Tag Archivio per: rinnovabili

Formazione: Corso FER 2019

Per mantenere l’abilitazione FER, ovvero la possibilità di operare su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili, i Responsabili Tecnici delle imprese termiche ed elettriche devono frequentare il corso di aggiornamento di 16 ore entro il 31 dicembre  2019.

In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici.

A chi si rivolge il Corso FER

Il corso si rivolge ai Responsabili Tecnici delle imprese termoidrauliche ed elettriche:

  • A – incaricati prima del 3/08/2013
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore nel periodo 2015/2018.
  • B – incaricati tra il 4/08/2013 e il 31/12/2016
    – che non hanno ancora assolto alla formazione obbligatoria;
    – che devono rinnovare l’abilitazione,avendo già frequentato un corso di aggiornamento 16 ore.

L’obbligo è rivolto a tutti i soggetti che intendono svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria di

  • Caldaie, caminetti e stufe a biomassa
  • Sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
  • Sistemi geotermici a bassa entalpia
  • Pompe di calore

 

Rammento che il corso FER è un obbligo di legge ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE”.

La mancata formazione nei tempi comporta la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER, finché la stessa non venga svolta con esito positivo.

Devi rinnovare la tua abilitazione FER 2019? CONTATTAMI

FER 2019: il Decreto Rinnovabili

Al momento, non è ancora certa la data di emanazione del Decreto Rinnovabili “FER” ma è ormai certa la sua definitiva emanazione, dopo una lunga serie di modifiche avvenute durante la redazione dello stesso.

Una bozza del decreto può essere consultata QUI: http://www.ingcapra.it/wp-content/uploads/2019/06/bozza-decreto-fer-2018-2020.pdf.

Il decreto sarà una misura di aiuto a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l’eolico terrestre, il solare fotovoltaico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.

Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Con una dotazione totale stimata di 5,4 miliardi di euro e una durata fino al 2021, il regime FER aiuterà l’Italia a realizzare i suoi obiettivi per le energie rinnovabili.

Le novità del Decreto FER

  • gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Verrà quindi incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
  • per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh. Gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
  • i restanti impianti avranno diritto alla tariffa incentivante riportata all’Allegato 1 del Decreto. In ogni caso il premio non potrà essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di rinnovabili e il prezzo di mercato.

Il funzionamento degli incentivi

L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza. I produttori interessati potranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri.

Tali procedure riguarderanno gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
  • fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta.

Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti.

La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

GSE: Cambio di titolarità per un impianto incentivato

Per accedere alle tariffe incentivanti, alle agevolazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili o ai servizi di ritiro dell’energia, è necessario stipulare un contratto con il GSE.

Se un impianto viene trasferito da un operatore a un altro, anche la titolarità del contratto dovrà essere trasferita. La richiesta va inoltrata al GSE mediante un’apposita procedura. Nel caso di voltura della sola bolletta, senza anche il trasferimento dell’impianto, l’operatore che abbia stipulato un contratto di Scambio Sul Posto con il GSE dovrà richiedere il cambio di titolarità dello stesso a favore del nuovo intestatario della bolletta.

La procedura deve essere effettuata dall’operatore cedente

Quando effettuare il cambio di titolarità

Ecco i casi più comuni che rendono necessario il cambio di titolarità:

  • Vendita di un immobile con annesso impianto o vendita del solo impianto
  • Locazione di immobile/terreno con annesso impianto
  • Contratto di comodato d’uso dell’impianto
  • Separazione/divorzio
  • Donazione
  • Morte
  • Trasferimento di impianto a condominio
  • Disdetta del contratto di locazione dell’immobile e dell’impianto
  • Cessione del diritto di superficie e impianto
  • Cambio della persona fisica alla propria ditta individuale e viceversa
  • Locazione finanziaria di impianto
  • Cessione del contratto di leasing dell’impianto
  • Affitto di azienda o di ramo d’azienda
  • Cessione o conferimento di azienda o di ramo d’azienda
  • Fusione
  • Scissione
  • Fallimento
  • Concordato preventivo
  • Amministrazione straordinaria

Come richiedere il cambio di titolarità

Per richiedere la variazione occorre inviare al GSE, per via telematica attraverso il portale GSE Area Clienti, la documentazione necessaria: tale documentazione varia a seconda del contratto stipulato, come da indicazioni riportate sul Manuale

Solo  nel caso di trasferimento di titolarità per contratti non attivi (escluse le FER-Elettriche) e di trasferimento di contratti per l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti per impianti che operano sul Mercato Libero (PMG-ML) è necessario comunicare la variazione di titolarità inviando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, via e-mail, alla casella variazionititolarita@gse.it, corredandolo di tutta la documentazione richiesta per la casistica.

Per il cambio di titolarità relativo ai Certificati Bianchi è invece prevista un’apposita procedura descritta nel Manuale dedicato.

Quanto costa?

Per impianti di potenza minore o uguale a 3 kW GSE non applica nessun costo. Per impianti di potenza maggiore, è invece previsto un contributo di istruttoria al GSE pari a:

• 50 euro per cambi di titolarità tra persone fisiche relativi ad impianti da 3,01 a 6 kW,

• 150 euro per gli altri tipi di cambio di titolarità.

I costi sono a carico del soggetto subentrante in caso di richiesta accettata, a carico del soggetto cedente in caso di richiesta respinta e il corrispettivo per l’istruttoria viene addebitato un’unica volta nel caso l’operatore abbia stipulato più convenzioni per lo stesso impianto.