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Ecobonus 110% finalmente al via: interventi e decreti

Ecobonus 110% finalmente al via: ciò che a Maggio vi avevo anticipato, nel mese di Agosto 2020 è inizia ad essere più chiaro. Sono infatti stati rilasciati importanti aggiornamenti sui lavori che daranno diritto alle detrazioni maggiorate. Vediamo insieme le principali novità.

Ecobonus 110%: interventi “trainanti” e “trainati”

E’ stato confermato che la detrazione è subordinata ad alcuni requisiti relativi agli interventi, ed è applicabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020.

Le spese sostenute sono ripartibili in 5 anni di credito di imposta anziché negli usuali 10 anni. In alternativa è possibile cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i lavori, oppure alla banca.

Gli interventi TRAINANTI accedono direttamente alla super detrazione e consistono in:

  • installazione di un sistema di isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdenti opache (es. cappotto, intonaco termico, contropareti interne o insufflaggio);

  • sostituzione di caldaie esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore (anche ibridi) o a condensazione in condomini;

  • sostituzione di una caldaia esistente con una pompa di calore (anche ibrida), con caldaia a condensazione,  in edifici unifamiliari o “case a schiera”;

  • realizzazione di interventi Sismabonus definiti all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Gli interventi TRAINATI, se si realizzano congiuntamente agli interventi trainanti, hanno accesso all’ecobonus 110% e alla ripartizione in 5 anni. Fanno parte degli interventi trainati:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete, installati su edifici;

  • L’installazione di un sistema di accumulo (contestuale o successiva ad un impianto fotovoltaico)

  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

  • Altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore.

Decreto requisiti – MISE

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi dà ufficialmente il via al superbonus introdotto dal decreto Rilancio: il decreto contiene i parametri normativi da seguire per il miglioramento della classe energetica e la riduzione del rischio sismico.

Il decreto del MISE definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi:

  • di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;
  • finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ;
  • che danno diritto alla detrazione  del 110%,  compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Circolare e provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate

La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia,
  • efficienza energetica,
  • misure antisismiche,
  • il recupero o restauro delle facciate,
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici
  • colonnine per la ricarica dei veicoli.

Dopo un’introduzione di natura normativa, la guida entra nel dettaglio delle misure contenute nel decreto Rilancio e  risponde a molte delle domande che tutti noi ci siamo posti nelle ultime settimane, illustrando anche interessanti casi pratici.

Decreto Asseverazioni 

il MISE infine ha infine pubblicato sul suo sito internet il testo firmato del Decreto Asseverazioni, nonché i due moduli – Allegato 1 e Allegato 2.

Con il provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

Desideri saperne di più? CONTATTAMI

Superbonus del 110% per le ristrutturazioni

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove possibilità per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute saranno rimborsabili in cinque anni. Ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

E’ davvero tutto così semplice? 

Ammettiamo di avere già risolto l’ostacolo maggiore: trovare una impresa, un fornitore oppure una banca che acquisti il nostro credito di imposta.

Gli ostacoli purtroppo non sarebbero terminati.

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi,  che definiranno i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al bonus oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli, fin da subito si può comprendere che non sarà semplice per chi intende usufruire di questo superbonus del 110% orientarsi tra di obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, asseverazioni …

Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus: ad essere incentivato non sarà qualunque tipo di intervento. Il panorama, anzi, è piuttosto ristretto. E ci sono tetti di spesa e detrazione da rispettare.

Il Superbonus del 110% è solo per le ristrutturazioni “importanti”

(Fonte per questo e per il successivo paragrafo: Il Sole 24 Ore)
Tralasciando il sismabonus, gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto allo sconto sono tre:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. E’ ammessa una detrazione non superiore a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Ecobonus collegato ai lavori maggiori

Queste percentuali si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus, «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati.

Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.

Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Impianti fotovoltaici 

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. 

Come posso sapere se ho diritto al supebonus del 110%?

Stando al Decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da farsi rilasciare successivamente al termine dei lavori.

Se non si dispone di una APE in corso di validità a cui fare riferimento per la classe energetica di partenza, perché ad esempio l’abitazione di proprietà non è stata oggetto di compravendita o di ristrutturazioni importanti nei dieci anni precedenti all’intervento, occorre farla predisporre da un Tecnico Abilitato. 

Se già si è in possesso di una APE valida, essa può costituire il punto di partenza per valutare se gli interventi in progetto rispettano il miglioramento di classe tramite:

  • modifica grado di isolamento componenti opachi;
  • sostituzione tipologia di infissi o vetro; applicazione schermature mobili;
  • calcolo inclinazione, orientamento e superficie ottimali di impianti solari termici e fotovoltaici.

Valutazione preliminare degli interventi

Premesso che l’efficacia degli interventi di riqualificazione andrà valutata ad hoc, nella maggioranza dei casi risulterà determinante la distribuzione delle lavorazioni sugli interventi ammessi.

Ad esempio: sconsiglio di sostituire un impianto di riscaldamento a gas con un sistema in pompa di calore su un edificio non coibentato, poiché sarebbero richiesti una taglia di impianto ed un conseguente consumo di energia elettrica molto elevati.

