Detrazioni 2026
Detrazioni 2026: Scopri di più su Ecobonus, Bonus Casa e sugli interventi ammessi per le agevolazioni fiscali
Detrazioni 2026: Scopri di più su Ecobonus, Bonus Casa e sugli interventi ammessi per le agevolazioni fiscali
Definisco Bonus Fotovoltaico quell’ insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare una parte o tutto l’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo: tra questi ci sono il SuperBonus, il Bonus Casa e l’agevolazione IVA.
Sotto alla dicitura di Bonus Fotovoltaico rientra una grande varietà di incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2023. L’obiettivo dei bonus è il medesimo: assicurare al privato cittadino la possibilità di recuperare, in percentuali tempi e modi differenti, l’investimento sostenuto.
La soluzione che garantisce il maggior rientro ad oggi, resta il Superbonus, che nel 2023 passa al 90%. Esso permette una detrazione fiscale al 90% in caso di interventi volti non solo al miglioramento, ma anche alla riqualificazione di un immobile dal punto di vista energetico. Le modalità di accesso al Superbonus sono quelle previste dal Decreto Rilancio.
Per quanto riguarda i termini di validità, i privati possono considerare il 31 dicembre 2023 per unità unifamiliari o indipendenti: non è da escludere, comunque che venga prevista una proroga come è avvenuto negli anni passati.
Per questo bonus, nel tempo, è previsto un sistema “a scalare”, ossia di anno in anno verrà ristretta la platea di destinatari e diminuita la percentuale di agevolazione. Se le cose non dovessero modificarsi nel tempo il piano rimane il seguente:
Il Bonus Casa prevede una detrazione del 50% non solo sugli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è valida fino al 31 dicembre 2024 e l’importo può essere equamente distribuito in rate di pari importo per 10 anni fino ad un massimale di 96.000€.
Per i pannelli fotovoltaici che l’IVA è prevista al 10% anziché al 22%. Questa nuova aliquota si applica non soltanto al costo dell’installazione dell’impianto tradizionale, ma anche a quello delle batterie quando optiamo per un impianto fotovoltaico con accumulo. Per il momento non è prevista una scadenza per questo incentivo. Fonte: Agenzia delle Entrate.
In base all’agevolazione alla quale vogliamo accedere, cambiano i requisiti. In particolare, per il Super Bonus occorre:
Per il Bonus Casa, che comporta un recupero del 50% dell’importo speso, occorre:
Per quanto riguarda queste prime due agevolazioni, ricordo che le modalità di fruizione dell’aliquota di detrazione sono differenti e, nel caso si scelga il credito d’imposta, la somma verrà restituita in rate di pari importo nel lasso di tempo previsto dalla Legge.
La richiesta per l’IVA agevolata è invece molto più semplice in quanto è sufficiente compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione che deve essere inviata insieme alla conferma dell’ordine.
L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove possibilità per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute saranno rimborsabili in cinque anni. Ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.
Ammettiamo di avere già risolto l’ostacolo maggiore: trovare una impresa, un fornitore oppure una banca che acquisti il nostro credito di imposta.
Gli ostacoli purtroppo non sarebbero terminati.
In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi, che definiranno i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al bonus oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli, fin da subito si può comprendere che non sarà semplice per chi intende usufruire di questo superbonus del 110% orientarsi tra di obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, asseverazioni …
Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus: ad essere incentivato non sarà qualunque tipo di intervento. Il panorama, anzi, è piuttosto ristretto. E ci sono tetti di spesa e detrazione da rispettare.
(Fonte per questo e per il successivo paragrafo: Il Sole 24 Ore)
Tralasciando il sismabonus, gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto allo sconto sono tre:
Queste percentuali si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus, «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati.
Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.
Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.
Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Stando al Decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da farsi rilasciare successivamente al termine dei lavori.
Se non si dispone di una APE in corso di validità a cui fare riferimento per la classe energetica di partenza, perché ad esempio l’abitazione di proprietà non è stata oggetto di compravendita o di ristrutturazioni importanti nei dieci anni precedenti all’intervento, occorre farla predisporre da un Tecnico Abilitato.
Se già si è in possesso di una APE valida, essa può costituire il punto di partenza per valutare se gli interventi in progetto rispettano il miglioramento di classe tramite:
Premesso che l’efficacia degli interventi di riqualificazione andrà valutata ad hoc, nella maggioranza dei casi risulterà determinante la distribuzione delle lavorazioni sugli interventi ammessi.
Ad esempio: sconsiglio di sostituire un impianto di riscaldamento a gas con un sistema in pompa di calore su un edificio non coibentato, poiché sarebbero richiesti una taglia di impianto ed un conseguente consumo di energia elettrica molto elevati.
Altro esempio: è probabile che un cappotto termico possa garantire l’abbassamento di almeno due classi energetiche, ma si tratta di un intervento non sempre realizzabile. Edifici vincolati o che affacciano direttamente sulla pubblica via potrebbero non essere idonei all’isolamento esterno. Tuttavia un intervento di coibentazione delle intercapedini e di sostituzione dei serramenti, abbinato alla sostituzione del sistema di riscaldamento, potrebbe ovviare al problema.
