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No Sconto In Fattura? Risparmia con lo Sconto Termico

Lo sconto termico non esiste. O meglio, esiste, ma non si chiama in questo modo. E’ un termine nato per caso, da una di quelle fortunate combinazioni di eventi che ogni tanto il nostro lavoro ci riserva, quando una cliente ha messo insieme per sbaglio “sconto in fattura” e “conto termico“.

Lo slogan ci è piaciuto e, insieme ad AIER Impianti Srl, lo abbiamo fatto nostro: illustra perfettamente una opportunità che abbiamo deciso di proporre a chi si affiderà a noi per installare un impianto di climatizzazione in pompa di calore.

Lo sconto in fattura non esiste più

Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto cessione crediti, per i nuovi interventi in edilizia libera non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi minori.

Il decreto non è intervenuto direttamente sulle detrazioni fiscali ma solo sulle modalità alternative di fruizione di questi bonus.

Oggi, dunque, i Committenti possono utilizzare questi bonus solamente come detrazione in dichiarazione dei redditi e non è più consentito alle imprese l’esercizio delle  opzioni per sconto in fattura e per cessione del credito.

Sconto termico: la Cessione del credito nel Conto Termico

Come si può dunque, oggi, applicare al Committente una agevolazione sul prezzo di acquisto?

Attraverso il Conto Termico, uno strumento di sostegno statale per promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per gli interventi per i quali GSE prevede l’accesso al Conto Termico, è possibile conferire a un soggetto terzo il mandato irrevocabile all’incasso per gli incentivi riconosciuti nell’ambito dello strumento.

La cessione va fatta nei confronti di un unico soggetto (cessionario) che quindi beneficerà, al posto del
Soggetto Responsabile, dell’intero incentivo riconosciuto
.
In mancanza di tale cessione, il Soggetto Responsabile / Committente beneficerà direttamente dell’incentivo maturato per l’intervento.

Lo sconto termico non è altro che l’applicazione del mandato irrevocabile all’incasso: si tratta di una forma di agevolazione che AIER Impianti Srl ,in collaborazione con il mio studio, ha deciso di accordare per alcune categorie di prodotti, qualora l’intervento rispetti le regole di accesso al beneficio previste da GSE.

Sconto termico: un esempio di come funziona

L’esempio successivo è tratto da Qualenergia.

Supponiamo che il committente intenda installare un impianto di climatizzazione dal costo totale dell’intervento pari a 2.900 €.
Supponiamo che l’Incentivo totale (al netto delle trattenute applicate dal GSE pari all’1% dell’incentivo) sia pari a 1.473,98 €.

La procedura per lo sconto termico sarà la seguente:

  • Il rivenditore emette fattura pari al valore complessivo dell’intervento (2.900 €).
  • Il Soggetto Responsabile non versa tramite bonifico l’intera somma della fattura, ma solo la quota complementare all’incentivo netto: 1.426,02 €;
  • Sul Portaltermico, alla richiesta di incentivo dovrà essere allegata la fattura di 2.900 €, e la ricevuta del bonifico di 1.426,02 €.
  • Il rivenditore riceverà poi dal GSE (in questo caso l’incentivo viene erogato in un’unica soluzione dopo pochi mesi dalla conclusione dell’intervento), sul proprio conto corrente (inserito nel Documento di mandato irrevocabile all’incasso) l’incentivo netto pari a 1.473,98 €

Lo sconto termico è servito!

Vuoi saperne di più? CONTATTACI senza impegno

Conto termico

Torno a parlare di Conto Termico per chiarire meglio quali interventi sono ammissibili e quanto può essere conveniente questa opzione non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per aziende e privati.

Il Conto termico 2.0 è stato introdotto nel 2016 ed incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. 

Incentivi ed  interventi ammessi

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato con il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi
sono corrisposti nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare
dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Gli interventi compresi all’interno della normativa inerente al Conto Termico sono di diverse tipologie ed ad ognuno è associata una certa percentuale in termini di agevolazioni.

