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CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione della Norma CEI 0-21 2019 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma CEI 0-16, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” .

Le Norme sono disponibili per il download su CEI webstore all’indirizzo: https://www.ceinorme.it/it/norme-cei-0-16-e-0-21.html

Cosa cambia

Le nuove edizioni delle Norme sono state pubblicate il 17 Aprile 2019, tuttavia la Delibera 149/2019/R/eel, che definisce le tempistiche di applicazione delle norme di connessione, stabilisce che i dispositivi (quali inverter e sistemi di accumulo) conformi alle edizioni precedenti delle norme di connessione possono essere utilizzati per impianti connessi in BT e MT che entreranno in esercizio entro il 21 dicembre 2019.

Inoltre, la delibera prevede che:

  • per richieste di connessione presentate entro il 31 marzo 2020, la conformità dei dispositivi può essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00.
  • se la richiesta di connessione viene presentata successivamente al 1 aprile 2020, la conformità dei dispositivi deve essere attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

Il dispositivo di interfaccia

Per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 11.08 kW, la Norma CEI 0-21 prevede l’impiego di un dispositivo di interfaccia SPI integrato all’interno dell’inverter.

Tale dispositivo, disconnette l’inverter dalla rete elettrica nel caso in cui i valori di tensione e frequenza superino certe soglie imposte dalla Norma,  e deve essere testato al momento dell’installazione della macchina e comunque prima dell’allaccio di questa alla rete elettrica.

In questo caso la verifica del SPI avviene tramite la procedura di autotest, che fornisce come risultato una serie di schermate a display in cui sono riportate:

  • Le soglie di tensione e frequenza assieme ai tempi di intervento imposti dalla Normativa
  • Le soglie di tensione e frequenza assieme ai tempi di intervento rilevati al momento dell’esecuzione dell’autotest.

Le nuove soglie di taratura

Le nuove normative introducono alcuni cambiamenti nei criteri tecnici per la connessione degli Utenti alle reti elettriche di distribuzione, prevedendo, tra le altre cose, la modifica di alcune soglie di tensione e frequenza impostate sul dispositivo di interfaccia (SPI).

Nella seguente tabella sono riportate le soglie imposte dall’edizione 07-2016 della Normativa CEI-021:

Soglia  Soglia imposta  Soglia imposta  Tempo di intervento
(59.S1) 1,1 Vn 253 V ≤ 3 s
(59.S2) 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s
(27.S1) 0,85 Vn 195,5 V 0,4 s
(27.S2) 0,4 Vn 92 V 0,2 s
(81>.S1) 50,5 Hz 50,5 Hz 0,1 s
(81<.S1) 49,5 Hz 49,5 Hz 0,1 s
(81>.S2) 51,5 Hz 51,5 Hz 0,1 s
(81<.S2) 47,5 Hz 47,5 Hz 0,1 s

 

Nella seguente tabella sono invece riportate le soglie imposte dall’edizione della Normativa CEI 0-21 2019, evidenziando le soglie modificate rispetto alla precedente edizione:

Soglia  Soglia imposta  Soglia imposta  Tempo di intervento
(59.S1) 1,1 Vn 253 V ≤ 3 s
(59.S2) 1,15 Vn 264,5 V 0,2 s
(27.S1) 0,85 Vn 195,5 V 1,5 s
(27.S2) 0,15 Vn 34,5 V 0,2 s
(81>.S1) 50,2 Hz 50,2 Hz 0,1 s
(81<.S1) 49,8 Hz 49,8 Hz 0,1 s
(81>.S2) 51,5 Hz 51,5 Hz 0,1 ÷ 5 s
(81<.S2) 47,5 Hz 47,5 Hz 0,1 ÷ 5 s

Per saperne di più: CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

CEI 0-21 e CEI 0-16: pubblicate le nuove norme

A partire dal 17 aprile 2019 il CEI ha reso disponibile la nuova edizione delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, nella versioni consolidate.

Le norme sono liberamente disponibili sul sito www.ceinorme.it ai link:

Per entrambe le norme, le principali novità riguardano l’allineamento con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators – RfG), che ha comportato la suddivisione dei generatori in 4 distinte classi (Tipi), in base alla taglia e alla tensione del punto di connessione:

  • A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW
  • B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW
  • C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW
  • D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV.