Sarà inoltre necessario tutelare il Committente che i lavori intrapresi concorrano al raggiungimento del requisito sulle classi energetiche. Altrimenti il bonus andrà perso, malgrado i soldi spesi.
Ti interessa approfondire se nel tuo caso potresti avere diritto al superbonus del 110% per riqualificazione edilizia? Ti occorrono indicazioni sugli interventi più adatti per la tua abitazione? Contattami senza impegno, ti risponderò nel più breve tempo possibile.
Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del Decreto Rinnovabili “FER” ma è ormai certa la sua definitiva emanazione, dopo una lunga serie di modifiche avvenute durante la redazione dello stesso.
Una bozza del decreto può essere consultata QUI: http://www.ingcapra.it/wp-content/uploads/2019/06/bozza-decreto-fer-2018-2020.pdf.
Il decreto sarà una misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.
Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.
Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021, il regime FER aiuterà l’Italia a realizzare i suoi obiettivi per le energie rinnovabili.
L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. I produttori interessati potranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri.
Tali procedure riguarderanno gli impianti:
Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta.
Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti.
La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Essa fornisce chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi.
La circolare avrebbe dovuto fare chiarezza sulla detrazione fiscale dei sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, ma il risultato si è rivelato ambiguo.
La circolare 13/E del 2019 riprende la formulazione della circolare 7/E del 2018 della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui:
“L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso”
– ed aggiunge –
“L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”
Secondo le associazioni di settore, in questo modo, l’Agenzia negherebbe l’applicabilità della detrazione Irpef sui sistemi di accumulo installati su impianti che beneficiano di tariffe incentivanti.
Si ritiene che questa interpretazione sia fortemente penalizzante per un settore ancora in fase di sviluppo.
Sembra infatti che l’Agenzia delle entrate vada in una direzione diversa dal Governo. E questo pare improbabile, da cui la richiesta di ulteriori chiarimenti.
Ricordiamo soltanto che i sistemi di accumulo, abbinati all’impianto fotovoltaico, valorizzano tutte le tecnologie installate nelle abitazioni: pompe di calore, caldaie, accumulatori termici, ricariche elettriche… Essi massimizzano l’autoconsumo ed il risparmio energetico.
Il ruolo della detrazione fiscale nella divulgazione dei sistemi di accumulo è centrale in quanto si tratta ancora di una tecnologia costosa, ma necessaria in ottica di risparmio energetico.
In conclusione non resta che attendere gli ulteriori sviluppi per questa interpretazione ma, al momento, permane grande incertezza sulle detrazioni per i sistemi di accumulo.
Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.
Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.
La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.
I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.
Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:
Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.
Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.
L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.
Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica.
Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:
Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.
A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.
La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.
Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.
Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
Ecco tutti i documenti da conservare:
Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.
Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:
Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.
I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.
In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a
L’Agenzia delle Entrate ha risposto alla redazione di QualEnergia in merito alla richiesta di poter inserire nella domanda relativa alla detrazione fiscale al 50% anche i sistemi di accumulo in storage. I sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici sono da sempre un argomento di discussione per quanto riguarda le detrazioni IRPEF concesse con le ristrutturazioni edilizie. Infatti non era ben chiaro se le detrazioni in esame possano o meno essere estese anche all’acquisto di batterie di accumulo.
Le batterie, che spesso vengono abbinate agli impianti fotovoltaici, rappresentano uno strumento utile che viene utilizzato per immagazzinare l’energia elettrica prodotta in casa propria e per poter poterla riutilizzare in caso di necessità (di notte ad esempio).
Ma se per gli impianti fotovoltaici è risaputo che valgono le detrazioni IRPEF concesse per le ristrutturazioni edilizie, non è altrettanto chiaro se la stessa cosa possa valere anche per i sistemi di accumulo.
Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate non aveva mai parlato esplicitamente di questa possibilità. Ma visto il crescente interesse dimostrato per i sistemi con batterie di accumulo, ha voluto fare alcune precisazioni.
L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico sostengono che, l’acquisto e l’utilizzo di un sistema di accumulo di per sé non dia diritto alle detrazioni in quanto, esso, non viene considerato come una soluzione volta ad ottenere un risparmio di tipo energetico (accumulare energia non equivale a risparmiarla).
La prospettiva cambia se le batterie di accumulo vengono acquistate contestualmente o successivamente all’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso domestico (il quale non deve superare comunque i 20 kW di potenza massima). In quest’ottica il sistema di accumulo può essere considerato come elemento integrativo volto a migliorare le performance dell’impianto fotovoltaico ed i benefici economici ed energetici generati dall’accumulo sono correlati al suo abbinamento all’impianto fotovoltaico.
Dato l’indiscutibile risparmio energetico che il fotovoltaico permette, le detrazioni IRPEF possono essere estese anche alle spese sostenute per le batterie di accumulo, ma fino ad un importo non superiore ai 96.000€ complessivi (costo fotovoltaico + batterie di accumulo).
