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Accumulo e detrazioni: serve chiarezza sugli sgravi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 13/E del 31 maggio 2019. Essa fornisce chiarimenti su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi.

La circolare avrebbe dovuto fare chiarezza sulla detrazione fiscale dei sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, ma il risultato si è rivelato ambiguo.

Detrazioni per i sistemi di accumulo: una opzione possibile?

La circolare 13/E del 2019 riprende la formulazione della circolare 7/E del 2018 della stessa Agenzia delle Entrate secondo cui:

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso” 

– ed aggiunge – 

L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.”

In conclusione

Secondo le associazioni di settore, in questo modo, l’Agenzia negherebbe l’applicabilità della detrazione Irpef sui sistemi di accumulo installati su impianti che beneficiano di tariffe incentivanti.

Si ritiene che questa interpretazione sia fortemente penalizzante per un settore ancora in fase di sviluppo.

Sembra infatti che l’Agenzia delle entrate vada in una direzione diversa dal Governo. E questo pare improbabile, da cui la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Ricordiamo soltanto che i sistemi di accumulo, abbinati all’impianto fotovoltaico, valorizzano tutte le tecnologie installate nelle abitazioni: pompe di calore, caldaie, accumulatori termici, ricariche elettriche… Essi massimizzano l’autoconsumo ed il risparmio energetico.

Il ruolo della detrazione fiscale nella divulgazione dei sistemi di accumulo è centrale in quanto si tratta ancora di una tecnologia costosa, ma necessaria in ottica di risparmio energetico.

In conclusione non resta che attendere gli ulteriori sviluppi per questa interpretazione ma, al momento, permane grande incertezza sulle detrazioni per i sistemi di accumulo.

Accatastamento fotovoltaico superiore a 3kW

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti. Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Non tutti sanno che l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kW, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l’Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale.

Installati per abbattere i costi in bolletta e per incassare gli incentivi pubblici sull’energia prodotta, secondo il Fisco, i moduli fotovoltaici vanno considerati come una “appendice” dell’abitazione che aumenta il suo valore.

A chiarirlo è una circolare dell’agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall’obbligo gli impianti “minori” e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati al Catasto.

Gli edifici a rischio

La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po’ più potenti, così da massimizzare l’incasso delle “tariffe incentivanti”: quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell’unità immobiliare va aggiornata o no. Secondo gli ultimi dati del Gse – aggiornati al 31 gennaio scorso.

Il criterio per l’accatastamento

Quando il fotovoltaico è al servizio di un’unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell’impianto supera il 15% della rendita catastale.

Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all’obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile.

Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell’impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento.

La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l’impianto farà salire la rendita di una o più “classi”, ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l’incremento sarà – almeno – di 250 euro.

La mappa degli impianti interessati

Dei 312mila impianti con una potenza tra i 3 e 20 kW, quasi 46mila si trovano in Veneto. Seguono Lombardia (circa 39mila) ed Emilia Romagna (circa 26mila). Sembra un controsenso, ma non è così: nelle regioni del Sud sono più diffusi i grandi impianti, mentre le strutture di taglia domestica hanno riscosso maggiore popolarità nell’area della pianura Padana. La stessa dove risultano più utilizzate le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Fotovoltaico Circolare 36E

Criteri di stima 2016