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STATO DEL SUPERBONUS: tra opportunità e (molte) criticità

Superbonus 110: dopo due anni è tempo di bilanci.

Finora, pur occupandomene quasi quotidianamente, ho scelto di non trattare in dettaglio il Superbonus.
Oggi, a due anni dall’uscita del Decreto Rilancio, non posso che unirmi al coro di perplessità dei colleghi coinvolti nell’iniziativa.

Le opportunità del Superbonus

Il Superbonus è senza dubbio un intervento apprezzato. Il meccanismo, sulla carta, è tanto semplice quanto efficace. Si eseguono dei lavori cosiddetti trainanti che devono aumentare la classe energetica dell’immobile attraverso il miglioramento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti termici e di climatizzazione oppure interventi contro il rischio sismico. Ai lavori trainanti, si possono associare dei lavori cosiddetti trainati, come l’istallazione di pannelli solari, così da fornire una nuova fonte di energia, e di colonnine di ricarica.

Il Superbonus ha saputo mobilitare investimenti consistenti, ponendosi l’obiettivo di apportare molteplici contributi positivi al settore residenziale ed edilizio:

  • Il minor gettito fiscale derivante dalla erogazione dell’incentivo è quasi interamente compensato da vantaggi fiscali diretti e indiretti;
  • Grazie all’incentivo gli edifici fanno un salto multiplo di classe, riducono dipendenza da fossili ed abbattono emissioni di gas climalteranti;
  • Intorno al Superbonus si è sviluppato un fiorente mercato di: aziende edili, tecnici per le asseverazioni, enti finanziari specializzati nell’acquisto del credito d’imposta.

Ma la vera opportunità che ha sorretto il Superbonus ed i bonus minori è stato il meccanismo di cessione del credito messo a punto con l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un sistema “perfetto”, che ha consentito la libera circolazione dei crediti edilizi che si sono trasformati in moneta virtuale da scambiare, con un profitto per chi acquista.
Un sistema che avrebbe consentito agli incapienti e chi non aveva liquidità di avviare interventi che altrimenti non avrebbero mai realizzato.

Le criticità del Superbonus

Il meccanismo del Superbonus si è rivelato tanto semplice nelle intenzioni quanto complesso nella messa in atto.
Dalla sua conversione in legge (luglio 2020 dl 77) abbiamo avuto: 12 correttivi, 5 provvedimenti attuativi, centinaia di interpretazioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.

I primi correttivi hanno voluto ampliare la platea del Superbonus. Di decreto in decreto vengono modificati dapprima l’art. 49 del dpr. 380/2001 testo unico edilizia, in presenza di abusi si perde il diritto alla detrazione. Successivamente, la disciplina edilizia, con la creazione della CILAS.

Il Superbonus sembrava finalmente entrato a regime quando una nuova serie di provvedimenti mette in discussione la cessione del credito, dando il via alla tempesta perfetta.

La cessione del credito, nata in origine per il Superbonus 110%, è stata estesa a tutte le detrazioni fiscali come opzione alternativa alle detrazioni su 10 anni, senza la necessaria consapevolezza degli effetti che avrebbe avuto sul “Paese Italia”. Non è un mistero che il meccanismo delle opzioni alternative si è trasformato nel vero motore delle frodi fiscali, che hanno interessato i bonus edilizi senza alcuna forma di controllo. E’ cronaca recente la truffa del bonus facciate.

Per contrastare le truffe, il Governo è corso ai ripari emanando una serie di misure di emergenza, che si sono susseguite in rapida successione negli ultimi mesi.

Il Decreto Antifrodi e la Finanziaria 2022

Il Decreto Antifrodi (157/2021) ha previsto il varo di un decreto del Ministro della transizione ecologica con nuovi valori massimi di alcuni beni ai quali occorre far riferimento per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Ciò ha generato dubbi interpretativi che si sono protratti fino all’emanazione della Manovra Finanziaria 2021. La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati.
Ergo, le norme Antifrodi sono state rese retroattive!