Incentivi fino al 40% per:

  • opere di sostituzione vetri nelle verande
  • coibentazione a livello di pareti e coperture
  • installazione schermature solari e caldaie a condensazione
  • progetti di illuminazione interni e di riqualificazione energetica dell’intero edificio.

Incentivi 50%:

  • per lavori inerenti l‘isolamento termico in zone climatiche di tipo E ed F.

Incentivi 55% se i lavori di cui al punto precedente sono realizzati in abbinamento a lavori di:

  • sostituzione di chiusure finestrate e altri impianti
  • pompe di calore 
  • caldaie a condensazione,
  • impianti relativi al solare termico.

Incentivi fino al 65% per:

  • installazione di pompe di calore
  • apparecchi a biomassa
  • caldaie e sistemi ibridi .

Quali sono le spese ammissibili?

  • Smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
  • Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature nuove;
  • Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
  • Interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
  • Prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;
  • Trasporto;
  • Tutte le spese incentivabili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo.

Rientrano nel piano di incentivi del Conto Termico anche le spese relative all’Ape (Attestato di prestazione energetica) e alla diagnosi energetica, con un 50% di agevolazione per i soggetti privati e un 100% per quelli pubblici.

Cerchi un consulente per la compilazione e l’invio delle pratiche conto termico al GSE? Contattami.

Per saperne di più: Conto termico – GSE

Immagine di copertina: https://www.harmanstoves.com

Iter per aggiungere un sistema di accumulo

Quando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?

Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.

Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.

Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.

Iter per aggiungere un sistema di accumulo al proprio impianto di produzione

La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:

  • di dove si vuole connettere il sistema di accumulo: in questo articolo ne ho parlato diffusamente;
  • di cosa si intende connettere: solo il sistema di accumulo o una nuova sezione di impianto (aumento di potenza con annesso accumulo).

Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.

Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:

  • se l’accumulo viene inserito tra l’inverter ed il contatore/misuratore di energia prodotta allora esso è alimentato esclusivamente da fonte rinnovabile.
  • invece se l’accumulo viene inserito tra il contatore/misuratore di energia prodotta ed il l contatore/misuratore di energia prelevata allora esso è alimentato anche dalla rete. 

Regime di Scambio sul Posto

Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:

  • C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
  • C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW

Regime diverso da Scambio sul Posto

In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:

  • C5 – totale potenza nominale del SISTEMA DI ACCUMULO + IMP PRODUZIONE
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove: 1  (potenza nominale del sistema di accumulo) – Numero delle sezioni da modificare: 0
  • C23 – Aumento di potenza: …. kW (potenza nominale del sistema di accumulo)

Allegati obbligatori

Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:

  1. Addendum tecnico storage 
  2. Dichiarazione tecnica storage firmata (addendum tecnico in formato Pdf, caricato nella sezione “Allegati” della domanda di connessione sotto la voce specifica “Dichiarazione tecnica storage firmata”)

Come compilare le voci dell’Addendum tecnico storage

  • Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio “Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16”
  • Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
  • Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
  • Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l’impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all’inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell’inverter
  • Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
  • Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il “tipo di batteria” (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
  • Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione
  • Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
  • Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l’impianto di produzione e misuratore dell’energia elettrica prodotta
  • Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell’energia elettrica prodotta ed il misuratore dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica

SdA e UPS: le differenze

Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.

Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16. 

Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:

  1. la norma tecnica in vigore considera come generatore qualsiasi apparecchiatura in grado di generare energia elettrica collegata alla rete di distribuzione mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (ovvero inverter lato rete);
  2. un sistema di accumulo (SdA) non può essere in alcun modo riconducibile a UPS
  3. tale tipo di apparecchiatura (SdA) deve sostenere le prove previste nelle suddette norme finalizzate a verificare l’attitudine della stessa a fornire i servizi di rete.