Le novità di CEI 0-16 e CEI 0-21 versione 2019

Premetto intanto che la nuova versione delle norme sostituisce interamente le versioni precedenti. Le novità introdotte dalle versioni 2016 e 2017, consultabili qui, vengono interamente recepite ed ampliate per renderle conformi al Regolamento UE 2016/631.

Entrando nel dettaglio, tra le principali novità dalle nuove norme
possiamo trovare agli allegati Bbis (per la CEI 0-21) e Nbis (per la CEI
0-16) la definizione di “scalarità e modularità”, che consente di limitare le prove di tipo necessarie per la conformità dei sistemi di accumulo da immettere sul mercato europeo.

Tra le prove da eseguirsi sui dispositivi di protezione e interfaccia (SPI) è stata introdotta la “Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza” sia per dispositivi connessi in bassa tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato A della CEI 0-21) sia per i dispositivi connessi in media e alta tensione (in accordo a quanto previsto dall’allegato E della CEI 0-16).

Una ulteriore novità, introdotta da CEI 0-21, è quella dei cosiddetti impianti di produzione “Plug & Play”. Per impianto di produzione “Plug & Play si definisce un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente senza la necessità di avvalersi di un installatore qualificato.

In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, l’intero impianto costituirà un’unità che potrà essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.

Verifica di insensibilità alla derivata di frequenza

La nuova prova, valida sia per CEI 0-16 che per CEI 0-21, seguele disposizioni dell’art. 13.1 punto b del Regolamento UE 2016/631, “un gruppo di generazione deve essere in grado di restare connesso alla rete e di funzionare con valori di derivata di frequenza fino a 2,5Hz/s. In questa condizione il SPI non deve pertanto emettere comando di scatto.”

La prova viene eseguita facendo riferimento alle seguenti impostazioni delle protezioni di frequenza:

  • 81>: soglia di intervento 51,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  • 81<: soglia di intervento 47,5 Hz, tempo di intervento 0,15 s
  1.  Applicare una terna di tensioni simmetrica di sequenza ciclica diretta avente modulo del 100% della tensione nominale e frequenza 47,550 Hz;
  2. aumentare la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms, sino a raggiungere il valore di frequenza di 51,450 Hz (*);
  3. diminuire la frequenza delle tre tensioni a rampa, con dei passi di rampa aventi una ampiezza pari a 12,5 mHz e durata 5 ms sino a raggiungere il valore di frequenza di 47,550 Hz (*);
  4. ripetere le prove di cui ai precedenti punti 2 e 3 per quattro volte, per un totale di 5 rampe positive e negative.

La prova si ritiene superata in assenza di scatti della protezione di minima e massima frequenza.
(*) Queste impostazioni della rampa producono una derivata di frequenza pari a 12,5 mHz / 5 ms = 2,5 Hz/s

Per saperne di più: CEI 0-21 2019: GUIDA ALLA NUOVA EDIZIONE

Iter per aggiungere un sistema di accumulo

Quando si può installare un sistema di accumulo (SdA) su un impianto fotovoltaico esistente, senza perdere gli incentivi?

Se siete ancora indecisi sull’installazione vi consiglio di leggere questo interessante articolo di ELNET.

Se invece avete già deciso di installare un accumulo, facciamo insieme ordine sulle procedure da seguire e sugli errori da evitare.

Intanto possono montare un SdA gli impianti collegati alle reti di distribuzione in bassa o media tensione. Tutti gli impianti, infatti, possono essere abbinati a un dispositivo di storage elettrico per incrementare la percentuale di autoconsumo mantenendo gli incentivi, con una sola eccezione: quelli di potenza inferiore a 20 kWp regolamentati dal primo conto energia.

Iter per aggiungere un sistema di accumulo al proprio impianto di produzione

La Domanda di connessione sul Portale Produttori o su supporto equivalente va presentata per “adeguamento connessione esistente”.
Alcune caratteristiche dell’impianto, da descrivere nella domanda di connessione, cambiano a seconda:

  • di dove si vuole connettere il sistema di accumulo: in questo articolo ne ho parlato diffusamente;
  • di cosa si intende connettere: solo il sistema di accumulo o una nuova sezione di impianto (aumento di potenza con annesso accumulo).

