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La formazione obbligatoria dei professionisti

Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri , che prevede la formazione continua obbligatoria.
In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012). Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrino nei seguenti casi: maternità o paternità (un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; casi documentati di impedimento.

Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni. Le attività che prevedono il rilascio di CFP sono quelle di aggiornamento professionale continuo:

  • non formale, riconosciute dal CNI e rese note sul suo sito online;
  • informale, aggiornamenti legati all’attività professionale dimostrabile,certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior, partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale;
  • formale, ovvero master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca e corsi universitari con esame finale.

Il mio personale consiglio? Approfittiamo della formazione obbligatoria per acquisire nuove competenze e maggiore professionalità. Scegliamo corsi che siano davvero utili alla nostra professione, magari abilitandoci a poter svolgere nuovi ruoli che fino a ieri ci erano preclusi.

E non fissiamoci unicamente sui corsi gratuiti: gli importi sostenuti per la formazione obbligatoria sono deducibili al 50%.

Le detrazioni IRPEF 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Attenzione: il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013 e la cui legge di conversione è stata pubblicata sulla GU del 3 agosto 2013) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Condizioni per chiedere la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013)
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%

La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 – pdf e successive modificazioni.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992)
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici
  • le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Attenzione: Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Il Dl 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

I soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come e quando usufruire della detrazione 50%

Per usufruire della detrazione, è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del 02/11/2011 – pdf):

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

 

 

Fotovoltaico senza incentivi: conviene?

Il conto energia dedicato agli impianti fotovoltaici è finito il 6 luglio 2013.  La fine del Conto Energia ha fatto calare pesantemente la richiesta di installazioni fotovoltaiche  e non potrà far sopravvivere tutte le aziende del settore, in quanto nel periodo di boom del fotovoltaico si è creato un esubero importante di addetti ai lavori. Tuttavia il “nuovo fotovoltaico”, basato su Scambio sul Posto e detrazioni fiscali, in realtà continua ad essere un investimento interessante.

Gli esempi successivi sono tratti da un interessante articolo di Newsenergia e mostrano la redditività di un impianto da 3 kW realizzato a Firenze. Analizzando 5 casi standard e molto generici, a parità di dati in ingresso, si configurano moltplici scenari di ritorno dell’investimento per un impianto a servizio di una abitazione privata occupata da una famiglia di 4 persone: venduto ad un prezzo di mercato standard o un po’ più aggressivo, con la possibilità di detrarre il 50% o 36% e Scambio Sul Posto. L’ultimo scenario prevede il confronto con l’ultimo meccanismo di incentivazione prima dell’abolizione del regime degli incentivi.

CASO 1: Impianto da 3kW al costo di 9.000 euro con detrazione del 50%

CASO 2: Impianto da 3kW al costo di 9.000 euro con detrazione del 36%

CASO 3: Impianto da 3kW al costo di 7.500 euro con detrazione del 50%

CASO 4: Impianto da 3kW al costo di 7.500 euro con detrazione del 36%

CASO 5: Impianto da 3kW al costo di 9.000 euro in Conto Energia

Le simulazioni di confermano che i risultati, anche con impianti al costo di 3.000 €/kW, sono ottimi: il risultato ottenuto nel CASO 5 non è mai superiore alle valutazioni con detrazioni fiscali e scambio sul posto, ed è anzi nettamente inferiore.. E che anche con la detrazione fiscale al 36% si possano considerare gli investimenti molto conveniuenti con tassi di rendimento che vanno dal 13,00% al 16,29%. Una ulteriore considerazione a favore del meccanismo in Scambio sul Posto è che per la tariffa Omnicomprensiva, si applicano alla stessa le imposte, anche per i privati, mentre il contributo in conto scambio non è soggetto ad imposte.

Detrazioni fiscali per gli interventi in edilizia: 65% – 50%

Le detrazioni al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali si dividono in due fasce distinte e separate nettamente.

detrazioni

Riqualificazione energetica

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si prevede la detrazione del 65% sull’imposta lorda ripartita in 10 quote annuali costanti.

Rientrano in tale misura qualsiasi tipo di miglioramento ed aumento della trasmittanza delle strutture opache di un edificio: involucro esterno, pavimenti, coperture ed infissi.

Non si potranno però realizzare degli interventi generici, bensì si dovranno rispettare dei parametri ben precisi stabiliti da precedenti norme. Inoltre sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% anche per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari adibiti  alla produzione di acqua calda per usi domestici.

Ristrutturazione edilizia

La seconda misura fiscale prevede un bonus del 50% sull’imposta per tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia che non rientrano nei parametri di rendimento, con l’importante novità di comprendere il fotovoltaico, la sostituzione dei mobili fissi ed i lavori per il miglioramento sismico degli edifici.

In particolare per quanto riguarda la sostituzione ed il successivo acquisto di mobili, l’art. 16 del decreto non specificando la merceologia fa intendere che la misura è rivolta a qualsiasi tipo di mobile purché destinato ad arredare l’edificio.

