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Accatastamento dell’impianto fotovoltaico

In merito all’accatastamento degli impianti fotovoltaici la Legge di Stabilità 2016 prevede che:

A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibnario appreili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e  l’utilità, nei limiti dell’ordizzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Sempre secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli impianti fotovoltaici già accatastati saranno legittimati a presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Le nuove regole valgono per l’anno di imposizione 2016 e solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016.

Quali sono gli impatti operativi della nuova disciplina?

Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto:

  •  del suolo;
  •  delle costruzioni
  • degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A stabilirlo è l’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 .

La Legge di Stabilità 2016 precisa che, al fine della determinazione  del valore di rendita catastale degli immobili appartenenti al gruppo D, deve tenersi conto

“del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento” mentre, non deve tenersi conto (dato esplicitato per la prima volta a livello normativo), dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Si deduce quindi che non possono essere sottratti alla  valutazione di stima gli elementi qualificanti l’impianto fotovoltaico ovvero:

  •  i “pannelli
  •  le “strutture di sostegno ed infissione ad altro immobile”

Anche le cabine elettriche ospitanti le attrezzature di connessione dell’impianto alla rete sono da accatastare, ma  per prassi sono sempre state oggetto di autonomo accatastamento separatamente dell’impianto.

Possono invece essere sottratti tutti gli elementi meramente “funzionali allo specifico processo produttivo” e quindi tutti quegli elementi dei quali, precedentemente alle disposizione della Stabilità 2016, si doveva comunque tener conto per effetto delle precedenti disposizioni.

Nell’ambito di tali elementi, definiti dalla Stabilità 2016 “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” possiamo individuare

  • gli inverter
  • i quadri elettrici
  • i contatori
  • gli impianti di connessione e comunque gli altri elementi minori comunque funzionali all’impianto

Cosa succede per gli impianti fotovoltaici già accatastati?

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici già accatastati, la stessa Stabilità 2016 (Art. 1, comma 19) stabilisce che gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti “.

Appare pertanto possibile depositare “atti di aggiornamento” tenendo conto dei criteri introdotti dalla norma e considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 1/1/2016.

Questo comporterà una riduzione delle imposte IMU e TASI già dal primo versamento successivo all’atto di rideterminazione della rendita.

Appare opportuno che in sede di deposito dell’atto di aggiornamento  i proprietari di impianti che si siano già avvalsi della stima diretta, ma senza applicare correttamente le formule di riduzione del valore previste, ne valutino l’applicazione nella “rideterminazione” del valore e rendita dell’impianto.

Accatastamento impianto fotovoltaico – Circolare n.36/e

ACCATASTAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti.

Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Premesso che, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.
  2. la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari.
    Le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano.
  3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³. In coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28.

Gli impianti fotovoltaici comportano  una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
  2. Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o in copertura.

 

Fotovoltaico residenziale

Criteri di stima 2016

 

Accatastamento fotovoltaico superiore a 3kW

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina di stima degli accatastamenti. Vai QUI alle indicazioni aggiornate.

Non tutti sanno che l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kW, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l’Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale.

Installati per abbattere i costi in bolletta e per incassare gli incentivi pubblici sull’energia prodotta, secondo il Fisco, i moduli fotovoltaici vanno considerati come una “appendice” dell’abitazione che aumenta il suo valore.

A chiarirlo è una circolare dell’agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall’obbligo gli impianti “minori” e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati al Catasto.

Gli edifici a rischio

La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po’ più potenti, così da massimizzare l’incasso delle “tariffe incentivanti”: quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell’unità immobiliare va aggiornata o no. Secondo gli ultimi dati del Gse – aggiornati al 31 gennaio scorso.

Il criterio per l’accatastamento

Quando il fotovoltaico è al servizio di un’unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell’impianto supera il 15% della rendita catastale.

Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all’obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile.

Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell’impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento.

La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l’impianto farà salire la rendita di una o più “classi”, ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l’incremento sarà – almeno – di 250 euro.

La mappa degli impianti interessati

Dei 312mila impianti con una potenza tra i 3 e 20 kW, quasi 46mila si trovano in Veneto. Seguono Lombardia (circa 39mila) ed Emilia Romagna (circa 26mila). Sembra un controsenso, ma non è così: nelle regioni del Sud sono più diffusi i grandi impianti, mentre le strutture di taglia domestica hanno riscosso maggiore popolarità nell’area della pianura Padana. La stessa dove risultano più utilizzate le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Fotovoltaico Circolare 36E

Criteri di stima 2016