Sostegni Ter

Il Decreto Sostegni Ter (4/2022) ha posto fine alla cessione infinita dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Gli effetti del Sostegni Ter sono stati molto pesanti per la filiera del Superbonus ed hanno portato alla difficile situazione attuale:

  • La proroga del meccanismo in Finanziaria spinge gli operatori ad accelerare con i contratti;
  • Il divieto di vendita multipla taglia fuori dal mercato della cessione del credito i piccoli istituti bancari che per tutto il 2021 sono stati la linfa vitale del meccanismo;
  • Centinaia di aziende sul territorio perdono l’accesso alla vendita del credito… a cantieri avviati;
  • La sospensione del meccanismo tra gennaio e marzo toglie liquidità al sistema;
  • Operatori del settore presi dal panico si rivolgono alle grandi banche (Intesa, Unicredit, MPS, BPM, BNP Paribas, etc.);
  • Le grandi banche possono accettare crediti solo fino al raggiungimento della loro capacità fiscale;
  • Le grandi banche e i consulenti globali che le supportano (E&Y, Deloitte, PWC) vanno in affanno a causa della moltiplicazione delle domande;
  • Le grandi banche, raggiunta la propria capacità fiscale, sono costrette ad interrompere l’accettazione dei crediti e bloccano il sistema;
  • Si dilatano i tempi di vendita del credito determinando un aggravio della crisi del sistema messa a dura prova già da inflazione e indisponibilità sui materiali, indisponibilità delle maestranze.
Il Decreto Aiuti

Per sbloccare l’empasse generata dal Sostegni Ter, il Governo ha rilasciato a Maggio il D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” che introduce due modifiche :

  1. prorogato il termine del SAL 30% per Unifamiliari al 30 settembre 2022, con possibilità di includere nel conteggio lavori diversi dal Superbonus
  2. consentita la cessione del credito verso clienti professionali delle banche, che dovrebbe convincere i vari istituti di credito a riattivare le cessioni del credito.

Conclusioni

Qualsiasi misura eccezionale avrebbe bisogno di essere ben definita sin dal suo avvio, tanto più se promette di rilanciare un settore chiave per l’economia nazionale come l’edilizia.
Questo con il Superbonus non è avvenuto.
Invece di seguire un percorso lineare, si è intrapreso un percorso contorto e troppo spesso incerto, che ha avuto l’effetto di fare alzare bandiera bianca a molti cittadini e imprese.

Giusto sarebbe che il Governo chiarisse, a se stesso in primis, se i Superbonus 110% possano essere uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica più volte enunciati o se la strada intrapresa finora vada ridefinita, anche in modo radicale. Possibilmente senza affossare del tutto il comparto edilizio.

Decreto crescita: nuovi fondi ai piccoli comuni

Segnalo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti  dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (Decreto crescita)

La norma assegna fino a  500 milioni di euro per il 2019 ai Comuni, per la realizzazione di progetti di:

  • efficientamento energetico: si tratta ad esempio di interventi volti al miglioramento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, oppure all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile: sono compresi in questa categoria gli interventi in materia di mobilità sostenibile, ma anche gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare del contributo

Il contributo attribuito dal Decreto Crescita a ciascun Comune avviene sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

POPOLAZIONE RESIDENTE CONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti 50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti 70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti 90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti 130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti 170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti 210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti 250.000 euro

Condizioni per accedere

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

  1. non abbiano già ottenuto un finanziamento su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
  2. siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il Comune che riceve il finanziamento è poi tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione avviene:

  • per il 50% all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
  • per il restante 50% a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. 

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

 

Fonte: Biblus Acca

Ecobonus 2018: come funziona e spese ammesse in detrazione

Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata ad Ottobre 2018 sulla base delle ultime novità.

Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018, sono in vigore importanti novità che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.

La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.

Ecobonus 2018 novità: cosa cambia?

I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.

Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:

  • sostituzione e posa in opera di infissi;
  • sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa;
  • installazione di schermature solari.

Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.

Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.

Ecobonus 2018: spese e lavori ammessi in detrazione

L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.

Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica. 

Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Gli interventi

  • Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
    • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
    • schermature solari;
    • caldaie a biomassa;
    • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
  • Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
    • pompe di calore;
    • sistemi di building automation;
    • collettori solari per produzione di acqua calda;
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
  • Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
    • interventi di tipo condominiale.

Attenzione: la detrazione al 70-75% vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.
Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Importo massimo detraibile

L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
  • 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Segnalo tuttavia che è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt. È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto attualmente sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.

Chi può richiedere l’Ecobonus

La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.

A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

Ecobonus solo per lavori su immobili già esistenti

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile. 
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.

Come richiedere la detrazione fiscale Ecobonus 2018

La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.

Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA.

Documenti da conservare

Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.

Ecco tutti i documenti da conservare:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
  • attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.

Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati. 
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.

Modalità di pagamento

Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:

  • nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.

I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.

In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.