Quando la connessione del sistema di accumulo è contestuale all’aggiunta di ulteriori pannelli si presenta la “classica” domanda di connessione.

Quando invece la domanda di connessione riguarda il solo SdA è importante distinguere il tipo di generazione per lo storage:

  • se l’accumulo viene inserito tra l’inverter ed il contatore/misuratore di energia prodotta allora esso è alimentato esclusivamente da fonte rinnovabile.
  • invece se l’accumulo viene inserito tra il contatore/misuratore di energia prodotta ed il l contatore/misuratore di energia prelevata allora esso è alimentato anche dalla rete. 

Regime di Scambio sul Posto

Nella domanda di connessione occorre inserire ai punti:

  • C5 – potenza nominale dell’impianto di produzione: …. kW (potenza nominale dell’impianto già connesso)
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove 0; Numero delle sezioni da modificare 0.
  • C23 – Aumento di potenza dell’impianto di produzione: 0 kW

Regime diverso da Scambio sul Posto

In questo caso, nella domanda di connessione, i punti di cui al paragrafo precedente diventano:

  • C5 – totale potenza nominale del SISTEMA DI ACCUMULO + IMP PRODUZIONE
  • C10 – Indicazione della sezione: Numero delle sezioni nuove: 1  (potenza nominale del sistema di accumulo) – Numero delle sezioni da modificare: 0
  • C23 – Aumento di potenza: …. kW (potenza nominale del sistema di accumulo)

Allegati obbligatori

Ad una domanda per sistema di accumulo vanno sempre inclusi questi due documenti:

  1. Addendum tecnico storage 
  2. Dichiarazione tecnica storage firmata (addendum tecnico in formato Pdf, caricato nella sezione “Allegati” della domanda di connessione sotto la voce specifica “Dichiarazione tecnica storage firmata”)

Come compilare le voci dell’Addendum tecnico storage

  • Schema unifilare di collegamento (rif. Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16): si dovrà riportare il riferimento alla configurazione di sistema di accumulo relativo alla Figura della normativa CEI 0-21 o CEI 0-16, ad esempio “Lo schema di connessione del sistema di accumulo è congruente con quello riportato in figura xx della Norma CEI 0-21 / Norma CEI 0-16”
  • Tensione nominale: si dovrà riportare il valore della tensione di connessione del sistema di accumulo in Volt (V)
  • Potenza nominale del sistema di accumulo: si dovrà riportare il valore della potenza nominale del sistema di accumulo espresso in kW
  • Potenza di cortocircuito complessiva: si intende il valore in kW che l’impianto comprensivo di sistema di accumulo è in grado di immettere lato rete; nel caso in cui il sistema di accumulo sia sotteso all’inverter si conferma pari alla potenza di corto circuito dell’inverter
  • Capacità di accumulo nominale: si dovrà riportare il valore della capacità del sistema di accumulo espressa in in kWh
  • Descrizione della tipologia chimica della cella: Riportare il “tipo di batteria” (ad esempio ioni di litio, al piombo, etc)
  • Monodirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo assorbe energia elettrica solo dall’impianto di produzione
  • Bidirezionale: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo può assorbire energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete elettrica pubblica
  • Lato produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumulo sia installato tra l’impianto di produzione e misuratore dell’energia elettrica prodotta
  • Lato post-produzione: spuntare la casella nel caso in cui il sistema di accumo sia installato tra misuratore dell’energia elettrica prodotta ed il misuratore dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica pubblica

SdA e UPS: le differenze

Innanzitutto chiariamo che un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) non è un SdA.

Un sistema di accumulo non può essere riconducibile ad un UPS a meno che esso non sia un vero UPS, ovvero che sia rispondente alla normativa di prodotto EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50171.
Di conseguenza ogni SdA deve fornire i servizi di rete elencati nella Norma CEI 0-21 oppure CEI 0-16. 

