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Delibera 243: perchè non si esegue il test di interfaccia

Ieri un cliente a cui ho eseguito l’adeguamento alla delibera 243/2013 mi ha posto una domanda molto interessante: “con l’occasione sono a richiedere il riferimento normativo per cui l’adeguamento effettuato non richiede la taratura del relè di protezione su interruttore di interfaccia rete e conseguente verifica “nuovo” impianto“.
La domanda merita una risposta, specialmente perché su internet a riguardo si legge du tutto. Ecco la mia risposta, che spero possa essere un buon punto di partenza per una riflessione sull’argomento.

Il test di interfaccia per la Delibera 243

Il vostro impianto fotovoltaico è stato realizzato in conformità alla DK5940 di ENEL poiché in quel periodo la CEI 0-21, il riferimento attuale, ancora non era stata emanata. La CEI 0-21 prevede l’obbligo dei test con cassetta relè per tutti gli impianti trifase, cosa che prima avveniva su base volontaria poiché era possibile ricorrere all’autotest ed alla certificazione di taratura del Produttore (e non nego che tutti procedevamo così).
Il mese scorso l’impianto è stato adeguato alla DL 243/2013 AEERG per quanto riguarda le soglie di frequenza al di fuori delle quali le protezioni di interfaccia si devono disconnettere (49-51 Hz).

Tutti i dispositivi conformi alla DK5940 uscivano dalla fabbrica con la possibilità di regolare, da parte dell’utente, i due valori di soglia di frequenza. I due intervalli erano:
49.7-50.3 -> regolazione di default
49-51 -> regolazione possibile su richiesta del distributore ma già prevista come opzione
In sostanza noi non abbiamo modificato la taratura del dispositivo, ma abbiamo cambiato la soglia di intervento variando l’opzione di intervento già prevista dalla certificazione di fabbrica. Per questo non abbiamo testato l’interfaccia.

AEEG non ha imposto l’obbligo del test con cassetta, anzi, ha ritenuto di non considerarlo un passaggio obbligatorio. Il riferimento è riportato qui http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-084-12.htm (faq n.5)

Il test del dispositivo si sarebbe potuto eseguire, e molti colleghi ritengono che sarebbe stato meglio che AEEG lo avesse imposto, ma presumo che ciò non sia avvenuto perché la vecchia DK5940 non ragionava come la CEI 0-21.

Dubito che AEEG si si fatta lo scrupolo di “non gravare sui produttori”, come da qualche parte ho letto. Più prosaicamente nelle norme tecniche vale un principio: quel che è stato approvato resta valido se non intervengono modifiche sostanziali. E cambiare una soglia preimpostata non è stato inteso come “modifica sostanziale.

Conclusioni

Se desiderate che l’interfaccia sia testata, per avere la conferma che la variazione delle soglie di intervento consenta effettivamente al dispositivo di non disconnettersi nel range 49-51 Hz , non ci sono problemi ad eseguire il test. Il test della protezione di interfaccia sarà comunque da eseguire allo scadere dei cinque anni dalla messa in esercizio.

Se qualche collega che passa di qui desidera discuterne con me mi farebbe molto piacere.

 

Adeguamento impianti – del. 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la deliberazione 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/

L’Adeguamento degli impianti alla Delibera 243/2013/R/EEL

L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 6 Giugno 2013 ha pubblicato la delibera 243/2013/R/EEL – ” Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/EEL ” che definisce le modalità e le tempistiche per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

Tali impianti dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, con la possibilità di derogare a tali prescrizioni solo per quanto riguarda le soglie di frequenza, ma garantendo di rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.

 

Gli adeguamenti richiesti dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche:
Entro il 30 giugno 2014:

  • Impianti con potenza complessiva superiore ai 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31/03/2012;
  • Impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31/03/2012.

Entro il 30 aprile 2015:

  • Impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW e fino a 20 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31/03/2012.

Si specifica che:
– non è previsto alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70;
– gli impianti con potenza fino a 6 kW non rientrano nell’ambito di applicazione della delibera 243/2013/R/EEL.

A seguito dell’adeguamento degli impianti, i produttori sono tenuti a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e a inoltrarlo alla stessa allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, oltre alla conformità al paragrafo 5 dell’Allegato A70.

Le imprese distributrici effettuano sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 e comunicano a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.

Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al produttore e al GSE. Per tali impianti il GSE provvede alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92), nonche dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante un apposito servizio online disponibile dal giorno 9 dicembre 2013, all’interno del Portale Produttori di Enel Distribuzione (indirizzo internet: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it/ ) mediante il quale sarà possibile compilare e trasmettere il nuovo regolamento di esercizio ed i relativi allegati.

Per ulteriori informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito internet http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/connessione_internet/