Fonte: https://www.informazionefiscale.it/ecobonus-2018-novita-come-funziona-spese-ammesse-detrazione#a

Clienti finali nascosti

 

La delibera ARERA N.276/2017/R/eel datata 30 Aprile 2017 e avente come oggetto “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”,  ha regolamentato i “clienti finali nascosti”.

L’intento della delibera è di fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e rientrino in una delle configurazioni ammesse, ovvero tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo non sono classificati tra le reti elettriche. Al loro interno il trasporto di energia elettrica non si configura come attività di trasmissione e/o trasporto, possibile solo su concessione dello Stato, bensì come auto-approvvigionamento.

Ricordo infatti che l’assegnazione della tipologia di SSPC, a partire dal 1° gennaio 2017, non è più onere del Produttore: è il Gestore di rete che ne indica l’assegnazione all’attivazione della connessione. 

Esempi di configurazioni ammesse

  1. Appartamento con relativa cantina e garage (pertinenze), ubicati nella medesima unità immobiliare ed alimentati dallo stesso POD.
  2. Condominio che dispone di un proprio POD per box auto e cantine.
  3. Complesso industriale in cui la persona giuridica che svolge l’attività principale fornisce energia ai locali che svolgono attività secondarie (es. mensa aziendale, portineria …). La configurazione è ammessa purché si abbia la piena disponibilità delle unità immobiliari assegnate ed esse si trovino su particelle catastali contigue.

Chi sono i clienti finali nascosti?

I clienti ”nascosti” sono soggetti che sono allacciati alla rete elettrica, ma non dispongono di un contatore di energia autonomo ufficiale cioè installato dal gestore.

I clienti finali nascosti non sono tollerabili poiché non sono visibili dal sistema elettrico: non possono scegliere il proprio venditore di energia ma soprattutto non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte.

In particolare, non versano le componenti fisse e, in presenza di produttori direttamente collegati a più clienti finali “nascosti”, neanche le componenti variabili degli oneri generali di sistema.

Esempi di clienti finali nascosti

  1. Villetta a due piani accatastata come unica unità immobiliare. Se il piano terra viene adibito ad attività produttiva ed il secondo piano, indipendente, resta abitazione allora si configurano due unità immobiliari distinte. Quella priva di POD risulta un cliente finale nascosto.
  2. Palazzina uffici di proprietà di un unico soggetto giuridico in cui le diverse unità immobiliari sono date in locazione a terzi che pagano l’energia elettrica al suddetto soggetto.
  3. Stabilimento industriale costituito da più unità immobiliari alimentate da un’unica fornitura. Una di queste unità viene affittata ad altra società che non lavora per lo stabilimento industriale.
  4. Centro commerciale costituito da un’area comune e da diversi negozi alimentati attraverso la cabina MT del centro commerciale.

Regolarizzazione dei clienti finali nascosti

Il 30 giugno 2018 è scaduto il termine per la regolarizzazione dei clienti della rete elettrica “nascosti”.

La regolarizzazione consiste nel richiedere la connessione con il relativo codice POD al Gestore di Rete competente per il proprio territorio.

In alternativa l’insieme dei clienti finali nascosti abbinati ad una unità di consumo possono regolarizzarsi costituendo un Altro Sistema di Consumo (ASDC).  Si tratta di una procedura complessa, che richiede presupposti specifici ed esula da questa trattazione.

I clienti finali nascosti che non si sono auto-dichiarati entro il 30 Giugno oppure che vengono individuati oltre il 30 giugno 2018 anche a seguito di segnalazione di altri soggetti, sono soggetti a sanzioni maggiorate del 30%, andando a restituire quanto dovuto dal 1° gennaio 2014 fino alla data della regolarizzazione.

In sintesi i clienti finali nascosti prima emergono e meno pagano, perché il costo dell’emersione aumenta con il passare del tempo.

Quanto si paga

Il calcolo per sapere quanto deve pagare un cliente finale nascosto è “semplice” se occorre valutare le sole componenti fisse degli oneri di sistema, ovvero le quote:

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale

Il calcolo è “complesso” se il cliente finale nascosto fa parte di un sistema che comprende almeno un produttore di energia. Ad esempio, in presenza di impianto fotovoltaico intestato al soggetto che ha la proprietà del POD,  si valutano le quote :

  • fissa (€ per punto di prelievo)
  • di potenza (€/kWh) eventuale
  • energia (€/kWh)

 

 

Sostituzione infissi ed Ecobonus 2018

L’Ecobonus è un’importante forma di agevolazione fiscale riconosciuta a chi effettua lavori in grado di migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, sia nel caso di edifici privati che condomini.