Ciò è stato chiarito dal Comitato Elettrotecnico Italiano nella FAQ pubblicata sul proprio sito web in data 4 marzo 2016; tale FAQ, in accordo con le Norme CEI 0-16 e 0-21 in vigore, ha ribadito che:

  1. la norma tecnica in vigore considera come generatore qualsiasi apparecchiatura in grado di generare energia elettrica collegata alla rete di distribuzione mediante interposizione di sistemi di raddrizzamento/inversione (ovvero inverter lato rete);
  2. un sistema di accumulo (SdA) non può essere in alcun modo riconducibile a UPS
  3. tale tipo di apparecchiatura (SdA) deve sostenere le prove previste nelle suddette norme finalizzate a verificare l’attitudine della stessa a fornire i servizi di rete.

 

Rinnovo taratura SPI: la delibera 786/2016/R/EEL

Aggiornamento alle verifiche 2020: Link QUI.

Come prescritto dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16, i sistemi di protezione di interfaccia (SPI) permettono la disconnessione dell’impianto in caso i parametri di rete escano dal range stabilito e permettono inoltre di ricevere comandi remoti per disconnettere l’impianto o cambiare i parametri delle varie protezioni.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo”. Il documento integrale relativo alla Delibera 786/2016/R/eel è consultabile sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm

Il documento definisce le modalità e le tempistiche:

  • per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della norma CEI 0-21, relativamente agli impianti di produzione da connettere in bassa tensione;
  • per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI) ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

Taratura periodica

La delibera conferma le tempistiche entro le quali debbano essere effettuate le verifiche periodiche alla taratura del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè, prevedendo che:

  1. i gestori di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, inviino un sollecito al produttore, qualora la medesima verifica non sia già stata effettuata;
  2. qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal sollecito di cui sopra, il gestore di rete ne dia comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; e che a seguito dell’effettuazione delle verifiche e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, tale sospensione cessi gli effetti;
  3. le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano effettuate obbligatoriamente anche all’atto della sostituzione dei medesimi nel caso di guasto e/o malfunzionamento;
  4. nel caso di impianti di produzione costituiti da due o più sezioni, ai fini della definizione della periodicità delle verifiche, si faccia riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.

Obblighi e tempistica

Per quanto riguarda l’effettuazione delle verifiche di taratura sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:

  • per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:

Per preventivi o chiarimenti : paola@ingcapra.it

 

SPI: Periodicità verifiche del sistema protezione di interfaccia

Novità per le verifiche SPI (sistemi protezioni di interfaccia). Vediamole insieme.

Fonte: COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO.

1. Domanda:

Chi è tenuto ad eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI)  tramite cassetta prova relè ogni 5 anni e le
verifiche tramite autotest ogni anno?

Risposta: I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT (con impianti di produzione > 11,08 kW e SPI esterno) devono eseguire le prove su SPI con cassetta di prova ogni 5 anni ed inviare i risultati al Distributore.

I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore.

2. Domanda:

Per i clienti passivi MT, quando si applica l’obbligo di eseguire le prove sul Sistema di Protezione Generale e di invio al Distributore dei risultati dei test prodotti dalla cassetta prova relè ogni 5 anni?

Risposta: Per i clienti passivi connessi in MT, l’obbligo di eseguire le prove mediante cassetta prova relè si applica a tutti gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° agosto 2016, data di entrata in vigore della variante V2 alla norma CEI 0-16 (prima scadenza entro luglio 2021).

L’obbligo non riguarda le cabine con i requisiti semplificati, dotate di IMS con fusibili o di interruttore a volume d’olio ridotto.

3. Domanda:

Nel caso in cui il SPI sia integrato, l’Utente attivo dovrà fornire al distributore il test report prodotto dalla cassetta prova relè o è sufficiente il report relativo alla funzione autotest?

Risposta: Nel caso in cui il SPI sia integrato, l’Utente attivo non deve inviare al distributore la documentazione attestante i risultati dell’autotest eseguito ogni anno, ma è tenuto a conservarla su apposito registro.

4. Domanda:

Nel caso di sostituzione del SPI ovvero del SPG su un impianto esistente, la data di riferimento per la periodicità dei 5 anni ai fini dell’invio al distributore della documentazione attestante l’esecuzione della verifica periodica si riferisce alla data di sostituzione del SPI ovvero SPG?

