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Scambio sul posto: si risparmia?

Quanto si può risparmiare con un impianto fotovoltaico? Di seguito riporto un esempio.

Esempio: impianto domestico da 3 kWp

Caratteristiche:
– impianto di 3 Kwp di potenza installato sul tetto rivolto a sud in provincia Padova;
– contratto di fornitura: utenza di tipo domestico, connesso in bassa tensione, in regime di maggior tutela, con il contratto di fornitura standard di 3 Kw (potenza contrattualmente impegnata);
– consumi medi annuali di 3.000 Kwh/anno.

Calcolo energetico su base annuale:

  • Energia prodotta in totale dall’impianto fotovoltaico: 3.300 Kwh;
  • Energia autoconsumata istantaneamente: 1.100 Kwh (pari al 30%);
  • Energia immessa in rete: 2.200 Kwh (cioè: 3.300-1.100 Kwh);
  • Energia prelevata dalla rete: 1.900 Kwh;
  • Energia immessa in eccedenza rispetto ai prelievi: 300 Kwh (cioè: 2.200-1.900).

Consumi annuali dell’utente: 3.000 Kwh (cioè: 1.100+1.900 Kwh)

Calcolo economico su base annuale in scambio sul posto

  • l’energia prelevata dalla rete ha un costo per l’utente finale di circa 0,20 €/Kwh (compreso di tutto: imposte, accise, servizi, …);
  • l’energia immessa in rete ha un valore di circa 0,10 €/Kwh (valore che riguarda la sola quota energia, senza tutte le altre voci pagate in bolletta);
  • il rimborso del contributo in conto scambio ha un valore di circa 0,14 €/Kwh (ovvero il valore dell’energia più il Controvalore unitario relativo ai servizi).

Attraverso l’energia autoconsumata l’utente risparmia:
1.100 X 0,20 = 220 € (0,20 è il prezzo medio lordo, comprensivo di tutto, dell’energia pagata in bolletta)
Attraverso le bollette elettriche l’utente paga:
Energia prelevata: 1.900 X 0,20 = 380 €
Attraverso lo Scambio sul Posto l’utente riceverà dal Gse:
a. Contributo in conto scambio, a titolo di rimborso: 1.900 X 0,14 = 266 € (circa)
b. Valore delle eccedenze di energia in più immessa in rete: 300 X 0,10 = 30 € (circa)
Queste cifre, seppur indicative, rendono l’idea del risparmio, e del guadagno, che l’utente ottiene installando l’impianto fotovoltaico di 3 Kwp.

Riepilogo

Riassumendo, ecco i dati conclusivi:

  • spesa annuale in bolletta senza impianto fotovoltaico: 600 €/anno (per consumi di 3.000 Kwh/anno);
  • spesa annuale in bolletta con impianto fotovoltaico in scambio sul posto: 114 € (cioè: 380-266);
  • guadagno annuale con i benefici dello scambio sul posto con un autoconsumo del 30% (dato prudente) dell’energia prodotta, sommando il risparmio effettivo in bolletta, i contributi di scambio sul posto e per l’eccedenza, e la quota in detrazione, sottratto la spesa di consumo:
    220 + 266 + 30 + 375 – 380 = 511 €

L’autoconsumo è sempre il fattore di maggior risparmio: più aumenta la quota di autoconsumo più aumentano gli introiti. Si può arrivare fino ad un massimo del 60% dell’energia prodotta.

 

Delibera 243: perchè non si esegue il test di interfaccia

Ieri un cliente a cui ho eseguito l’adeguamento alla delibera 243/2013 mi ha posto una domanda molto interessante: “con l’occasione sono a richiedere il riferimento normativo per cui l’adeguamento effettuato non richiede la taratura del relè di protezione su interruttore di interfaccia rete e conseguente verifica “nuovo” impianto“.
La domanda merita una risposta, specialmente perché su internet a riguardo si legge du tutto. Ecco la mia risposta, che spero possa essere un buon punto di partenza per una riflessione sull’argomento.