L’Ecobonus previsto per la sostituzione di finestre ed infissi è cambiato con la Legge di Bilancio 2018: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione fiscale riconosciuta passe dal 65% al 50% dell’importo sostenuto.

Ecobonus 2018: i requisiti per accedere alla detrazione

La semplice sostituzione degli infissi in un appartamento accede sempre all’ecobonus?
Come hanno ricordato più volte l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto un intervento di riqualificazione energetica, per essere agevolato, deve assicurare il conseguimento di un risparmio rispetto alla situazione originaria.
L’ecobonus, infatti, è un beneficio teso ad agevolare gli interventi da cui si consegua un risparmio energetico.
 
L’intervento, oltre a configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti, deve delimitare un volume riscaldato e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
 

Ecobonus 2018: la detrazione

Fino al 31 dicembre 2018 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi è prevista una detrazione del 50%.
Gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro (strutture opache verticali e orizzontali) sono rimaste agevolabili al 65%. 

Il limite massimo detraibile è di 60 mila euro per unità immobiliare.

Affinché sia detraibile l’intervento deve:

  • essere di sostituzione o modifica di elementi già esistenti,
  • delimitare un volume riscaldato
  • assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite (tabella 2 del DM 26 gennaio 2010).

Oltre al costo di acquisto e sostituzione delle nuove finestre a risparmio energetico, rientrano tra le spese ammesse in detrazione fiscale anche:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, se richieste;
  • opere murarie necessarie per portare a termine il lavoro.

Sono inoltre ammesse in detrazione anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, come persiane o scuri che risultano strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel telaio.

Sostituzione finestre: bonus ristrutturazione o ecobonus?

La differenza principale tra bonus ristrutturazione ed ecobonus consiste nella platea dei beneficiari; il primo consiste in una detrazione irpef del 50% e interessa solo i privati. Inoltre sono coinvolti unicamente gli immobili residenziali.  
 
L’ecobonus, invece, è anche una detrazione Ires, oltre che Irpef, e quindi coinvolge anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e le associazioni tra professionisti. Inoltre, possono accedere al beneficio gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico.
 
Di conseguenza, l’ecobonus (anche se ridotto rispetto agli anni precedenti) rimane l’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese mentre i privati hanno la possibilità di scegliere tra le due agevolazioni nel caso di immobili residenziali o sfruttare l’ecobonus per edifici non residenziali.

Fonti: Edilportale, Guida Fisco

Quota rinnovabili negli edifici di nuova costruzione

Il 31 maggio 2012 è entrata in vigore la normativa secondo la quale, nelle abitazioni e negli edifici di nuova costruzione, non tralasciando le strutture soggette a ristrutturazioni importanti, scatta l’obbligo dell’installazione di un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’immobile in questione, parzialmente o in tutto.
L’obbligo di installazione di un sistema da fonti rinnovabili  per la produzione di almeno 1 kW nelle unità abitative civili e 5 kW per i fabbricati industriali, nasce in ottemperanza del Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dello sfruttamento delle energie rinnovabili, espresso all’art.11 del Dlgs n. 28/2011.

IN CHE COSA CONSISTE L’OBBLIGO DEL DECRETO RINNOVABILI N. 28/2011?

Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 metri cubi sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell’immobile stesso. Ciò significa che nell’edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l’acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L’obiettivo dell’intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.
Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l’obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell’immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell’edificio in base al seguente schema che garantisce l’accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

  • del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
  • del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all’interno della progettazione dei piani di qualità dell’aria e di rispetto dell’ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

  • 1 kW ogni 80 mq per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012  fino al 31/12/2013;
  • 1 kW ogni 65 mq per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
  • 1 kW ogni 50 mq per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE?

Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l’idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
  • se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all’entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l’obbligo dell’istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE?

La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

  • un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l’involucro stesso;
  • un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l’obbligo di installazione dell’impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico (vedi sotto).

COSA SUCCEDE SE IN UN EDIFICIO EX NOVO O CON RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE NON VIENE INSTALLATO UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

In questo caso, non verrà rilasciato il titolo edilizio.

SE NELL’EDIFICIO NON È POSSIBILE INSTALLARE UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI?

E’ possibile che nell’edificio in questione non sia possibile installare un sistema da fonti rinnovabili, come nel caso di strutture soggette a vincoli storico-paesaggistici. In questo caso, in seguito alla verifica di un tecnico esperto, si certifica la non fattibilità di nessuna delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato ecosostenibile, evidenziando i motivi della mancata ottemperanza degli obblighi nella sua relazione tecnica.