Risposta:
Sì.

5. Domanda:

Quali soglie di tensione e frequenza nonché tempi di intervento vanno considerati per eseguire le prove periodiche sulle PI prima del 30 giugno 2012?

Risposta: Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate in conformità a quanto riportato sul regolamento di esercizio del singolo impianto. Riferito alla normativa vigente, alla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso, fatte salve le modificazioni effettuate in conformità alla delibera AEEG 84/12 e s.m.i.

Test di interfaccia. Domande e risposte

Spesso su internet si legge di tutto sui test alle protezioni di interfaccia. In questo intervento cercherò, sotto forma di domanda/risposta, di chiarire alcuni dei dubbi più comuni sull’utilità del test, sulle prescrizioni da rispettare e sulle procedure da seguire.

D. Il regime incentivante per il fotovoltaico è terminato. I test di interfaccia sono ancora necessari?

R. SI. Malgrado il regime incentivante in Italia si sia concluso, le nuove installazioni di potenza nominale superiore a 6 kWp richiedono comunque l’esecuzione dei test sul dispositivo di interfaccia.

D. In cosa consistono i test sui sistemi di protezione di interfaccia secondo la CEI 0-21?

R. Il servizio consiste nella verifica, da eseguirsi in campo, del Sistema di Protezione di Interfaccia con cassetta prova relè certificata su un impianto operante in bassa tensione.
In particolare, la prova deve essere:

  • realizzata da un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08
  • effettuata mediante strumentazione certificata, come la Cassetta Prova Relè – ELDES ELD PRTF 2116N
  • corredata, a completamento dell’intero processo, del relativo attestato di prova e dei report su ciascuna prova rilasciati in formato non modificabile

Per maggiori indicazioni sullo svolgimento della prova consulta questa sezione.

D. Cosa significa “prova in campo”? Come esegui le prove sul dispositivo se l’impianto è ancora da connettere e manca persino il contatore?

R. Spesso si fa confusione tra “prova in campo” e “prova sul campo”.  Per “prova in campo” io intendo l’esecuzione dei test non solo sul sistema di interfaccia ma sull’intero quadro di interfaccia, cablato e completo di relè, temporizzatori, sistemi di protezione  contro sovracorrente o cortocircuito (es. portafusibili, interruttori magnetotermici), allarmi e, naturalmente, cablaggi.
La prova sul solo relè di interfaccia di per sè ha poco senso (e la variante V.1 alla CEI 0-21 la vieta espressamente) in quanto il dispositivo, in presenza di tensioni o frequenze fuori soglia lato rete, agisce interrompendo il funzionamento dell’impianto in immissione di corrente e lo scopo della prova è misurare proprio il tempo di interruzione. Senza includere nel test anche i componenti sui quali la SPI agisce non si può avere un quadro “realistico” (ai sensi della CEI 0-21 V.1) del comportamento del dispositivo che si sta testando.

Non è necessario recarsi “sul posto” a meno di non avere già il quadro installato sul posto e non serve avere la corrente in trifase: la cassetta relè si collega alla rete monofase e “genera”, simulandola, una corrente trifase a tensione e frequenza controllate con la quale si alimenta  il dispositivo da testare. Il contatore o la corrente trifase non sono necessari per eseguire i test, è invece indispensabile che il collegamento della SPI nel quadro sia impostato come lo sarà a impianto connesso alla rete.

D. Quanto costa un test di interfaccia?

R. Premesso che ciascun professionista può stabilire un importo sulla base delle proprie valutazioni personali e di mercato, mi limito a precisare come io compongo la mia proposta.
Con la strumentazione in mio possesso impiego circa un paio d’ore di verifica strumentale per eseguire in modalità manuale (nessun autotest, imposto a mano i valori di soglia per avere il controllo totale sulle prove svolte). A queste aggiungo circa un’ora di lavoro per la stesura del report ed aggiungo l’ammortamento della strumentazione. A tutto ciò si sommano i costi (variabili) di trasferta.
Il risultato è un prezzo competitivo ma in linea con il mercato.

Per maggiori informazioni in merito ti invito a contattarmi e sarò lieta di fornirti una quotazione personalizzata.