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Riscaldamento a biomassa e detrazione al 65%

L’installazione di una caldaia a biomasse può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico? Dipende.
Per approfondire l’argomento riassumiamo le categorie di intervento ammesse alla detrazione sul risparmio energetico:

  • Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio;
  • Interventi sull’involucro dell’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (relativamente al riscaldamento rientrano nella detrazione solo la sostituzione di impianti esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia).

Non essendo contemplata all’interno dell’ultima categoria di intervento (quella relativa agli impianti di climatizzazione invernale), l’installazione di una caldaia a biomasse può ad ogni modo essere valutata nella prima categoria, ossia la riqualificazione energetica globale dell’edificio. Tale categoria, a differenza delle altre, non individua interventi specifici agevolabili, bensì ammette alla detrazione qualsiasi opera che permetta all’edificio di raggiungere un determinato indice di prestazione energetica invernale.

L’installazione di una caldaia a biomasse non può quindi beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico come intervento di per sé, indipendentemente da come è fatto il resto dell’edificio, ma solo se in conseguenza all’installazione l’immobile raggiunge specifici requisiti energetici. Questo è il motivo per cui non tutte le installazioni di caldaie a biomasse sono agevolabili.
Oltre alla condizione relativa all’indice di prestazione energetica invernale dell’edificio, ve ne sono poi altre da rispettare. In parte ci sono requisiti di partenza dell’edificio necessari per qualsiasi tipo di intervento per il quale si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e in parte vi sono poi delle condizioni specifiche richieste solo per le caldaie a biomasse.

Requisiti dell’edificio per accedere alla detrazione sul risparmio energetico

Per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico è necessario che l’edificio sia esistente (quindi iscritto al catasto) e che sia già dotato di un impianto di riscaldamento.
E’ inoltre necessario che l’intervento sia riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (rif. FAQ di ENEA).

Requisiti per accedere alla detrazione per le caldaie a biomasse

  • La caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011) e deve essere conforme alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012;
  • La caldaia deve rispettare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs 3/4/2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni (rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011)) , oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
  • La caldaia deve utilizzare biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili e assimilabili (finestre, porte e vetrine anche se non apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati devono rispettare i valori massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C a D.Lgs. 192 del 2005.

Il primo ed il secondo requisito sono facilmente verificabili sulla documentazione del Produttore da parte del Progettista. Il terzo requisito è verificabile insieme al Fornitore del pellet. L’ultimo requisito è generalmente il più difficile da rispettare: in pratica significa che le chiusure devono essere di ultima generazione, in grado di garantire un valore di trasmittanza pari a  2,2 W/mqK.  Per avere un’idea dei valori di trasmittanza dei propri infissi si può fare riferimento alla guida ENEA.

La rispondenza di tutti questi requisiti va riportata nell’asseverazione che un tecnico abilitato deve compilare e dichiarata nel resto della documentazione da trasmettere all’ENEA.

La detrazione sul risparmio energetico per l’installazione di una caldaia a biomasse non è quindi scontata. Prima di procedere all’acquisto della caldaia e alla sua installazione, il consiglio è rivolgersi ad un tecnico di fiducia, che in base alle caratteristiche dell’abitazione vi potrà indicare se ci sono o meno le condizioni per procedere. Una volta verificata la possibilità di accedere alla detrazione fiscale, il tecnico provvederà alla redazione di tutti i documenti necessari (asseverazione, certificazione energetica) e all’invio dell’apposita comunicazione all’ENEA.

Qualora il proprio intervento non ricada tra quelli finanziabili al 65% (prorogata a tutto il 2015) è comunque possibile richiedere la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

fonti: http://www.lavorincasa.it/caldaia-a-biomasse-e-detrazione-65/ http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf 

 

L’IVA agevolata e l’IVA ordinaria in edilizia

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  • l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%.
Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un ACE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Lavori eseguiti su immobili non a prevalente destinazione residenziale

Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa non è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

  • acquisto di beni finiti (sanitari, condizionatori, caldaie, termosifoni, ecc.) anche senza posa in opera da parte del rivenditore per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
  • le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo.

L’IVA ordinaria al 22% si applica, invece, alle prestazioni di servizi corrisposti sulla base di contratti d’appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.