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STATO DEL SUPERBONUS: tra opportunità e (molte) criticità

Superbonus 110: dopo due anni è tempo di bilanci.

Finora, pur occupandomene quasi quotidianamente, ho scelto di non trattare in dettaglio il Superbonus.
Oggi, a due anni dall’uscita del Decreto Rilancio, non posso che unirmi al coro di perplessità dei colleghi coinvolti nell’iniziativa.

Le opportunità del Superbonus

Il Superbonus è senza dubbio un intervento apprezzato. Il meccanismo, sulla carta, è tanto semplice quanto efficace. Si eseguono dei lavori cosiddetti trainanti che devono aumentare la classe energetica dell’immobile attraverso il miglioramento del cappotto termico o la sostituzione degli impianti termici e di climatizzazione oppure interventi contro il rischio sismico. Ai lavori trainanti, si possono associare dei lavori cosiddetti trainati, come l’istallazione di pannelli solari, così da fornire una nuova fonte di energia, e di colonnine di ricarica.

Il Superbonus ha saputo mobilitare investimenti consistenti, ponendosi l’obiettivo di apportare molteplici contributi positivi al settore residenziale ed edilizio:

  • Il minor gettito fiscale derivante dalla erogazione dell’incentivo è quasi interamente compensato da vantaggi fiscali diretti e indiretti;
  • Grazie all’incentivo gli edifici fanno un salto multiplo di classe, riducono dipendenza da fossili ed abbattono emissioni di gas climalteranti;
  • Intorno al Superbonus si è sviluppato un fiorente mercato di: aziende edili, tecnici per le asseverazioni, enti finanziari specializzati nell’acquisto del credito d’imposta.

Ma la vera opportunità che ha sorretto il Superbonus ed i bonus minori è stato il meccanismo di cessione del credito messo a punto con l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un sistema “perfetto”, che ha consentito la libera circolazione dei crediti edilizi che si sono trasformati in moneta virtuale da scambiare, con un profitto per chi acquista.
Un sistema che avrebbe consentito agli incapienti e chi non aveva liquidità di avviare interventi che altrimenti non avrebbero mai realizzato.

Le criticità del Superbonus

Il meccanismo del Superbonus si è rivelato tanto semplice nelle intenzioni quanto complesso nella messa in atto.
Dalla sua conversione in legge (luglio 2020 dl 77) abbiamo avuto: 12 correttivi, 5 provvedimenti attuativi, centinaia di interpretazioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.

I primi correttivi hanno voluto ampliare la platea del Superbonus. Di decreto in decreto vengono modificati dapprima l’art. 49 del dpr. 380/2001 testo unico edilizia, in presenza di abusi si perde il diritto alla detrazione. Successivamente, la disciplina edilizia, con la creazione della CILAS.

Il Superbonus sembrava finalmente entrato a regime quando una nuova serie di provvedimenti mette in discussione la cessione del credito, dando il via alla tempesta perfetta.

La cessione del credito, nata in origine per il Superbonus 110%, è stata estesa a tutte le detrazioni fiscali come opzione alternativa alle detrazioni su 10 anni, senza la necessaria consapevolezza degli effetti che avrebbe avuto sul “Paese Italia”. Non è un mistero che il meccanismo delle opzioni alternative si è trasformato nel vero motore delle frodi fiscali, che hanno interessato i bonus edilizi senza alcuna forma di controllo. E’ cronaca recente la truffa del bonus facciate.

Per contrastare le truffe, il Governo è corso ai ripari emanando una serie di misure di emergenza, che si sono susseguite in rapida successione negli ultimi mesi.

Il Decreto Antifrodi e la Finanziaria 2022

Il Decreto Antifrodi (157/2021) ha previsto il varo di un decreto del Ministro della transizione ecologica con nuovi valori massimi di alcuni beni ai quali occorre far riferimento per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Ciò ha generato dubbi interpretativi che si sono protratti fino all’emanazione della Manovra Finanziaria 2021. La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati.
Ergo, le norme Antifrodi sono state rese retroattive!

Sostegni Ter

Il Decreto Sostegni Ter (4/2022) ha posto fine alla cessione infinita dei crediti fiscali, cancellando la previsione che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Gli effetti del Sostegni Ter sono stati molto pesanti per la filiera del Superbonus ed hanno portato alla difficile situazione attuale:

  • La proroga del meccanismo in Finanziaria spinge gli operatori ad accelerare con i contratti;
  • Il divieto di vendita multipla taglia fuori dal mercato della cessione del credito i piccoli istituti bancari che per tutto il 2021 sono stati la linfa vitale del meccanismo;
  • Centinaia di aziende sul territorio perdono l’accesso alla vendita del credito… a cantieri avviati;
  • La sospensione del meccanismo tra gennaio e marzo toglie liquidità al sistema;
  • Operatori del settore presi dal panico si rivolgono alle grandi banche (Intesa, Unicredit, MPS, BPM, BNP Paribas, etc.);
  • Le grandi banche possono accettare crediti solo fino al raggiungimento della loro capacità fiscale;
  • Le grandi banche e i consulenti globali che le supportano (E&Y, Deloitte, PWC) vanno in affanno a causa della moltiplicazione delle domande;
  • Le grandi banche, raggiunta la propria capacità fiscale, sono costrette ad interrompere l’accettazione dei crediti e bloccano il sistema;
  • Si dilatano i tempi di vendita del credito determinando un aggravio della crisi del sistema messa a dura prova già da inflazione e indisponibilità sui materiali, indisponibilità delle maestranze.
Il Decreto Aiuti

