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Delibera AEEG 421 – Allegato A72 di Terna: teledistacco

Nuovi adempimenti in vista per gli impianti di generazione distribuita.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna , in relazione alla possibilità di teledistacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete su indicazioni di Terna.

Terna, al fine di prevenire tali eventuali criticità, nell’agosto 2012 pubblica l’allegato A72 al codice di rete “Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale “.
Successivamente vengono emanate dall’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico le delibere:

  • 562/2012/R/EEL del 20/12/2012 con la quale vengono stabiliti i criteri di distacco per alcune tipologie di impianti di generazione, la cui richiesta di connessione è successiva al 31/12/12;
  • 421/2014/R/EEL del 7/08/2014 con la quale viene recepita la revisione 1 dell’allegato A72 (agosto 2013) e vengono introdotti gli interventi di retrofit da adottare ad alcune tipologie di impianti già esistenti.

In breve il nuovo allegato A72 si allinea con la norma CEI 0-16 (art. 8.8.6.5 e allegato M), introducendo la soluzione di distacco in tempo reale degli impianti (GDRM) tra quelle già previste dalla precedente versione 3.
Vengono così definiti gli obblighi da parte dei distributori (implementazione del sistema per la gestione del tele distacco ed aggiornamento del portale per la predisposizione del regolamento di esercizio) e quelli a carico degli utenti (installazione di appositi dispositivi atti al tele distacco via GSM).
Tale allegato entrerà in vigore il 1 settembre 2015.

Gli impianti oggetto della Delibera 421/2014/R/EEL,  sono  gli impianti esistenti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

In pratica l’adeguamento consiste in:

  • Installazione di un dispositivo GSM conforme alla CEI 0-16 ed. III che consenta di ricevere i messaggi inviati dal distributore, comandare l’apertura del dispositivo di interfaccia e dare conferma dell’avvenuta apertura al distributore
  • Comunicazione al distributore l’avvenuto adeguamento
  • Sottoscrizione del nuovo regolamento di esercizio
  • Invio al distributore una dichiarazione, firmata da un tecnico che attesti la conformità del sistema di distacco alla norma CEI 0-16 ed.III

In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti saranno sospesi gli incentivi fino alla data di adeguamento.

 

Norme di riferimento:
 Delibera 07 agosto 2014, 421/2014/R/eel – Prescrizioni relative ai servizi di rete e ai distacchi per la generazione distribuita
CEI 0-16 – ed. III, art. 8.8.6.5 e allegato M – Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato M, Partecipazione ai piani di difesa
Allegato al codice di rete Terna A72 – Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)

Teledistacco: gli impianti interessati e le sanzioni

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale è stata pubblicata la delibera 421/2014 che approva le modifiche all’allegato A72 di Terna.

Gli impianti interessati

Gli impianti oggetto della delibera,  sono  gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013. Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.

La prescrizione si applica ai generatori eolici e statici di potenza maggiore o uguale a 100 kW. Tali generatori, su richiesta del Distributore, devono consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto.

In regime transitorio la riduzione di potenza degli impianti di generazione, oggetto della delibera, dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato M della Norma CEI 0-16. In poche parole si tratta di modalità di trasmissione tramite modem GSM in grdo di recepire messaggi da parte del gestore di rete per l’apertura del DDI e per i segnali di conferma dell’avvenuta apertura.

La tempistica

I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015,  la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

(fonte: http://newsenergia.com/delibera-421-teledistacco-fotovoltaico-eolico-allegato-a72-0814.html )