Fotovoltaico: il CCI

Data: 30 Dic 2025 - Tags:

Perché il CCI?

In un sistema elettrico è necessario mantenere costantemente in equilibrio produzione e carico, così da garantire che i valori di tensione e frequenza restino entro i limiti di oscillazione consentiti.

Ad esempio, se la produzione supera il carico, il sistema va in sovrafrequenza; al contrario, se la produzione è inferiore al carico, il sistema va in sottofrequenza.

La rapida diffusione degli impianti di generazione distribuita alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (in particolare fotovoltaico ed eolico) ha richiesto numerosi interventi regolatori nel corso del tempo al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Il CCI consente di monitorare e inviare i comandi di riduzione/distacco agli impianti di produzione in modo più efficace rispetto all’attuale soluzione basata su modem GSM/GPRS (CEI 0-16, Allegato M)

La variante V5 di CEI 0-16 modifica gli Allegati 0, T ed U della norma CEI 0-16 per recepire l’estensione dell’obbligo di installazione del controllore centrale di impianto (CCI) agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza P 100 Kw connessi in MT, previsto dalla delibera 385/2025/R/EEL dell’Autorità (ARERA).

CCI e funzione PF2

Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la Delibera ARERA 385/2025/R/EEL, introducendo importanti novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici di taglia uguale o superiore ai 100 kW.

La delibera prevede l’obbligo di installazione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, per gli impianti esistenti e nuovi. Inoltre, l’obbligo di attivazione della funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO (Distributore)” prevista per il CCI.

Il CCI deve avere la possibilità di ridurre, fino eventualmente all’azzeramento, la potenza prodotta dall’impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi di e-distribuzione.

I produttori sono responsabili dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell’attivazione dalla funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”.

Utenti nuovi ed esistenti: obblighi e scadenze

Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori devono installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 sopra descritta è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.

Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori:

  • se di potenza maggiore o uguale ad 1 MW  e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026. Se non ancora conformi alla delibera 540/21/R/eel devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2026.
  • se di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW, devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 28 febbraio 2027;
  • se di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW devono procedere all’installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice entro il 31 marzo 2027.
Attention Attention

ATTENZIONE

A decorrere dalle date entro cui è previsto l’obbligo di adeguamento ai sensi della deliberazione e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l’erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.
Attention Attention

ATTENZIONE

La variante V5 di CEI 0-16 (art. 0.2) stabilisce che “Se il CCI è installato, le sue funzionalità si applicano al complesso di tutti gli impianti di produzione connessi allo stesso PdC (punto di connessione), indipendentemente dalla potenza nominale di ogni singolo impianto di produzione”.

Tale indicazione è particolarmente importante perché di fatto stabilisce che il CCI, quando previsto, deve servire tutti i generatori connessi al medesimo punto di connessione a prescindere dalla loro potenza.

Ad esempio, se un utente attivo ha un impianto fotovoltaico da 250 kW e un cogeneratore da 350 kW, il CCI deve servire entrambi i generatori, anche se il cogeneratore di per sé non richiederebbe il CCI.

Va però aggiunto che la regolazione (PF2) risulta obbligatoria soltanto per i generatori per i quali l’Autorità ha previsto tale necessità: nel caso illustrato in precedenza, la funzionalità PF2 deve agire soltanto sull’impianto fotovoltaico da 250 kW e non sul cogeneratore da 350 kW.

Contributi per gli impianti esistenti

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

  1. 1, nel caso di invio entro il 28 febbraio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  2. 0,75, nel caso di invio tra il 1° marzo 2026 e il 30 giugno 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  3. 0,50, nel caso di invio tra il 1° luglio 2026 e il 31 ottobre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  4. 0,25, nel caso di invio tra il 1° novembre 2026 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l’adeguamento, pari al prodotto tra un valore “base” pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:

  1. 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  2. 0,75, nel caso di invio tra il 1° aprile 2026 e il 31 luglio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  3. 0,50, nel caso di invio tra il 1° agosto 2026 e il 30 novembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
  4. 0,25, nel caso di invio tra il 1° dicembre 2026 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

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