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Iter semplificato 2022

GSE ha pubblicato ad Aprile 2022 i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022

I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:

  • per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
  • per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.

Le condizioni di accesso al nuovo Iter semplificato sono le stesse che furono previste per il Modello Unico del 2015.

Come funziona il Modello Unico?

Il Modello Unico (MU) per i piccoli impianti fotovoltaici può essere compilato direttamente online e velocizza l’iter quando si installano nuovi impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Il MU per il Fotovoltaico si compone principalmente di due parti:

  •  Parte I – da compilare ed inviare prima dell’inizio dei lavori con i dati del richiedente, i dati catastali dell’immobile interessato ed una descrizione sommaria dell’impianto;
  •  Parte II – Regolamento di Esercizio: è la seconda parte da inviare ad intervento concluso, con i dati dell’impianto e la documentazione del caso.

Ritiro dedicato in iter semplificato

Il nuovo iter semplificato consente ora di attivare anche le convenzioni per ritiro dedicato, il regime di cessione dell’energia elettrica attraverso la vendita al Gse.
Grazie alla nuova procedura semplificata per attivare il ritiro dedicato, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete.
Una volta che il Gse avrà ricevuto i dati da parte dei Gestori di rete, attiverà il contratto di ritiro dedicato ed invierà al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.

Lo Scambio su Posto

Non sono previste variazioni per quanto riguarda la modalità di trasmissione delle informazioni per gli impianti che avanzano una richiesta per il regime di scambio sul posto.

L’iter ordinario

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai servizi GSE tramite la procedura standard in iter ordinario, la procedura non ha subito variazioni.

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L’autorizzazione paesaggistica semplificata

L’autorizzazione paesaggistica è un nullaosta da richiedere se vogliamo effettuare alcune tipologie di lavori in aree coperte da tutela paesaggistica.

Il DPR 31/2017 (link Bosetti e Gatti), in vigore dal 6 aprile 2017, elenca gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Si tratta di un provvedimento che ha allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza.

L’Allegato A al Decreto definice i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.

L’Allegato B elenca, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata.
Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.

L’immagine successiva, tratta da Edilportale (link), illustra i principali adempimenti a cui sono sottoposti gli edifici di civile abitazione soggetti a vincolo paesaggistico.

paesaggistica

Edilportale: interventi soggetti ad iter semplificato negli edifici di civile abitazione

La tabella comparativa degli interventi, tratta dal portale Professione Architetto (link), mostra invece una comparazione con il vecchio decreto del 2010, abrogato.

Autorizzazione paesaggistica e fotovoltaico

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e tra i vari interventi per cui è prevista risulta anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel vecchio DPR 139/2010:

  • Scompare la limitazione di 25 mq come massima superficie del generatore in iter semplificato.
  • Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è ora intervento libero (Allegato A) se il luogo di installazione non è compreso tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.
  • Un generatore fotovoltaico integrato sulla copertura è soggetto ad iter semplificato (Allegato B) se ricade tra quelli regolati dal Codice dei Beni Culturali.

Cosa cambia nella procedura per la richiesta dell’autorizzazione

La procedura è stata semplificata nelle tempistiche e nelle modalità di invio della documentazione necessaria. Le modifiche maggiori sono:

  • la procedura va eseguita soltanto per via telematica
  • l’iter è più veloce: ha un termine massimo di 60 giorni
  • se necessario, l’ente può richiedere ulteriori documenti, in un’unica mandata, da inviare sempre telematicamente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
  • È previsto infine un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata.

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