Per sbloccare l’empasse generata dal Sostegni Ter, il Governo ha rilasciato a Maggio il D.L. 50/2022 “Decreto Aiuti” che introduce due modifiche :

  1. prorogato il termine del SAL 30% per Unifamiliari al 30 settembre 2022, con possibilità di includere nel conteggio lavori diversi dal Superbonus
  2. consentita la cessione del credito verso clienti professionali delle banche, che dovrebbe convincere i vari istituti di credito a riattivare le cessioni del credito.

Conclusioni

Qualsiasi misura eccezionale avrebbe bisogno di essere ben definita sin dal suo avvio, tanto più se promette di rilanciare un settore chiave per l’economia nazionale come l’edilizia.
Questo con il Superbonus non è avvenuto.
Invece di seguire un percorso lineare, si è intrapreso un percorso contorto e troppo spesso incerto, che ha avuto l’effetto di fare alzare bandiera bianca a molti cittadini e imprese.

Giusto sarebbe che il Governo chiarisse, a se stesso in primis, se i Superbonus 110% possano essere uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica più volte enunciati o se la strada intrapresa finora vada ridefinita, anche in modo radicale. Possibilmente senza affossare del tutto il comparto edilizio.

Superbonus del 110% per le ristrutturazioni

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 ha aperto nuove possibilità per il settore delle costruzioni con la previsione di una detrazione fiscale potenziata al 110% per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e le spese sostenute saranno rimborsabili in cinque anni. Ed è soprattutto prevista la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

E’ davvero tutto così semplice? 

Ammettiamo di avere già risolto l’ostacolo maggiore: trovare una impresa, un fornitore oppure una banca che acquisti il nostro credito di imposta.

Gli ostacoli purtroppo non sarebbero terminati.

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi,  che definiranno i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al bonus oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli, fin da subito si può comprendere che non sarà semplice per chi intende usufruire di questo superbonus del 110% orientarsi tra di obblighi, visti di conformità, decreti attuativi, asseverazioni …

Paletti importanti riguardano anche il raggio di azione del superbonus: ad essere incentivato non sarà qualunque tipo di intervento. Il panorama, anzi, è piuttosto ristretto. E ci sono tetti di spesa e detrazione da rispettare.

Il Superbonus del 110% è solo per le ristrutturazioni “importanti”

(Fonte per questo e per il successivo paragrafo: Il Sole 24 Ore)
Tralasciando il sismabonus, gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto allo sconto sono tre:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. E’ ammessa una detrazione non superiore a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. E’ ammessa una detrazione non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Ecobonus collegato ai lavori maggiori

Queste percentuali si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus, «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati.

Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.

Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Impianti fotovoltaici 

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. 

Come posso sapere se ho diritto al supebonus del 110%?

Stando al Decreto, l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da farsi rilasciare successivamente al termine dei lavori.

Se non si dispone di una APE in corso di validità a cui fare riferimento per la classe energetica di partenza, perché ad esempio l’abitazione di proprietà non è stata oggetto di compravendita o di ristrutturazioni importanti nei dieci anni precedenti all’intervento, occorre farla predisporre da un Tecnico Abilitato. 

Se già si è in possesso di una APE valida, essa può costituire il punto di partenza per valutare se gli interventi in progetto rispettano il miglioramento di classe tramite:

  • modifica grado di isolamento componenti opachi;
  • sostituzione tipologia di infissi o vetro; applicazione schermature mobili;
  • calcolo inclinazione, orientamento e superficie ottimali di impianti solari termici e fotovoltaici.

Valutazione preliminare degli interventi

Premesso che l’efficacia degli interventi di riqualificazione andrà valutata ad hoc, nella maggioranza dei casi risulterà determinante la distribuzione delle lavorazioni sugli interventi ammessi.

Ad esempio: sconsiglio di sostituire un impianto di riscaldamento a gas con un sistema in pompa di calore su un edificio non coibentato, poiché sarebbero richiesti una taglia di impianto ed un conseguente consumo di energia elettrica molto elevati.

Altro esempio: è probabile che un cappotto termico possa garantire l’abbassamento di almeno due classi energetiche, ma si tratta di un intervento non sempre realizzabile. Edifici vincolati o che affacciano direttamente sulla pubblica via potrebbero non essere idonei all’isolamento esterno. Tuttavia un intervento di coibentazione delle intercapedini e di sostituzione dei serramenti, abbinato alla sostituzione del sistema di riscaldamento, potrebbe ovviare al problema.  

Sarà inoltre necessario tutelare il Committente che i lavori intrapresi concorrano al raggiungimento del requisito sulle classi energetiche. Altrimenti il bonus andrà perso, malgrado i soldi spesi.

 Ti interessa approfondire se nel tuo caso potresti avere diritto al superbonus del 110% per riqualificazione edilizia? Ti occorrono indicazioni sugli interventi più adatti per la tua abitazione? Contattami senza impegno, ti risponderò nel più breve tempo possibile.