L’ultimo dubbio resta per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia ai quale si voglia associare successivamente un sistema di accumulo. Fino a quando non si avrà una risposta contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate, è logico affermare che si potranno sfruttare entrambe le agevolazioni fiscali, ma sono nella misura in cui gli incentivi in Conto Energia riguardino il solo impianto fotovoltaico e le detrazioni IRPEF il solo sistema di accumulo.
Mentre se l’acquisto delle batterie comporta la sostituzione di qualche componente dell’impianto fotovoltaico (ad esempio per gli inverter), questa non potrà di certo avvantaggiarsi di entrambe le agevolazioni. Su di essa converrà rinunciare alle detrazioni.
Per gli impianti in Conto Energia conviene quindi scegliere sistemi di accumulo che non comportino la sostituzione dell’inverter.
I Titoli di Efficienza Energetica sono uno strumento interessante per incentivare il fotovoltaico: per un impianto da 3 kW garantiscono circa 1.650 euro erogati in 5 anni. Ma i Certificati Bianchi sono alternativi alle altre forme di sostegno, come le detrazioni fiscali, e si possono usare solo per impianti sotto ai 20 kW di potenza. Vediamo come (fonti: QualEnergia e Fiusis Costruzioni Srls) Continua a leggere
L’installazione di una caldaia a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico? Dipende.
Per approfondire l’argomento riassumiamo le categorie di intervento ammesse alla detrazione sul risparmio energetico:
Non essendo contemplata all’interno dell’ultima categoria di intervento (quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale), l’installazione di una caldaia a biomasse può ad ogni modo essere valutata nella prima categoria, ossia la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Tale categoria, a differenza delle altre, non individua interventi specifici agevolabili, bensì ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all’edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale.
L’installazione di una caldaia a biomasse non può quindi beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico come intervento di per sé, indipendentemente da come è fatto il resto dell’edificio, ma solo se in conseguenza all’installazione l’immobile raggiunge specifici requisiti energetici. Questo è il motivo per cui non tutte le installazioni di caldaie a biomasse sono agevolabili.
Oltre alla condizione relativa all’indice di prestazione energetica invernale dell’edificio, ve ne sono poi altre da rispettare. In parte ci sono requisiti di partenza dell’edificio necessari per qualsiasi tipo di intervento per il quale si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e in parte vi sono poi delle condizioni specifiche richieste solo per le caldaie a biomasse.
Per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che l’edificio sia esistente (quindi iscritto al catasto) e che sia già dotato di un impianto di riscaldamento.
E’ inoltre necessario che l’intervento sia riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (rif. FAQ di ENEA).
Il primo ed il secondo requisito sono facilmente verificabili sulla documentazione del Produttore da parte del Progettista. Il terzo requisito è verificabile insieme al Fornitore del pellet. L’ultimo requisito è generalmente il più difficile da rispettare: in pratica significa che le chiusure devono essere di ultima generazione, in grado di garantire un valore di trasmittanza pari a 2,2 W/mqK. Per avere un’idea dei valori di trasmittanza dei propri infissi si può fare riferimento alla guida ENEA.
La rispondenza di tutti questi requisiti va riportata nell’asseverazione che un tecnico abilitato deve compilare e dichiarata nel resto della documentazione da trasmettere all’ENEA.
La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è quindi scontata. Prima di procedere all’acquisto della caldaia e alla sua installazione, il consiglio è rivolgersi ad un tecnico di fiducia, che in base alle caratteristiche dell’abitazione vi potrà indicare se ci sono o meno le condizioni per procedere. Una volta verificata la possibilità di accedere alla detrazione fiscale, il tecnico provvederà alla redazione di tutti i documenti necessari (asseverazione, certificazione energetica) e all’invio dell’apposita comunicazione all’ENEA.
Qualora il proprio intervento non ricada tra quelli finanziabili al 65% (prorogata a tutto il 2015) è comunque possibile richiedere la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.
fonti: http://www.lavorincasa.it/caldaia-a-biomasse-e-detrazione-65/ http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri , che prevede la formazione continua obbligatoria.
In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012). Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrino nei seguenti casi: maternità o paternità (un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; casi documentati di impedimento.
Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni. Le attività che prevedono il rilascio di CFP sono quelle di aggiornamento professionale continuo:
Il mio personale consiglio? Approfittiamo della formazione obbligatoria per acquisire nuove competenze e maggiore professionalità. Scegliamo corsi che siano davvero utili alla nostra professione, magari abilitandoci a poter svolgere nuovi ruoli che fino a ieri ci erano preclusi.
E non fissiamoci unicamente sui corsi gratuiti: gli importi sostenuti per la formazione obbligatoria sono deducibili al 50%.
paola@ingcapra.it
ufficio.tecnico@aierimpianti.it
WHATSAPP e telefono: 01431921384

Indirizzo
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