 

I 9 pilastri della sicurezza antincendio

Questo articolo riporta una guida tratta dal sito Antincendio Semplice. La guida è stata integralmente scritta da Marco Riefolo, il creatore di Antincendio Semplice, un servizio specializzato di consulenza, progettazione e verifiche in ambito prevenzione incendi.  Personalmente consiglio di visitare il sito http://www.antincendiosemplice.it a tutti i titolari di impresa che vogliono approfondire la prevenzione incendi.

La pubblico perché spesso chi si trova a “subire” le regole di prevenzione incendi ritiene di trovarsi di fronte un argomento complesso e inaccessibile, a meno di non essere un addetto ai lavori. Non è così: le regole di base della prevenzione incendi non sono incomprensibili e spesso sono più semplici di quanto si possa pensare e conoscerle è un vantaggio, anche e soprattutto per il portafoglio.

Ringrazio quindi il collega Riefolo per l’ottimo lavoro che troverete di seguito.

La guida

Premessa

Pur esistendo normative di prevenzione incendi specifiche e diverse da attività ad attività, spesso le prescrizioni di sicurezza antincendio seguono un filone e degli aspetti abbastanza comuni per la maggior parte delle situazioni.

Questo deriva dal fatto che, una volta noti i comportamenti degli incendi e le strategie utili per prevenirli/spegnerli, chi scrive le norme di prevenzione incendi ha ritenuto sensato riutilizzare gli stessi concetti e di conseguenza dare prescrizioni simili. Prendi con le pinze quanto ti ho appena detto, ovviamente ci sono molte eccezioni a questo, ad esempio la sicurezza antincendio in una scuola pubblica si attua in maniera diversa rispetto ad un’autorimessa.

Ecco a te le principali cose che devi sapere e a cui prestare attenzione per valutare la sicurezza antincendio nella tua attività, i 9 pilastri su cui, mediamente, si basano le normative di prevenzione incendi. Vediamole uno ad uno.
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Bando 2017 in Lombardia per sistemi di accumulo sul fotovoltaico

La Regione Lombardia promuove l’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso un bando di incentivi per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici, destinato alle utenze domestiche.

Il bando dunque prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo per  l’energia elettrica.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

Tutti i privati cittadini residenti in Lombardia che sono proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni in Regione Lombardia su cui è installato un impianto fotovoltaico.

RISORSE DISPONIBILI:

La dotazione finanziaria del bando è di € 4.000.000,00.

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE:

Il contributo erogato è a fondo perduto.
Con un importo variabile (fino al 50% delle spese sostenute) per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto fotovoltaico per uso domestico.

Il contributo massimo concedibile è pari a € 3.000,00 ed è la somma di due quote:

  • la quota A, dipendente dall’efficienza del sistema di accumulo (calcolata con parametri tecnici del sistema)
  • la quota B, relativa al costo sostenuto per l’installazione.

Sono ammissibili i costi sostenuti a partire dal 3 febbraio 2016, data di pubblicazione della dgr 4769/2016 relativa al bando precedente.

Non sono ammesse spese differenti da quelle relative all’acquisto e all’installazione del sistema di accumulo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello.
Con accesso all’istruttoria di ammissibilità e secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande in SIAGE, nel periodo di apertura del Bando e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

E’ vivamente consigliato:

  • registrarsi in anticipo alla piattaforma SIAGE,
  • verificare il funzionamento della firma elettronica,  
  • preparare e controllare tutta la documentazione richiesta dal Bando,

al fine di evitare disguidi o ritardi nell’inserimento della domanda e successivo invio.

Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line mediante la piattaforma SIAGE, accedendo al bando a partire dalle ore 12.00 del 12 settembre 2017 e fino alle ore 12.00 del 25 settembre 2017, salvo esaurimento risorse (lista d’attesa inclusa).

La modulistica da allegare alla domanda sarà scaricabile e ricaricabile sul sito di SIAGE http://www.siage.regione.lombardia.it all’apertura del bando.

Vuoi aderire al bando? Contattami per un preventivo

Portale GSE: Come usare il codice identificativo o il PIN?

Questo articolo illustra la procedura guidata per creare un nuovo utente sul portale GSE.