PER CHI NON HA VALORE IL DECRETO RINNOVABILI?

L’obbligo dell’installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è valido su edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento, il quale sistema copre già il fabbisogno energetico dell’immobile, sia nella generazione della climatizzazione degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria.

Fonte: http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/obbligo-di-impianto-da-fonti-rinnovabili.html

Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE

La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

E’ stato aggiornato Docet. Docet è un programma di calcolo messo a disposizione gratuitamente da Enea
È una buona soluzione per certificare edifici fino a 200 mq.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Le sanzioni per il certificatore energetico

Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

Norme correlate

Decreto Ministeriale 6/26/2015
Ministero dello Sviluppo Economico – Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Decreto Pres. Repubblica 4/16/2013 n.75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Decreto Ministeriale 6/26/2009
Ministero dello Sviluppo economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
FONTE: http://www.edilportale.com/

Riscaldamento a biomassa e detrazione al 65%

L’installazione di una caldaia a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico? Dipende.
Per approfondire l’argomento riassumiamo le categorie di intervento ammesse alla detrazione sul risparmio energetico:

  • Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  • Interventi sull’involucro dell’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (relativamente al riscaldamento rientrano nella detrazione solo la sostituzione di impianti esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia).

Non essendo contemplata all’interno dell’ultima categoria di intervento (quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale), l’installazione di una caldaia a biomasse può ad ogni modo essere valutata nella prima categoria, ossia la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Tale categoria, a differenza delle altre, non individua interventi specifici agevolabili, bensì ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all’edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale.

L’installazione di una caldaia a biomasse non può quindi beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico come intervento di per sé, indipendentemente da come è fatto il resto dell’edificio, ma solo se in conseguenza all’installazione l’immobile raggiunge specifici requisiti energetici. Questo è il motivo per cui non tutte le installazioni di caldaie a biomasse sono agevolabili.
Oltre alla condizione relativa all’indice di prestazione energetica invernale dell’edificio, ve ne sono poi altre da rispettare. In parte ci sono requisiti di partenza dell’edificio necessari per qualsiasi tipo di intervento per il quale si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e in parte vi sono poi delle condizioni specifiche richieste solo per le caldaie a biomasse.

Requisiti dell’edificio per accedere alla detrazione sul risparmio energetico

Per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che l’edificio sia esistente (quindi iscritto al catasto) e che sia già dotato di un impianto di riscaldamento.
E’ inoltre necessario che l’intervento sia riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (rif. FAQ di ENEA).

Requisiti per accedere alla detrazione per le caldaie a biomasse

  • La caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011) e deve essere conforme alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012;
  • La caldaia deve rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs 3/4/2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni (rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011)) , oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
  • La caldaia deve utilizzare biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili e assimilabili (finestre, porte e vetrine anche se non apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati devono rispettare i valori massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C a D.Lgs. 192 del 2005.

Il primo ed il secondo requisito sono facilmente verificabili sulla documentazione del Produttore da parte del Progettista. Il terzo requisito è verificabile insieme al Fornitore del pellet. L’ultimo requisito è generalmente il più difficile da rispettare: in pratica significa che le chiusure devono essere di ultima generazione, in grado di garantire un valore di trasmittanza pari a  2,2 W/mqK.  Per avere un’idea dei valori di trasmittanza dei propri infissi si può fare riferimento alla guida ENEA.

La rispondenza di tutti questi requisiti va riportata nell’asseverazione che un tecnico abilitato deve compilare e dichiarata nel resto della documentazione da trasmettere all’ENEA.

La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è quindi scontata. Prima di procedere all’acquisto della caldaia e alla sua installazione, il consiglio è rivolgersi ad un tecnico di fiducia, che in base alle caratteristiche dell’abitazione vi potrà indicare se ci sono o meno le condizioni per procedere. Una volta verificata la possibilità di accedere alla detrazione fiscale, il tecnico provvederà alla redazione di tutti i documenti necessari (asseverazione, certificazione energetica) e all’invio dell’apposita comunicazione all’ENEA.

Qualora il proprio intervento non ricada tra quelli finanziabili al 65% (prorogata a tutto il 2015) è comunque possibile richiedere la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

fonti: http://www.lavorincasa.it/caldaia-a-biomasse-e-detrazione-65/ http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf