Tag Archivio per: Piemonte

Delibera 786: in Piemonte via alle verifiche a tappeto

Comunicazione importante: COVID-19 – Iniziative per le attività di adeguamento degli impianti di produzione:

Considerato che, alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, le verifiche  periodiche in campo previste dalla Deliberazione 786/2016 in questo momento non sono eseguibili, E-Distribuzione informa che saranno differite le scadenze sino a 30 giorni successivi dalla data di dichiarazione di fine emergenza.

Mi è giunta più di una segnalazione che, negli ultimi giorni del mese di Marzo 2020, E-Distribuzione ha avviato una massiccia campagna di verifica ai sensi della Delibera 786 in Piemonte.

In cosa consiste la Delibera 786?

Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.

In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:

  • sui sistemi di protezione di interfaccia SPI degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi  potenza superiore a 11,08 kW;
  • sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;

secondo le seguenti tempistiche:

a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:

  1. il 31 marzo 2018;
  2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  3. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:

  1. il 31 dicembre 2017;
  2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:

  1. il 30 settembre 2017;
  2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

Comunicazioni e verifiche

In caso di mancata effettuazione delle verifiche, la Delibera 786 prevede che il gestore di rete provveda ad inviare un sollecito e, in mancanza di esecuzione delle stesse, ne dia comunicazione al GSE.

GSE provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; il gestore di rete sospenderà altresì il servizio di connessione.

Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione dovranno utilizzare un apposito servizio sull’Area Clienti.

La Delibera 786 in Piemonte 

Limitandomi ai fatti di questi giorni, le verifiche previste in Delibera sono state avviate in Piemonte. 

Più di un collega e più di un Produttore mi hanno segnalato di avere ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata o pec che invita a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla ricezione del documento.

In allegato riporto una comunicazione – tipo.

Cosa fare?

Il rinnovo della taratura quinquennale sulla protezione di interfaccia va eseguito.

Tuttavia la tempistica di avvio di questa campagna di verifica è quantomeno inopportuna, dal momento che i mesi di Marzo e Aprile 2020 in Italia e nel mondo saranno tristemente ricordati per l’emergenza COVID-19.

Ai sensi del DPCM 22 Marzo 2020 e successive integrazioni gli studi di Ingegneria e gli elettricisti possono continuare a lavorare. Questo tuttavia, secondo me, non significa che tutto ciò che facciamo sia da considerare essenziale per il Paese. Esistono mansioni vitali e altre che non lo sono.

La nostra attività prosegue anche in questi giorni e, anche se secondo me il rinnovo di una taratura su una SPI non rientra tra ciò che può dirsi vitale, su richiesta possiamo intervenire. Sempre che ci siano i presupposti per non creare assembramenti e per non diventare noi stessi veicolo di contagio.

Certamente siamo a disposizione per pianificare un incarico da svolgersi non appena potremo operare in sicurezza dal punto di vista sanitario.

Se sei un Produttore che ha ricevuto una richiesta di adeguamento ai sensi della Delibera 786 in Piemonte e ti occorre dimostrare di esserti attivato per adempiere a quanto previsto Contattami.

Distaccarsi dal riscaldamento centralizzato in Piemonte? Ora si può

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016, è stata pubblicata la Dgr 30 Maggio 2016, n. 29-3386.

La nuova delibera, attraverso modifiche alla D.G.R. 46-11968 del 2009, inserisce una nuova deroga all’obbligo del riscaldamento centralizzato oltre le quattro unità abitative che, nel caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a morosità o a cause di forza maggiore, permette al cittadino/condomino in regola coi pagamenti di installare un impianto di riscaldamento autonomo e garantirsi il servizio per la sua abitazione. Continua a leggere

Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

E’ stato aggiornato Docet. Docet è un programma di calcolo messo a disposizione gratuitamente da Enea
È una buona soluzione per certificare edifici fino a 200 mq.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 6/26/2015
Ministero dello Sviluppo Economico – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto Pres. Repubblica 4/16/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 6/26/2009
Ministero dello Sviluppo economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
FONTE: http://www.edilportale.com/

UNI TS 11300:2014 cosa cambia per le APE

Sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione, il 2 ottobre 2014, le norme UNI/TS 11300-1 e 2 del 2014 relative al calcolo del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e di energia primaria per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione in edifici non residenziali. Le norme in questione costituiscono i principali riferimenti per il calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

In taoria

Tecnicamente è possibile fare riferimento a quanto è stato diffuso da ANIT, una prima nota sulle principali modifiche che riguardano:

Ponti termici: i ponti termici si valutano solo attraverso i coefficienti lineici. E’ cancellato l’utilizzo della maggiorazione % semplificata e l’utilizzo dell’abaco della norma UNI EN 14683. Le valutazioni dei coefficienti lineici devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO 14683. E’ possibile utilizzare metodi di calcolo manuale per edifici esistenti.

classi energetiche

Classi energetiche e consumi

Trasmittanza termica U: le caratteristiche dei materiali ed in particolare la conducibilità termica, devono essere opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO 10456.

Perdite per ventilazione: la valutazione diventa molto più raffinata e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che gestiscono la ventilazione all’interno degli edifici.

Guadagni solari: viene introdotta la modifica già presente nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno (il peggiorativo) tra l’aggetto verticale e orizzontale. Inoltre viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) con una migliore definizione dei fattori di esposizione.

Tra le altre modifiche la trattazione dei locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l’extraflusso, la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione degli apporti solari sulle superfici opache che dovranno esser apportare ai software in circolazione.

In pratica

La velocità con cui il CTI ha rilasciato le nuove versioni delle norme,  senza anticiparle preventivamente alla software house, ha spiazzato i produttori che si sono trovati ad effettuare gli aggiornamenti in tutta fretta.  Tralascio la situazione dello stato di aggiornamento dei principali prodotti sul mercato e mi soffermo unicamente su uno di essi: DOCET, il popolare tool gratuito predisposto da CNR e ENEA.

DOCET AGGIORNATO? NO. Per quanto riguarda il metodo di calcolo Docet si evidenzia che – conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 – anche esso deve essere aggiornato da CNR ed ENEA e pertanto non se ne consiglia l’utilizzo, pena la nullità del documento elaborato.

STOP DEL PIEMONTE
La Regione Piemonte  ha diramato una comunicazione in cui si specifica che da “2 ottobre 2014 la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuata avvalendosi esclusivamente a tali norme il cui utilizzo è obbligatoriamente previsto dall’art.11 del dlgs 192/2005 come emendato dalla
legge 90/2013”. 

Il mio suggerimento è, se proprio non potete posticipare l’ottenimento del Certificati, di rivolgervi a professionisti in grado di assicurarvi un documento conforme alle attuali norme techiche, o di pazientare rimandando la richiesta al vostro techico di fiducia fino a che quest’ultimo non riceverà l’adeguamento del software che utilizza per le APE: si stima che entro la fine di Novembre tutti i software sul mercato saranno adeguati alle nuove UNI.