Il test di interfaccia per la Delibera 243

Il vostro impianto fotovoltaico è stato realizzato in conformità alla DK5940 di ENEL poiché in quel periodo la CEI 0-21, il riferimento attuale, ancora non era stata emanata. La CEI 0-21 prevede l’obbligo dei test con cassetta relè per tutti gli impianti trifase, cosa che prima avveniva su base volontaria poiché era possibile ricorrere all’autotest ed alla certificazione di taratura del Produttore (e non nego che tutti procedevamo così).
Il mese scorso l’impianto è stato adeguato alla DL 243/2013 AEERG per quanto riguarda le soglie di frequenza al di fuori delle quali le protezioni di interfaccia si devono disconnettere (49-51 Hz).

Tutti i dispositivi conformi alla DK5940 uscivano dalla fabbrica con la possibilità di regolare, da parte dell’utente, i due valori di soglia di frequenza. I due intervalli erano:
49.7-50.3 -> regolazione di default
49-51 -> regolazione possibile su richiesta del distributore ma già prevista come opzione
In sostanza noi non abbiamo modificato la taratura del dispositivo, ma abbiamo cambiato la soglia di intervento variando l’opzione di intervento già prevista dalla certificazione di fabbrica. Per questo non abbiamo testato l’interfaccia.

AEEG non ha imposto l’obbligo del test con cassetta, anzi, ha ritenuto di non considerarlo un passaggio obbligatorio. Il riferimento è riportato qui http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-084-12.htm (faq n.5)

Il test del dispositivo si sarebbe potuto eseguire, e molti colleghi ritengono che sarebbe stato meglio che AEEG lo avesse imposto, ma presumo che ciò non sia avvenuto perché la vecchia DK5940 non ragionava come la CEI 0-21.

Dubito che AEEG si si fatta lo scrupolo di “non gravare sui produttori”, come da qualche parte ho letto. Più prosaicamente nelle norme tecniche vale un principio: quel che è stato approvato resta valido se non intervengono modifiche sostanziali. E cambiare una soglia preimpostata non è stato inteso come “modifica sostanziale.

Conclusioni

Se desiderate che l’interfaccia sia testata, per avere la conferma che la variazione delle soglie di intervento consenta effettivamente al dispositivo di non disconnettersi nel range 49-51 Hz , non ci sono problemi ad eseguire il test. Il test della protezione di interfaccia sarà comunque da eseguire allo scadere dei cinque anni dalla messa in esercizio.

Se qualche collega che passa di qui desidera discuterne con me mi farebbe molto piacere.

 

L’IVA agevolata e l’IVA ordinaria in edilizia

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%.
Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

Detrazioni fiscali per gli interventi in edilizia: 65% – 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali si dividono in due fasce distinte e separate nettamente.

detrazioni

Riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si prevede la detrazione del 65% sull’imposta lorda ripartita in 10 quote annuali costanti.

Rientrano in tale misura qualsiasi tipo di miglioramento ed aumento della trasmittanza delle strutture opache di un edificio: involucro esterno, pavimenti, coperture ed infissi.

Non si potranno però realizzare degli interventi generici, bensì si dovranno rispettare dei parametri ben precisi stabiliti da precedenti norme. Inoltre sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% anche per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari adibiti  alla produzione di acqua calda per usi domestici.

Ristrutturazione edilizia

La seconda misura fiscale prevede un bonus del 50% sull’imposta per tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia che non rientrano nei parametri di rendimento, con l’importante novità di comprendere il fotovoltaico, la sostituzione dei mobili fissi ed i lavori per il miglioramento sismico degli edifici.

In particolare per quanto riguarda la sostituzione ed il successivo acquisto di mobili, l’art. 16 del decreto non specificando la merceologia fa intendere che la misura è rivolta a qualsiasi tipo di mobile purché destinato ad arredare l’edificio.

 

Detrazioni fiscali al 65% (ancora in vigore nel 2017)

Le detrazioni fiscali al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti basati su caldaie a condensazione.

Se si deve sostituire una caldaia mal funzionante oppure si deve ristrutturare l’impianto termico, è spesso conveniente installare una caldaia a condensazione.

Usufruendo della agevolazione, l’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale equivalente e si risparmierà sul futuro consumo di combustibile. Le caldaie a condensazione sono normalmente più costose di quelle tradizionali, ma hanno un rendimento più elevato.