Nell’articolo precedente ho spiegato cosa sono il codice identificativo e il PIN. Di seguito illustrerò come si usano per creare nuovi utenti o per creare il proprio utente dopo che è stata completata con GSE la procedura per il recupero delle credenziali di accesso al portale.

Registrazione

Per prima cosa accedere al Portale GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Ci si troverà di fronte a questa schermata, proseguire con “Registrati“.

Proseguire selezionando il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore

Proseguire inserendo il Codice Fiscale o, se il Tipo soggetto a cui corrisponde l’Operatore è una persona Giuridica, la Partita IVA. Concludere l’operazione.

Nella schermata successiva ci viene richiesto il PIN. Utilizzare uno dei tre codici nel campo dedicato. Una volta utilizzato il PIN non sarà più riutilizzabile. Nel caso la procedura non vada a buon fine per problemi di rete o interruzioni accidentali, il PIN inserito non sarà comunque più recuperabile.

Compilare il modulo e salvare. Da qui in poi la procedura è identica a quella proposta per le nuove registrazioni. 

Per proseguire con la registrazione consultare il Manuale Guida d’uso per la registrazione e l’accesso al portale GSE.

 

Detrazioni fiscali per i sistemi di accumulo

L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo  per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo. 

Il dubbio che persiste

Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).

Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.

Le detrazioni sulle batterie per impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).

La conferma che impianti in storage possono godere della detrazione al 50%

La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.

Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).

Detrazioni IRFEF ed incentivi in Conto Energia

L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.

Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.

Regole tecniche per i sistemi di accumulo

Il GSE ha reso note le regole tecniche per l’integrazione dei dispositivi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera 574/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le regole tecniche aggiornano e integrano le Procedure Applicative del GSE e relative all’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili, per il riconoscimento dei prezzi minimi garantiti e di emissione delle garanzie di origine, in caso di sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia.

Secondo le nuove regole, il Soggetto Responsabile che installi sistemi di accumulo in impianti di produzione dovrà inviare al GSE la comunicazione d’inizio e fine installazione. Sarà possibile inoltre richiedere al Gestore una valutazione preliminare dell’ammissibilità dell’intervento.

Chi potrà installarli?

Tutti i produttori che beneficiano o beneficeranno di incentivi e/o dei regimi commerciali speciali (compresi i prezzi minimi garantiti) potranno installare sugli impianti uno o più sistemi di accumulo, dopo averne informato il GSE.

Riguardano impianti:

  • solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;
  • di produzione che accedono al conto energia solare termodinamico;
  • a fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi;
  • di produzione combinata di energia elettrica e calore costituiti da unità per le quali viene richiesto il riconoscimento del funzionamento come cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;
  • a fonte rinnovabile che accedono ai prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato:
  • a fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;
  • a fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine

 

Per l’installazione di sistemi di accumulo occorre tenere conto di quanto già previsto dal Testo Integrato Connessioni Attive, compresa la registrazione sul sistema GAUDÌ di Terna.

In particolare, chi richiede la connessione dovrà registrare i sistemi di accumulo nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna. Qualora i sistemi siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto.

Precisa però il GSE che “il mantenimento degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento è inoltre consentito solo a seguito della corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata da sistemi di accumulo, come certificato dai gestori di rete”.

Fotovoltaico

Nel caso di impianti di produzione che accedono al conto energia fotovoltaico, per la corretta erogazione degli incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione. Per gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto che accedono agli incentivi (di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) l’installazione di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi.

Solare termico

Anche in questo caso, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione.

Rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Quelli che accedono alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi hanno regole diverse riguardo alla misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo. Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione, mentre per gli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, è sempre necessaria.

Clicca questo link per il documento completo

Economie di sopravvivenza: il risparmio energetico

Giovedì 19 Febbraio 2015, ho avuto il piacere di intervenire come relatore ad un evento cittadino, che parlava di risparmio energetico, chiamato “ECONOMIE DI SOPRAVVIVENZA”.