Altro esempio: è probabile che un cappotto termico possa garantire l’abbassamento di almeno due classi energetiche, ma si tratta di un intervento non sempre realizzabile. Edifici vincolati o che affacciano direttamente sulla pubblica via potrebbero non essere idonei all’isolamento esterno. Tuttavia un intervento di coibentazione delle intercapedini e di sostituzione dei serramenti, abbinato alla sostituzione del sistema di riscaldamento, potrebbe ovviare al problema.  

Sarà inoltre necessario tutelare il Committente che i lavori intrapresi concorrano al raggiungimento del requisito sulle classi energetiche. Altrimenti il bonus andrà perso, malgrado i soldi spesi.

 Ti interessa approfondire se nel tuo caso potresti avere diritto al superbonus del 110% per riqualificazione edilizia? Ti occorrono indicazioni sugli interventi più adatti per la tua abitazione? Contattami senza impegno, ti risponderò nel più breve tempo possibile.

Delibera 786: in Piemonte via alle verifiche a tappeto

Comunicazione importante: COVID-19 – Iniziative per le attività di adeguamento degli impianti di produzione:

Considerato che, alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, le verifiche  periodiche in campo previste dalla Deliberazione 786/2016 in questo momento non sono eseguibili, E-Distribuzione informa che saranno differite le scadenze sino a 30 giorni successivi dalla data di dichiarazione di fine emergenza.

Mi è giunta più di una segnalazione che, negli ultimi giorni del mese di Marzo 2020, E-Distribuzione ha avviato una massiccia campagna di verifica ai sensi della Delibera 786 in Piemonte.

In cosa consiste la Delibera 786?

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.

In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:

  • sui sistemi di protezione di interfaccia SPI degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi  potenza superiore a 11,08 kW;
  • sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;

secondo le seguenti tempistiche:

a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:

  1. il 31 marzo 2018;
  2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  3. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:

  1. il 31 dicembre 2017;
  2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:

  1. il 30 settembre 2017;
  2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

Comunicazioni e verifiche

In caso di mancata effettuazione delle verifiche, la Delibera 786 prevede che il gestore di rete provveda ad inviare un sollecito e, in mancanza di esecuzione delle stesse, ne dia comunicazione al GSE.

GSE provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; il gestore di rete sospenderà altresì il servizio di connessione.

Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione dovranno utilizzare un apposito servizio sull’Area Clienti.

La Delibera 786 in Piemonte 

Limitandomi ai fatti di questi giorni, le verifiche previste in Delibera sono state avviate in Piemonte. 

Più di un collega e più di un Produttore mi hanno segnalato di avere ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata o pec che invita a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla ricezione del documento.

In allegato riporto una comunicazione – tipo.

Cosa fare?

Il rinnovo della taratura quinquennale sulla protezione di interfaccia va eseguito.

Tuttavia la tempistica di avvio di questa campagna di verifica è quantomeno inopportuna, dal momento che i mesi di Marzo e Aprile 2020 in Italia e nel mondo saranno tristemente ricordati per l’emergenza COVID-19.

Ai sensi del DPCM 22 Marzo 2020 e successive integrazioni gli studi di Ingegneria e gli elettricisti possono continuare a lavorare. Questo tuttavia, secondo me, non significa che tutto ciò che facciamo sia da considerare essenziale per il Paese. Esistono mansioni vitali e altre che non lo sono.

La nostra attività prosegue anche in questi giorni e, anche se secondo me il rinnovo di una taratura su una SPI non rientra tra ciò che può dirsi vitale, su richiesta possiamo intervenire. Sempre che ci siano i presupposti per non creare assembramenti e per non diventare noi stessi veicolo di contagio.

Certamente siamo a disposizione per pianificare un incarico da svolgersi non appena potremo operare in sicurezza dal punto di vista sanitario.

Se sei un Produttore che ha ricevuto una richiesta di adeguamento ai sensi della Delibera 786 in Piemonte e ti occorre dimostrare di esserti attivato per adempiere a quanto previsto Contattami.

Coronavirus: le scadenze rinviate da GSE

Emergenza Coronavirus. Buone notizie sul fronte GSE: gli operatori potranno beneficiare di una proroga dei termini per produrre dati e documenti richiesti dal GSE nei procedimenti amministrativi per rinnovabili ed efficienza energetica.

GSE per l’emergenza Coronavirus, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha infatti pubblicato sul sito internet l’elenco dei procedimenti e degli adempimenti che sono stati prorogati.

Le proroghe principali

I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio 2020.

I termini in tema di obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas slittano dal 31 maggio al 22 luglio 2020.

GSE infine ha prorogato al 22 maggio 2020, la data di pubblicazione del bando previsto dall’articolo 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.

Ha inoltre definito specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura degli operatori prevista con riferimento ai Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano

Elenco dei procedimenti prorogati

Se desideri conoscere l’elenco completo dei provvedimenti prorogati per l’emergenza Coronavirus consulta il link sottostante:

Elenco dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati

Fonte: GSE

Raccomandazioni

Anche e questo è un sito che tratta di energie rinnovabili e norme antincendio, ritengo doveroso condividere le raccomandazioni del Ministero della Salute.

Eccole:

Noi non ci fermiamo! Contattami