 

Detrazioni fiscali al 65% (ancora in vigore nel 2017)

Le detrazioni fiscali al 50% ed al 65% in Italia continuano ad essere in vigore nel 2017. Questo rende ancora valido il contenuto dell’articolo.

Le indicazioni successive sono tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti basati su caldaie a condensazione.

Se si deve sostituire una caldaia mal funzionante oppure si deve ristrutturare l’impianto termico, è spesso conveniente installare una caldaia a condensazione.

Usufruendo della agevolazione, l’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale equivalente e si risparmierà sul futuro consumo di combustibile. Le caldaie a condensazione sono normalmente più costose di quelle tradizionali, ma hanno un rendimento più elevato.

Nei comuni impianti con radiatori, se tecnicamente possibile, è necessario che tutti questi siano dotati di valvole termostatiche. Queste apparecchiature sono molto efficaci per ridurre il consumo di combustibile. Se non già non lo fossero, occorre installarle e la spesa è anch’essa detraibile.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti basati su pompe di calore.

Di norma la pompa di calore si considera se sarà parte di un sistema di riscaldamento geotermico. In generale, la pompa di calore ha senso se I terminali di distribuzione sono adatti per funzionare con fluido vettore a bassa temperatura (per esempio, pannelli o pavimenti radianti).

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente sostituire integralmente, in un impianto di riscaldamento, il generatore di calore esistente con una pompa di calore. E’ agevolata anche la sostituzione contestuale di altre parti dell’impianto o di tutto l’impianto.

E’ agevolata la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore in un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria. L’agevolazione non riguarda l’installazione di un condizionatore reversibile se non alimenta l’impianto di riscaldamento. La pompa di calore deve rispettare alcuni requisiti tecnici che non sempre sono posseduti dai prodotti in commercio Installazione di caldaie con caldaie a biomasse (legna, pellets, cippato, mais, biodiesel…).

La convenienza di questo intervento è normalmente legata alla possibilità dell’utente di reperire economicamente il combustibile e di provvedere con comodità alla alimentazione della caldaia.

Usufruire della detrazione non è sempre possibile. Occorre anzitutto che l’immobile sia già dotato di un impianto di riscaldamento non basato su caldaie a biomasse ed installare una caldaia che sopperisca al totale od alla maggior parte del fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale.

L’installazione di stufe ad integrazione dell’impianto di riscaldamento non soddisfa i requisiti tecnici necessari per ottenere le agevolazioni.

Occorre inoltre che i serramenti dell’immobile siano conformi a certi parametri ed infine occorre che al termine dell’intervento siano raggiunte determinate prestazioni energetiche. Si consiglia di approfondire la possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali prima di decidere di effettuare le spese.

Installazione di pannelli solari termici.

L’installazione di pannelli solari termici consente di ridurre notevolmente il costo dell’acqua calda.

Sono agevolate le installazioni di pannelli per usi domestici od industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università. Il produttore od il fornitore debbono fornire certificazioni e dichiarazioni circa la garanzia e la manutenibilità.

I prodotti in commercio non sempre possiedono le certificazioni richieste.

Sostituzione di serramenti.

Se si desidera sostituire i propri serramenti, spesso conviene installare serramenti ad alto isolamento ed usufruire della agevolazione.

L’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale e si risparmierà sul consumo di combustibile per il riscaldamento. Tipicamente occorre dotare i serramenti di vetri doppi o tripli “basso emissivi”.

Miglioramento dell’isolamento termico di singoli elementi dell’immobile (pareti, pavimenti, soffitti, tetti).

In caso di manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni, usufruendo delle agevolazioni, l’intervento avrà tipicamente un costo inferiore rispetto ad una soluzione tradizionale equivalente e si potrà risparmiare anche notevolmente, sul consumo di combustibile.

L’isolamento è l’intervento che tipicamente determina il maggiore risparmio energetico. Per fare un esempio, isolando una casa costruita secondo le tecniche tradizionali utilizzate tra il 1945 ed il 1990, si ottiene spesso un risparmio energetico per il riscaldamento maggiore del 50% ed un elevato aumento del confort abitativo. 

Risparmi energetici apprezzabili si ottengono anche isolando singoli componenti quali il tetto, i pavimenti verso la cantina od il box, il pavimento del sottotetto, le pareti laterali.

Per usufruire delle agevolazioni, l’intervento deve riguardare componenti (tetto, soffitto, pavimento, parete) rivolti verso l’esterno o verso un ambiente non riscaldato. Alcuni isolamenti possono essere poco invasivi, esteticamente accettabili ed usufruendo della agevolazione, relativamente poco costosi.

Tipicamente occorre affiancare, all’elemento da ristrutturare, uno spesso strato (da 6 a 16 cm circa, a seconda della zona geografica e dell’elemento) di efficace materiale isolante (poliuretano, polistirene, lana di vetro…).