Nei comuni impianti con radiatori, se tecnicamente possibile, è necessario che tutti questi siano dotati di valvole termostatiche. Queste apparecchiature sono molto efficaci per ridurre il consumo di combustibile. Se non già non lo fossero, occorre installarle e la spesa è anch’essa detraibile.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti basati su pompe di calore.

Di norma la pompa di calore si considera se sarà parte di un sistema di riscaldamento geotermico. In generale, la pompa di calore ha senso se I terminali di distribuzione sono adatti per funzionare con fluido vettore a bassa temperatura (per esempio, pannelli o pavimenti radianti).

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente sostituire integralmente, in un impianto di riscaldamento, il generatore di calore esistente con una pompa di calore. E’ agevolata anche la sostituzione contestuale di altre parti dell’impianto o di tutto l’impianto.

E’ agevolata la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore in un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria. L’agevolazione non riguarda l’installazione di un condizionatore reversibile se non alimenta l’impianto di riscaldamento. La pompa di calore deve rispettare alcuni requisiti tecnici che non sempre sono posseduti dai prodotti in commercio Installazione di caldaie con caldaie a biomasse (legna, pellets, cippato, mais, biodiesel…).

La convenienza di questo intervento è normalmente legata alla possibilità dell’utente di reperire economicamente il combustibile e di provvedere con comodità alla alimentazione della caldaia.

Usufruire della detrazione non è sempre possibile. Occorre anzitutto che l’immobile sia già dotato di un impianto di riscaldamento non basato su caldaie a biomasse ed installare una caldaia che sopperisca al totale od alla maggior parte del fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale.

L’installazione di stufe ad integrazione dell’impianto di riscaldamento non soddisfa i requisiti tecnici necessari per ottenere le agevolazioni.

Occorre inoltre che i serramenti dell’immobile siano conformi a certi parametri ed infine occorre che al termine dell’intervento siano raggiunte determinate prestazioni energetiche. Si consiglia di approfondire la possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali prima di decidere di effettuare le spese.

Installazione di pannelli solari termici.

L’installazione di pannelli solari termici consente di ridurre notevolmente il costo dell’acqua calda.

Sono agevolate le installazioni di pannelli per usi domestici od industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università. Il produttore od il fornitore debbono fornire certificazioni e dichiarazioni circa la garanzia e la manutenibilità.

I prodotti in commercio non sempre possiedono le certificazioni richieste.

Sostituzione di serramenti.

Se si desidera sostituire i propri serramenti, spesso conviene installare serramenti ad alto isolamento ed usufruire della agevolazione.

L’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale e si risparmierà sul consumo di combustibile per il riscaldamento. Tipicamente occorre dotare i serramenti di vetri doppi o tripli “basso emissivi”.

Miglioramento dell’isolamento termico di singoli elementi dell’immobile (pareti, pavimenti, soffitti, tetti).

In caso di manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni, usufruendo delle agevolazioni, l’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale equivalente e si potrà risparmiare anche notevolmente, sul consumo di combustibile.

L’isolamento è l’intervento che tipicamente determina il maggiore risparmio energetico. Per fare un esempio, isolando una casa costruita secondo le tecniche tradizionali utilizzate tra il 1945 ed il 1990, si ottiene spesso un risparmio energetico per il riscaldamento maggiore del 50% ed un elevato aumento del confort abitativo. 

Risparmi energetici apprezzabili si ottengono anche isolando singoli componenti quali il tetto, i pavimenti verso la cantina od il box, il pavimento del sottotetto, le pareti laterali.

Per usufruire delle agevolazioni, l’intervento deve riguardare componenti (tetto, soffitto, pavimento, parete) rivolti verso l’esterno o verso un ambiente non riscaldato. Alcuni isolamenti possono essere poco invasivi, esteticamente accettabili ed usufruendo della agevolazione, relativamente poco costosi.

Tipicamente occorre affiancare, all’elemento da ristrutturare, uno spesso strato (da 6 a 16 cm circa, a seconda della zona geografica e dell’elemento) di efficace materiale isolante (poliuretano, polistirene, lana di vetro…).