Il mio intervento parlava di Europa e di Economia domestica che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono poi così distanti.

Questo è il contenuto dell’intervento che ho proposto ai cittadini che sono intervenuti all’incontro.
Il documento contiene informazioni sulle principali direttive europee che influenzano la nostra percezione dei consumi energetici, un prontuario “acchiappa-bufale”  ed un decalogo per risparmiare energia a costo zero.

Il mio intervento sul Risparmio energetico

Ringrazio per i contenuti le due fonti che ho impiegato nella stesura:

 

Riscaldamento a biomassa e detrazione al 65%

L’installazione di una caldaia a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico? Dipende.
Per approfondire l’argomento riassumiamo le categorie di intervento ammesse alla detrazione sul risparmio energetico:

  • Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  • Interventi sull’involucro dell’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (relativamente al riscaldamento rientrano nella detrazione solo la sostituzione di impianti esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia).

Non essendo contemplata all’interno dell’ultima categoria di intervento (quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale), l’installazione di una caldaia a biomasse può ad ogni modo essere valutata nella prima categoria, ossia la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Tale categoria, a differenza delle altre, non individua interventi specifici agevolabili, bensì ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all’edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale.

L’installazione di una caldaia a biomasse non può quindi beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico come intervento di per sé, indipendentemente da come è fatto il resto dell’edificio, ma solo se in conseguenza all’installazione l’immobile raggiunge specifici requisiti energetici. Questo è il motivo per cui non tutte le installazioni di caldaie a biomasse sono agevolabili.
Oltre alla condizione relativa all’indice di prestazione energetica invernale dell’edificio, ve ne sono poi altre da rispettare. In parte ci sono requisiti di partenza dell’edificio necessari per qualsiasi tipo di intervento per il quale si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e in parte vi sono poi delle condizioni specifiche richieste solo per le caldaie a biomasse.

Requisiti dell’edificio per accedere alla detrazione sul risparmio energetico

Per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che l’edificio sia esistente (quindi iscritto al catasto) e che sia già dotato di un impianto di riscaldamento.
E’ inoltre necessario che l’intervento sia riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (rif. FAQ di ENEA).

Requisiti per accedere alla detrazione per le caldaie a biomasse

  • La caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011) e deve essere conforme alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012;
  • La caldaia deve rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs 3/4/2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni (rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011)) , oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
  • La caldaia deve utilizzare biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili e assimilabili (finestre, porte e vetrine anche se non apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati devono rispettare i valori massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C a D.Lgs. 192 del 2005.

Il primo ed il secondo requisito sono facilmente verificabili sulla documentazione del Produttore da parte del Progettista. Il terzo requisito è verificabile insieme al Fornitore del pellet. L’ultimo requisito è generalmente il più difficile da rispettare: in pratica significa che le chiusure devono essere di ultima generazione, in grado di garantire un valore di trasmittanza pari a  2,2 W/mqK.  Per avere un’idea dei valori di trasmittanza dei propri infissi si può fare riferimento alla guida ENEA.

La rispondenza di tutti questi requisiti va riportata nell’asseverazione che un tecnico abilitato deve compilare e dichiarata nel resto della documentazione da trasmettere all’ENEA.

La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è quindi scontata. Prima di procedere all’acquisto della caldaia e alla sua installazione, il consiglio è rivolgersi ad un tecnico di fiducia, che in base alle caratteristiche dell’abitazione vi potrà indicare se ci sono o meno le condizioni per procedere. Una volta verificata la possibilità di accedere alla detrazione fiscale, il tecnico provvederà alla redazione di tutti i documenti necessari (asseverazione, certificazione energetica) e all’invio dell’apposita comunicazione all’ENEA.

Qualora il proprio intervento non ricada tra quelli finanziabili al 65% (prorogata a tutto il 2015) è comunque possibile richiedere la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

fonti: http://www.lavorincasa.it/caldaia-a-biomasse-e-detrazione-65/ http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf