queste bollette pagate riceve un rimborso parziale dal Gse, attraverso acconti trimestrali e conguagli annuali. Il rimborso è però nei limiti della quantità di energia precedentemente immessa. A fine anno, tutta l’energia immessa in rete in più rispetto a quella ri-prelevata per i propri consumi, danno origine a dei crediti che verranno ulteriormente valorizzati dal Gse.

Quanto vale so scambio sul posto?

Per meglio capire il meccanismo parto dall’esempio indicativo di Fotovoltaico Nord Italia:Ipotizziamo un impianto fotovoltaico da 10 Kw installato nel Nord Italia. Ai prezzi attuali un simile impianto potrebbe venire a costare tutto compreso intorno ai 25.000 Euro + IVA. Con questo profilo di produzione/consumo su base annuale:

  • energia prodotta: 12.000 kwh
  • energia autoconsumata istantaneamente 4.000 kwh (profilo di consumo che avrebbe richiesto un contatore in prelievo da 6 kW: con un impianto da 10 kW la taglia commerciale del contatore raccomandato passa a 10 kW)
  • energia immessa in rete: 8.000 kwh
  • energia prelevata dalla rete: 3.000 kwh

Contributo scambio sul posto

Formula: Cs = min [Oe;Cei] + CUsf x Es

Ipotizziamo il Prezzo Unico Nazionale dell’energia a 0,08 €/kwh ed il prezzo dell’energia sul mercato del giorno prima a 0,07 €/kwh. Ipotizziamo anche il corrispettivo unitario forfettario relativo ai servizi (distribuz, dispacciamento, trasporto, misura e alcuni oneri di sistema) a 0,06 €/Kwh. Quest’ultimo parametro è quello più ostico da calcolare.

Cs = min [ 0,08 x 3.000 ; 0,07 x 8.000] + 0,06 x (8.000-3.000)=

= min [ 240 ; 560 ] + 0,06 x 5.000=

= 240 + 300 = 540 euro.

Il contributo potrebbe essere intorno ai 540 euro: è il contributo totale annuo associato all’impianto e viene erogato da GSE su tre rate trimestrali più una rata di conguaglio. Il conguaglio si ha generalmente intorno al mese di Maggio di ogni anno.
Ricordiamo che il contributo non rimborsa le imposte pagate in bolletta, che sono circa il 34% della bolletta, nè i maggiori oneri dovuti all’incremento della taglia del contatore.

Eccedenze

In questo esempio, infine, le immissioni totali di energia in rete (8.000 kwh)  sono maggiori dei prelievi (3.000 kwh).
Per questo motivo il titolare dell’impianto potrà beneficiare, oltre che del contributo in conto scambio, di un’eccedenza di 5.000 Kwh. Qual è il valore di questa eccedenza? Il surplus immesso in rete viene valorizzato come l’Oe, cioè come il prezzo unico nazionale dell’energia: 0,08 €/kwh (prezzo comunque soggetto a fluttuazioni costanti).

Nel nostro esempio l’eccedenza sarà pari a 400 euro (cioè: 0,08 € x 5.000 kwh).

Se il titolare richiede la sua liquidazione monetaria, questa verrà sottoposta a tassazione (come “Altri redditi” Irpef, non serve partita Iva per i piccoli impianti). In caso contrario questi 400 euro verranno messi a credito nel contributo dello scambio sul posto dell’anno successivo.

 
 
 

Fotovoltaico senza incentivi: conviene?

Il conto energia dedicato agli impianti fotovoltaici è finito il 6 luglio 2013.  La fine del Conto Energia ha fatto calare pesantemente la richiesta di installazioni fotovoltaiche  e non potrà far sopravvivere tutte le aziende del settore, in quanto nel periodo di boom del fotovoltaico si è creato un esubero importante di addetti ai lavori. Tuttavia il “nuovo fotovoltaico”, basato su Scambio sul Posto e detrazioni fiscali, in realtà continua ad essere un investimento interessante.

Gli esempi successivi sono tratti da un interessante articolo di Newsenergia e mostrano la redditività di un impianto da 3 kW realizzato a Firenze. Analizzando 5 casi standard e molto generici, a parità di dati in ingresso, si configurano moltplici scenari di ritorno dell’investimento per un impianto a servizio di una abitazione privata occupata da una famiglia di 4 persone: venduto ad un prezzo di mercato standard o un po’ più aggressivo, con la possibilità di detrarre il 50% o 36% e Scambio Sul Posto. L’ultimo scenario prevede il confronto con l’ultimo meccanismo di incentivazione prima dell’abolizione del regime degli incentivi.

CASO 1: Impianto da 3kW al costo di 9.000 euro con detrazione del 50%

CASO 2: Impianto da 3kW al costo di 9.000 euro con detrazione del 36%

CASO 3: Impianto da 3kW al costo di 7.500 euro con detrazione del 50%

CASO 4: Impianto da 3kW al costo di 7.500 euro con detrazione del 36%

CASO 5: Impianto da 3kW al costo di 9.000 euro in Conto Energia

Le simulazioni di confermano che i risultati, anche con impianti al costo di 3.000 €/kW, sono ottimi: il risultato ottenuto nel CASO 5 non è mai superiore alle valutazioni con detrazioni fiscali e scambio sul posto, ed è anzi nettamente inferiore.. E che anche con la detrazione fiscale al 36% si possano considerare gli investimenti molto conveniuenti con tassi di rendimento che vanno dal 13,00% al 16,29%. Una ulteriore considerazione a favore del meccanismo in Scambio sul Posto è che per la tariffa Omnicomprensiva, si applicano alla stessa le imposte, anche per i privati, mentre il contributo in conto scambio non è soggetto ad imposte.